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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03334/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] LaCorte d’Appello di Catania ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell’art.314 cod. proc. pen. , presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , con riferimentoalla detenzione da cost u i subita ( dal 2 3 febbraio 201 8 al 1 marzo 2018in stato di custodia in carcere e dal 1 marzo 201 8 al 6 luglio 201 8 in regime diarresti domiciliari ) in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato ilreato di cui all’art. 110 , 319 e 321 cod. pen. (capo B ) , commesso in concorso conSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l ’accusa [OSCURATO:PERSONA] , quale direttore dei lavori , e [OSCURATO:PERSONA] , quale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA] partecipante all’ATI [OSCURATO:PERSONA] srl , avrebbero versatoa [OSCURATO:PERSONA] , quale dirigente del Comune di Acireale incaricato del collaudodelle opere cimiteriali , una somma di denaro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio, ovvero per attestare falsamente nel certificato di collaudo relativo al blocco E del cimitero di Acireale che era n o stati eseguiti i sopralluoghiallegati alla certificazione e le visite di collaudo statico .

Con sentenza del Tribunale di Catania del 24 febbraio 2022 , divenuta irrevocabileil 26 luglio 2022 , [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da l reato su indicato e dalreato di falso di cui all’art. 479 cod. pen., per il quale il Gip aveva già rigettato larichiesta di misura cautelare , con la formula perché il fatto no n sussiste.

LaCorte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta d el [OSCURATO:PERSONA] , consis tit a nel l’avere egli predisp osto personalmentei verbali di sopralluogo al posto del collaudatore D i [OSCURATO:PERSONA] o , comunque, ne l l’avere collaborato a lla stesura di detti verbali . 2.Ladifesa dell’interessat o ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando un unico articolato m otiv o con cui ha ded otto il vizio di motivaz ione inordine alla sussistenza della condizione ostativa della colpa grave.

Secondoil difensore la Corte sarebbe incorsa nel vizio del travisamento – sotto forma di omissione - di una lunga serie di elementi che la difesa aveva espostonella istanza.

In particolare: -laCorte non aveva considerato una conversazione (n. 1357 del 19 giugno 2017), già sfuggita nel corso delle indagin i , nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] , in unadelle date riportate nei verbali tacciat i di falsità, aveva affermato di trovarsi nel“cimitero”: tale conversazione valeva a dimostra re che i verbali di soprallu o go nonerano falsi e che l’attività di collaudo era stata in concreto svolta. -la Corte non aveva considerato le dichiarazioni dei testi Scavo e Caponetto, operai del cantiere , che valevano a provare c ome [OSCURATO:PERSONA] ave sse effettivamentesvolto l’attività di collaudo; -la Corte non aveva replicato alle deduzioni difensive formulate con l’istanza concui si era evidenziato come nelle conversazioni intercettate e valorizzate dal giudicedella cautela spesso [OSCURATO:PERSONA] avesse usato un linguaggio tecnico e fatto riferimentoa nozioni, anch’esse di tipo tecnico, senza le qual i non era possibile comprendereil significato del dialogo .

Taliomissioni inficerebbero la tenuta logica della motivazione della Corte, dal momentoche i dati omessi valevano a confutare il quadro indiziario ricostruito dalGip nel provvedimento di adozione della misura cautelare.

Inrealtà proprio attraverso il sapere tecnico introdotto nel processo dai consulenti tecnici , il contenuto di alcune conversazioni, in origine ritenuto sospetto,era stato interpretato dal Tribunale come neutro rispetto al contenuto dell’accusa.Lo stesso Pubblico Ministero nella requisitoria finale del processo di meritoaveva ammesso come l’istruttoria avesse inequiv o cabilmente dimostrato che il collaudo era stato effettuato e che l’inte r locuzione, documentata dalle intercettazioni telefoniche , era in realtà regolare .

T ale impostazione era stata recepitaanche nella sentenza assolutoria .

Ildifensore lamenta, infine, la carenza e la illogicità della motivazione in ordineal carattere gravemente colposo della condotta del ricorrente.

La Corte, in proposito, avrebbe tratto la prova della condotta negligente di [OSCURATO:PERSONA] dalla provadella condotta omissiva di [OSCURATO:PERSONA] , che, secondo il Tribunale, non aveva redattominute o appunti dell’attività di sopralluogo , né veri e propri verbali : il rigettodella richiesta - os serva il ricorrente - deve fondarsi su un comportamento ostativotenuto dal richiedente la riparazione e non già da eventuali computati.

