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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 15532/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla det ct,d,-1,,t,kte., o_ l, legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, 4R—qttaftte gli asseriti vizi prospettati con riguardo alla valutazione del materiale acquisito a sostegno del ritenuto giudizio di responsabilità nei suoi tratti costitutivi anche soggettivi e alle argomentazioni spese nel liquidare il danno morale patito dalla parte civile costituita, risultano apertamente smentiti dalla lettura del provvedirnentoimPugnat°che appare connotato, su detti temi, da lineare e coerente I logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 marzo 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla det ct,d,-1,,t,kte., o_ l, legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, 4R—qttaftte gli asseriti vizi prospettati con riguardo alla valutazione del materiale acquisito a sostegno del ritenuto giudizio di responsabilità nei suoi tratti costitutivi anche soggettivi e alle argomentazioni spese nel liquidare il danno morale patito dalla parte civile costituita, risultano apertamente smentiti dalla lettura del provvedirnentoimPugnat°che appare connotato, su detti temi, da lineare e coerente I logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2024.
Sentenza Cassazione n. 15532/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris