CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 9667/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: mancata comunicazione avviso fissazione udienza CTP Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4616/13/20 depositata in data 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento per IVA 2013 con il quale erano ripresi a tassazione alcuni costi in quanto ritenuti indeducibili; - la CTP di Napoli accoglieva in parte il ricorso con riguardo alla deducibilità a fini iva della somma di euro 140.165,28 versata dalla società quale corrispettivo di prestazioni di consulenza e assistenza amministrativa; - l’Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR accoglieva l’impugnazione; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: -l’unico motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 del d.L. n. 18 del 2020 convertito in L. n. 27 del 2020 e dell’art. 36 del d.L. n. 23 del 2020 convertito in L. 40 del 2020 nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 30 c. 1 e 31 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR violato la normativa processuale e il diritto di difesa fissando l’udienza di trattazione in data 12 giugno 2020 e dandone comunicazione alla sola parte in allora costituita (l’Ufficio appellante), in pendenza del termine per la costituzione di fronte a tal giudice della parte appellata (la società contribuente) senza poi neppure, all’esito della costituzione dell’appellata in parola, effettivamente perfezionatasi nei termini, dare alcun avviso della fissazione dell’incombente; - con ciò, secondo la ricorrente, la CTR ha illegittimamente messo la contribuente in condizione di non poter partecipare all’udienza di cui Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] sopra, poi effettivamente tenutasi in data 6 ottobre 2020 in illegittima assenza dell’appellata società, assenza ad essa non imputabile; -il motivo è fondato; - invero, la semplice lettura dell’art. 83 d.L. n. 18 del 2020 consente di individuare il comma 21 che estende l’applicazione della sospensione dei termini ai procedimenti pendenti di fronte alle commissioni tributarie; - pertanto, preso atto della costituzione dell’Agenzia appellante in data 16 marzo 2020, la CTR avrebbe dovuto, prima di inviare l’avviso di trattazione per l’udienza pubblica, attendere lo spirare del termine per la costituzione dell’appellata società che in forza della sospensione del medesimo ai sensi del comma 21 dell’art. 83 d.L. n. 18 del 2020 (e con tutta evidenza risultando pendente il procedimento de quo, poiché la causa era a quella data già iscritta a ruolo) iniziava a decorrere l’11 maggio 2020 e scadeva il 10 luglio 2020 (ultimo giorno per lacostituzione); - pertanto, l’invio dell’avviso di trattazione in data 12 giugno è avvenuto illegittimamente, in evidente violazione del diritto di difesa della società qui ricorrente che era all’epoca ancora in termini per costituirsi di fronte alla CTR enei confronti della quale era onere del giudice di appello garantire sia l’intero e completo godimento del termine per la predisposizione delle difese e la loro presentazione con l’atto di controdeduzioni in appello, sia – all’esito della regolare costituzione – la partecipazione all’udienza pubblica, con diritto conseguente a riceverne avviso; - andava ad essa, poi effettivamente e in termini (8 luglio 2020) costituitasi, garantita la possibilità di avere conoscenza della data di trattazione della causa in udienza pubblica, dalla cui partecipazione invece, non per sua colpa, la stessa è stata illegittimamente estromessa poiché l’avviso non le è stato in concreto mai inviato, né prima né dopo la scadenza del termine per la costituzione in giudizio; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - questa Corte, in argomento, da tempo ha chiarito che (Cass. Sez.5, Sentenza n. 27496 del 30/12/2014 ) nel processo tributario, la trattazione dell'appello inpubblica udienza, senza preventivoavviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva; ciò sia pure non determinando la retrocessione delprocesso ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto – ipotesi che qui non ricorre - atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso impedisce di adottare decisioni che, senza uti lità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio; - la sussistenza del vizio denunciato, in questo caso, lesiva in primo luogo del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del diritto al giusto processo ex art. 111 Cost., oltre che delle disposizioni indicate in motivo, provoca la nullità della sentenza impugnata; nel giudizio di rinvio, quindi, la CTR dovrà procedere nuovamente all’esame – nel contraddittorio regolarmente costituito tra le parti – del merito della controversia; - pertanto, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania che procederà all’esame del merito della controversia; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione , che statuirà anche quanto alle