L’impalcaturadel teorema accusatorio – prosegue il ricorrente - si r eggeva sull’assunto che il collaudatore avesse percepito un compenso per il rilascio d ella certificazionedi collaudo a fronte di u n'attività mai svolta .

L'ordinanza impugnata , invece, ha fondato la colpa grave del [OSCURATO:PERSONA] su un dato irrilevante rispetto all'originale ipotesi accusatoria , ovvero su l dato della redazione dei verbali di sopralluogo:il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse redatto i verbali al posto di D i [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere tratto in errore gli inquirenti , perché , come detto , l’accusa poggiavasul contenuto delle intercettazioni , da cui sembrava che di [OSCURATO:PERSONA] non avessesvolto attività di collaudo.

Infine, l'affermazione per cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe sostituito al collaudatore nello svolgimento dell'attività di collaudo si scontra con le insuperabili argomentazionidel T ribunale di Catania , che aveva sottolineato l'elevata qualità professionaledel lavoro svolto da D i [OSCURATO:PERSONA] in ragione della complessità dell'opera commissionata. 3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso . 4.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocatura delloStato, ha presentato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricors o.

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Ilricorso deve essere rigettato . 2.LaCorte d ella riparazione ha preso le mosse da lla sentenza assolutoria , nellaquale erano state riportate alcune conversazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA] o fra altr i soggetti , da cui era emerso che i verbali di sopralluogo funzionali al collaudo erano stati redatti da [OSCURATO:PERSONA] e non già dal collaudatore (con versazione n. 6386 del 15 settembre 2017, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di redigere personalmente i verbali di sopralluogo e questi rispondeva di averli già pronti in studio e di averli visionati il giorno precedente; conversazione n.6389 del 15 settembre 2017, nel corso della quale i due discutevano ancora della materiale redazione dei verbali di sopralluogo: [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di inviargli i verbali e il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva che avrebbe indicato il numero dei sopralluoghied inserito le date ; conversazione n. 1491 del 18 settembre 2017, in cuiDi [OSCURATO:PERSONA] informava Balsamo che quella mattina [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe portato iverbali di sopralluogo, perché non conosceva le date ; conversazione n. 6576 del 19settembre 2017, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] predisponevano assiemeil verbale finale di collaudo ) ; h a , indi, rilevato che lo stesso Tribunale aveva riten uto censurabile la condotta del collaudatore, il quale non aveva redatto alcuna minuta o appunto dei sopralluoghi e si era fatto predisporre i relativi verbali da [OSCURATO:PERSONA] a distanza di due anni, ma era addiven uto alla assoluzionedi tutti gli i mputat i sulla scorta del contributo fornito dai consulenti tecnicidi parte , che avevano evidenziato come la relazione di collaudo a firma dell’ing.[OSCURATO:PERSONA] fosse comp leta e come nel concreto vi fossero tutti i requisiti perl’esito positi vo del collaudo .

La Corte, indi, ha ravvisato la colpa grave nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] , consistita nell’avere egli predisposto personalmente i verbali di sopralluogo al posto del collaudatore, in base a personali determinazioni comunicate in un momento successivo, in violazione, oltre che delle regole di deontologia professionale, anche delle disposizioni normative che, nell’affidare al collaudatore il compito di eseguire le complesse ispezioni in cantiere nelle varie fasi della lavorazione, prescrivono che questi rediga un verbale dell’attività svolta: prestandosi a tale attività, [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici della riparazione, era venuto meno al dovere, collegato alla sua qualifica di direttore dei lavori della società costruttrice, di mantenere “una opportuna distanza” dal Collaudatore dell’opera nell’interesse del Comune committente. 3.Il percorso argomentativo adottato dalla Corte appare coerente con i dati di fatti riportati e esente dalle censure mosse dal ricorrente.

In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica, sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili la cui u tilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808), dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

In coerenza con tale principio, laCorte ha operato una valutazione ex ante del compendio probatorio, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, e ha rilevato nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] profili di grave negligenza e leggerezza, peraltro già individuati dai giudici della cognizione, tali da avere creato (o contribuito a creare) una apparenza di reato e avere indotto il giudice della cautela ad adottare il provvedimento restrittivo della libertà personale.

3.1. Il ricorrente, nella articolata censura , trascura di considerare un dato fondamentale, ovvero che l’addebito di colpa individuato dalla Corte ha riguardo non già al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella mancata effettuazione dell’attività di collaudo, bensì alla redazione da parte diLeonardi, al posto del collaudatore, dei verbali di sopralluogo.

Tale circo stanza, sulla scorta delle intercettazioni telefoniche menzionate anche nella sentenza assolutoria– ha osservato la Corte - era stata accertata pacifica mente nel processo di cognizione ed era stata stigmatizzata dai giudici di come “suggestiv a ai fini dell’accusa” e, addirittura, come illegittima, ma non anche sufficienti a fondare una pronuncia di condanna.

Con tale passaggio argomentativo, fondante ai fini della individuazione da parte del giudice della riparazione della condizione ostativa, il ricorrente omette di confrontarsi: i dati che secondo il difensore la Corte avrebbe omesso di considerare, in tal modo inficiando la tenuta logica della struttura argomentativa posta a fondamento del rigetto, sono in realtà estranei al perimetro della condotta colposa individuata dalla Corte, in quanto ineriscono piuttosto alla effettività del collaudo.

3.2. Infondata è anche la censura in ordine alla motivazione sul carattere gravemente colposo della condotta di [OSCURATO:PERSONA].

Il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria attraverso l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o la mancata revoca di uno già emesso (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01).

La motivazione che il giudice dellariparazione è tenuto a forn ire se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

Ciò premesso, l a Corte, ha spiegato in maniera coerente e non manifestamente illogica, le ragioni per cui la condotta di [OSCURATO:PERSONA] i fosse macroscopicamente colposa, in quanto in violazione delle regole di deontologia che impongono di evitare sospetta contiguità rispetto a figure professionali che presiedono alla tutela di interessi della collettività (in ordine alla possibilità di valorizzare, quale condotta ostativa, anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi,configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato si vedano Sez. 4 n. 26925 del 15/0572019, Rv. 276293; Sez.4 n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685).

R ispetto a tale valutazione la censura articolata dal ricorrente è meramente avversativa e non vale ad incrinare la tenuta della valutazione operata dalla Corte. 3.3.Infine, infondata è anche la censura con cui si contesta la valutazione operata dalla Corte in merito alla incidenza causale o concausale della condotta colposa rispetto all’adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Vero è che il giudice della riparazione, in forza del meccanismo causale che governa la condizione ostativa, deve verificare che la condotta del soggetto istante abbia avuto “efficacia sinergica” rispetto al provvedimento restrittivo, ovvero che la stessa, creando l’apparenza del reato per cui si procede, sia stata causa o concausa dell’intervento dell’autorità giudiziaria.

Sotto tale profilo, si è affermato che la condizione ostativa non può essere integrata dalla commissione di illeciti diversi da quelli per cui sia stata subita la detenzione, non sussistendo in tal caso il nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà, conseguente a un provvedimento del giudice determinato da un errore cui quel comportamento abbia dato causa.

In altri termini non è sufficiente rinvenire nella condotta del richiedente elementi che creino apparenza di un qualsiasi reato, ma occorre che la condotta colposa abbia creato l’apparenza del reato per il quale è stato adottato il provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Rv. 278645): solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, potrà essere ragionevolmente escluso il riconoscimento deldiritto all'equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017, dep. 2017, Rv. 271790 -01).

A tali principi si è conformata la Corte, argomentando in maniera diffusa in ordine all’efficacia sinergica della condotta del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla adozione della misura cautelaree rilevando che le condotte emerse dalle intercettazioni telefoniche, ovvero gli accordi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la redazione del verbali di sopralluogo materialmente effettuata dal primo alposto del secondo, erano state prese in esame dal giudice della cautela e valorizzate quali elementi facenti parte del compendio indiziario.

Né rileva che la misura cautelare fosse stata adottata in ordine al reato di corruzione e non di falso, posto che, a differenza di quanto assume il ricorrente, nell’impianto accusatorio la mancata redazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei verbali di sopralluogo era uno degli elementi da cui il giudice della cautela aveva tratto il quadro indiziario dell’accordo corruttivo. 4.Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente,al pagamento delle spese processuali.

Nonsi ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministeroresistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsicon i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Statoabbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività direttaa contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spesesostenute nel gi udizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U, n. 877del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez.

U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv.226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] LaCorte d’Appello di Catania ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell’art.314 cod. proc. pen. , presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , con riferimentoalla detenzione da cost u i subita ( dal 2 3 febbraio 201 8 al 1 marzo 2018in stato di custodia in carcere e dal 1 marzo 201 8 al 6 luglio 201 8 in regime diarresti domiciliari ) in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato ilreato di cui all’art. 110 , 319 e 321 cod. pen. (capo B ) , commesso in concorso conSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l ’accusa [OSCURATO:PERSONA] , quale direttore dei lavori , e [OSCURATO:PERSONA] , quale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA] partecipante all’ATI [OSCURATO:PERSONA] srl , avrebbero versatoa [OSCURATO:PERSONA] , quale dirigente del Comune di Acireale incaricato del collaudodelle opere cimiteriali , una somma di denaro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio, ovvero per attestare falsamente nel certificato di collaudo relativo al blocco E del cimitero di Acireale che era n o stati eseguiti i sopralluoghiallegati alla certificazione e le visite di collaudo statico . Con sentenza del Tribunale di Catania del 24 febbraio 2022 , divenuta irrevocabileil 26 luglio 2022 , [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da l reato su indicato e dalreato di falso di cui all’art. 479 cod. pen., per il quale il Gip aveva già rigettato larichiesta di misura cautelare , con la formula perché il fatto no n sussiste. LaCorte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta d el [OSCURATO:PERSONA] , consis tit a nel l’avere egli predisp osto personalmentei verbali di sopralluogo al posto del collaudatore D i [OSCURATO:PERSONA] o , comunque, ne l l’avere collaborato a lla stesura di detti verbali . 2.Ladifesa dell’interessat o ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando un unico articolato m otiv o con cui ha ded otto il vizio di motivaz ione inordine alla sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Secondoil difensore la Corte sarebbe incorsa nel vizio del travisamento – sotto forma di omissione - di una lunga serie di elementi che la difesa aveva espostonella istanza. In particolare: -laCorte non aveva considerato una conversazione (n. 1357 del 19 giugno 2017), già sfuggita nel corso delle indagin i , nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] , in unadelle date riportate nei verbali tacciat i di falsità, aveva affermato di trovarsi nel“cimitero”: tale conversazione valeva a dimostra re che i verbali di soprallu o go nonerano falsi e che l’attività di collaudo era stata in concreto svolta. -la Corte non aveva considerato le dichiarazioni dei testi Scavo e Caponetto, operai del cantiere , che valevano a provare c ome [OSCURATO:PERSONA] ave sse effettivamentesvolto l’attività di collaudo; -la Corte non aveva replicato alle deduzioni difensive formulate con l’istanza concui si era evidenziato come nelle conversazioni intercettate e valorizzate dal giudicedella cautela spesso [OSCURATO:PERSONA] avesse usato un linguaggio tecnico e fatto riferimentoa nozioni, anch’esse di tipo tecnico, senza le qual i non era possibile comprendereil significato del dialogo . Taliomissioni inficerebbero la tenuta logica della motivazione della Corte, dal momentoche i dati omessi valevano a confutare il quadro indiziario ricostruito dalGip nel provvedimento di adozione della misura cautelare. Inrealtà proprio attraverso il sapere tecnico introdotto nel processo dai consulenti tecnici , il contenuto di alcune conversazioni, in origine ritenuto sospetto,era stato interpretato dal Tribunale come neutro rispetto al contenuto dell’accusa.Lo stesso Pubblico Ministero nella requisitoria finale del processo di meritoaveva ammesso come l’istruttoria avesse inequiv o cabilmente dimostrato che il collaudo era stato effettuato e che l’inte r locuzione, documentata dalle intercettazioni telefoniche , era in realtà regolare . T ale impostazione era stata recepitaanche nella sentenza assolutoria . Ildifensore lamenta, infine, la carenza e la illogicità della motivazione in ordineal carattere gravemente colposo della condotta del ricorrente. La Corte, in proposito, avrebbe tratto la prova della condotta negligente di [OSCURATO:PERSONA] dalla provadella condotta omissiva di [OSCURATO:PERSONA] , che, secondo il Tribunale, non aveva redattominute o appunti dell’attività di sopralluogo , né veri e propri verbali : il rigettodella richiesta - os serva il ricorrente - deve fondarsi su un comportamento ostativotenuto dal richiedente la riparazione e non già da eventuali computati. L’impalcaturadel teorema accusatorio – prosegue il ricorrente - si r eggeva sull’assunto che il collaudatore avesse percepito un compenso per il rilascio d ella certificazionedi collaudo a fronte di u n'attività mai svolta . L'ordinanza impugnata , invece, ha fondato la colpa grave del [OSCURATO:PERSONA] su un dato irrilevante rispetto all'originale ipotesi accusatoria , ovvero su l dato della redazione dei verbali di sopralluogo:il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse redatto i verbali al posto di D i [OSCURATO:PERSONA] non poteva avere tratto in errore gli inquirenti , perché , come detto , l’accusa poggiavasul contenuto delle intercettazioni , da cui sembrava che di [OSCURATO:PERSONA] non avessesvolto attività di collaudo. Infine, l'affermazione per cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe sostituito al collaudatore nello svolgimento dell'attività di collaudo si scontra con le insuperabili argomentazionidel T ribunale di Catania , che aveva sottolineato l'elevata qualità professionaledel lavoro svolto da D i [OSCURATO:PERSONA] in ragione della complessità dell'opera commissionata. 3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso . 4.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Avvocatura delloStato, ha presentato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricors o. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Ilricorso deve essere rigettato . 2.LaCorte d ella riparazione ha preso le mosse da lla sentenza assolutoria , nellaquale erano state riportate alcune conversazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA] o fra altr i soggetti , da cui era emerso che i verbali di sopralluogo funzionali al collaudo erano stati redatti da [OSCURATO:PERSONA] e non già dal collaudatore (con versazione n. 6386 del 15 settembre 2017, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di redigere personalmente i verbali di sopralluogo e questi rispondeva di averli già pronti in studio e di averli visionati il giorno precedente; conversazione n.6389 del 15 settembre 2017, nel corso della quale i due discutevano ancora della materiale redazione dei verbali di sopralluogo: [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di inviargli i verbali e il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva che avrebbe indicato il numero dei sopralluoghied inserito le date ; conversazione n. 1491 del 18 settembre 2017, in cuiDi [OSCURATO:PERSONA] informava Balsamo che quella mattina [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe portato iverbali di sopralluogo, perché non conosceva le date ; conversazione n. 6576 del 19settembre 2017, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] predisponevano assiemeil verbale finale di collaudo ) ; h a , indi, rilevato che lo stesso Tribunale aveva riten uto censurabile la condotta del collaudatore, il quale non aveva redatto alcuna minuta o appunto dei sopralluoghi e si era fatto predisporre i relativi verbali da [OSCURATO:PERSONA] a distanza di due anni, ma era addiven uto alla assoluzionedi tutti gli i mputat i sulla scorta del contributo fornito dai consulenti tecnicidi parte , che avevano evidenziato come la relazione di collaudo a firma dell’ing.[OSCURATO:PERSONA] fosse comp leta e come nel concreto vi fossero tutti i requisiti perl’esito positi vo del collaudo . La Corte, indi, ha ravvisato la colpa grave nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] , consistita nell’avere egli predisposto personalmente i verbali di sopralluogo al posto del collaudatore, in base a personali determinazioni comunicate in un momento successivo, in violazione, oltre che delle regole di deontologia professionale, anche delle disposizioni normative che, nell’affidare al collaudatore il compito di eseguire le complesse ispezioni in cantiere nelle varie fasi della lavorazione, prescrivono che questi rediga un verbale dell’attività svolta: prestandosi a tale attività, [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici della riparazione, era venuto meno al dovere, collegato alla sua qualifica di direttore dei lavori della società costruttrice, di mantenere “una opportuna distanza” dal Collaudatore dell’opera nell’interesse del Comune committente. 3.Il percorso argomentativo adottato dalla Corte appare coerente con i dati di fatti riportati e esente dalle censure mosse dal ricorrente. In sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica, sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili la cui u tilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808), dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. In coerenza con tale principio, laCorte ha operato una valutazione ex ante del compendio probatorio, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, e ha rilevato nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] profili di grave negligenza e leggerezza, peraltro già individuati dai giudici della cognizione, tali da avere creato (o contribuito a creare) una apparenza di reato e avere indotto il giudice della cautela ad adottare il provvedimento restrittivo della libertà personale. 3.1. Il ricorrente, nella articolata censura , trascura di considerare un dato fondamentale, ovvero che l’addebito di colpa individuato dalla Corte ha riguardo non già al concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella mancata effettuazione dell’attività di collaudo, bensì alla redazione da parte diLeonardi, al posto del collaudatore, dei verbali di sopralluogo. Tale circo stanza, sulla scorta delle intercettazioni telefoniche menzionate anche nella sentenza assolutoria– ha osservato la Corte - era stata accertata pacifica mente nel processo di cognizione ed era stata stigmatizzata dai giudici di come “suggestiv a ai fini dell’accusa” e, addirittura, come illegittima, ma non anche sufficienti a fondare una pronuncia di condanna. Con tale passaggio argomentativo, fondante ai fini della individuazione da parte del giudice della riparazione della condizione ostativa, il ricorrente omette di confrontarsi: i dati che secondo il difensore la Corte avrebbe omesso di considerare, in tal modo inficiando la tenuta logica della struttura argomentativa posta a fondamento del rigetto, sono in realtà estranei al perimetro della condotta colposa individuata dalla Corte, in quanto ineriscono piuttosto alla effettività del collaudo. 3.2. Infondata è anche la censura in ordine alla motivazione sul carattere gravemente colposo della condotta di [OSCURATO:PERSONA]. Il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria attraverso l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o la mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01). La motivazione che il giudice dellariparazione è tenuto a forn ire se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Ciò premesso, l a Corte, ha spiegato in maniera coerente e non manifestamente illogica, le ragioni per cui la condotta di [OSCURATO:PERSONA] i fosse macroscopicamente colposa, in quanto in violazione delle regole di deontologia che impongono di evitare sospetta contiguità rispetto a figure professionali che presiedono alla tutela di interessi della collettività (in ordine alla possibilità di valorizzare, quale condotta ostativa, anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi,configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato si vedano Sez. 4 n. 26925 del 15/0572019, Rv. 276293; Sez.4 n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685). R ispetto a tale valutazione la censura articolata dal ricorrente è meramente avversativa e non vale ad incrinare la tenuta della valutazione operata dalla Corte. 3.3.Infine, infondata è anche la censura con cui si contesta la valutazione operata dalla Corte in merito alla incidenza causale o concausale della condotta colposa rispetto all’adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Vero è che il giudice della riparazione, in forza del meccanismo causale che governa la condizione ostativa, deve verificare che la condotta del soggetto istante abbia avuto “efficacia sinergica” rispetto al provvedimento restrittivo, ovvero che la stessa, creando l’apparenza del reato per cui si procede, sia stata causa o concausa dell’intervento dell’autorità giudiziaria. Sotto tale profilo, si è affermato che la condizione ostativa non può essere integrata dalla commissione di illeciti diversi da quelli per cui sia stata subita la detenzione, non sussistendo in tal caso il nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà, conseguente a un provvedimento del giudice determinato da un errore cui quel comportamento abbia dato causa. In altri termini non è sufficiente rinvenire nella condotta del richiedente elementi che creino apparenza di un qualsiasi reato, ma occorre che la condotta colposa abbia creato l’apparenza del reato per il quale è stato adottato il provvedimento restrittivo (Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Rv. 278645): solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, potrà essere ragionevolmente escluso il riconoscimento deldiritto all'equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017, dep. 2017, Rv. 271790 -01). A tali principi si è conformata la Corte, argomentando in maniera diffusa in ordine all’efficacia sinergica della condotta del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla adozione della misura cautelaree rilevando che le condotte emerse dalle intercettazioni telefoniche, ovvero gli accordi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la redazione del verbali di sopralluogo materialmente effettuata dal primo alposto del secondo, erano state prese in esame dal giudice della cautela e valorizzate quali elementi facenti parte del compendio indiziario. Né rileva che la misura cautelare fosse stata adottata in ordine al reato di corruzione e non di falso, posto che, a differenza di quanto assume il ricorrente, nell’impianto accusatorio la mancata redazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei verbali di sopralluogo era uno degli elementi da cui il giudice della cautela aveva tratto il quadro indiziario dell’accordo corruttivo. 4.Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente,al pagamento delle spese processuali. Nonsi ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministeroresistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsicon i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Statoabbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività direttaa contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spesesostenute nel gi udizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv.226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281
Sentenza Cassazione n. 03334/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris