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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 21275/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13488-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] ufficio gestione separata avvocati R.G.N. 13488/2022 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 288/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 503/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’opposizione ad avviso di addebito emesso dall’Inps avente ad oggetto il debito di [OSCURATO:PERSONA] derivante dal mancato pagamento di contributi e relative sanzioni sul reddito da lavoro autonomo percepito, per l’attività di avvocato,nell’anno 2011 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Istituto.La Corte osservava che l’iscrizione alla Gestione separata era legittima considerato che non era sufficiente il versamento del solo contributo integrativo a costituire una posizione previdenziale presso la Cassa forense.

Escludeva poi che fosse maturata la prescrizione del diritto, confermando le sanzioni civili dovute in relazione all’evasione contributiva.

Avverso la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria.

L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura speciale ai difensori.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2935 c.c., dell’art.3, co.9 e 10 l. n.335/95, dell’art.55 R. D. L. n.1827/35, dell’art.17 d.P.R. n.435/01, nonché dell’art.18 d. lgs. n.241/97, per avere la Corte fatto decorrere il termine di prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi anziché dal termine ultimo fissato per il versamento dei contributi.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c., per avere la Corte ritenuto il dolo di parte ricorrente derivante dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.I due motivi possono essere trattati unitamente data la loro intima connessione e sono fondati.

In punto di prescrizione, la sentenza poggia su una duplice ratio decidendi.

Ha infatti ritenuto che il dies a quo della prescrizione fosse la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in forza di due argomenti alternativi.

Il primo è basato sull’art.2935 c.c.: secondo la Corte, solo con l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata nasceva il rapporto contributivo e tale iscrizione d’ufficio divenne possibile dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il secondo argomento poggia sull’art.2941 n.8 c.c., ritenendo la Corte che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integri il dolo.

Il primo motivo di ricorso censura il primo argomento, ed è fondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.13049/20, Cass.7254/21) la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo essa una mera dichiarazione di scienza, bensì dal momento in cui, per legge, è dovuto il pagamento dei contributi.

Il secondo motivo di ricorso censura invece il secondo argomento, vertente sul dolo ai fini della sospensione della prescrizione ai sensi dell’art.2941 n.8 c.c., oltre che – nell’impianto della sentenza – ai fini della sanzione civile dell’evasione.

Il motivo è fondato in relazione al profilo dell’art.2941 n.8 c.c., con relativo assorbimento dell’ulteriore profilo concernente l’evasione contributiva.Questa Corte (Cass.7254/21, Cass.37529/21, Cass.4898/22, Cass.5578/22, Cass.34583/22) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo.

Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così anche Cass.6677/19).

Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d’Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all’unico dato fattuale rappresentato dalla mancata denuncia all’Inps della percezione del reddito da lavoro autonomo, non altrimenti assoggettato alla contribuzione, cioè a diredalla mancata compilazione del quadro RR.

Così facendo, nella sostanza è incorsa nell’automatismo, tra omessa compilazione del quadro RR e affermazione del dolo, invece da respingere.

Conclusivamente la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13488-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] ufficio gestione separata avvocati R.G.N. 13488/2022 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 288/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/11/2021 R.G.N. 503/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’opposizione ad avviso di addebito emesso dall’Inps avente ad oggetto il debito di [OSCURATO:PERSONA] derivante dal mancato pagamento di contributi e relative sanzioni sul reddito da lavoro autonomo percepito, per l’attività di avvocato,nell’anno 2011 a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’Istituto.La Corte osservava che l’iscrizione alla Gestione separata era legittima considerato che non era sufficiente il versamento del solo contributo integrativo a costituire una posizione previdenziale presso la Cassa forense. Escludeva poi che fosse maturata la prescrizione del diritto, confermando le sanzioni civili dovute in relazione all’evasione contributiva. Avverso la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura speciale ai difensori. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2935 c.c., dell’art.3, co.9 e 10 l. n.335/95, dell’art.55 R. D. L. n.1827/35, dell’art.17 d.P.R. n.435/01, nonché dell’art.18 d. lgs. n.241/97, per avere la Corte fatto decorrere il termine di prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi anziché dal termine ultimo fissato per il versamento dei contributi. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c., per avere la Corte ritenuto il dolo di parte ricorrente derivante dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.I due motivi possono essere trattati unitamente data la loro intima connessione e sono fondati. In punto di prescrizione, la sentenza poggia su una duplice ratio decidendi. Ha infatti ritenuto che il dies a quo della prescrizione fosse la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in forza di due argomenti alternativi. Il primo è basato sull’art.2935 c.c.: secondo la Corte, solo con l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata nasceva il rapporto contributivo e tale iscrizione d’ufficio divenne possibile dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il secondo argomento poggia sull’art.2941 n.8 c.c., ritenendo la Corte che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integri il dolo. Il primo motivo di ricorso censura il primo argomento, ed è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.13049/20, Cass.7254/21) la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo essa una mera dichiarazione di scienza, bensì dal momento in cui, per legge, è dovuto il pagamento dei contributi. Il secondo motivo di ricorso censura invece il secondo argomento, vertente sul dolo ai fini della sospensione della prescrizione ai sensi dell’art.2941 n.8 c.c., oltre che – nell’impianto della sentenza – ai fini della sanzione civile dell’evasione. Il motivo è fondato in relazione al profilo dell’art.2941 n.8 c.c., con relativo assorbimento dell’ulteriore profilo concernente l’evasione contributiva.Questa Corte (Cass.7254/21, Cass.37529/21, Cass.4898/22, Cass.5578/22, Cass.34583/22) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo. Al contrario, il dolo richiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così anche Cass.6677/19). Tale accertamento non è però stato compiuto dalla Corte d’Appello, la quale, senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all’unico dato fattuale rappresentato dalla mancata denuncia all’Inps della percezione del reddito da lavoro autonomo, non altrimenti assoggettato alla contribuzione, cioè a diredalla mancata compilazione del quadro RR. Così facendo, nella sostanza è incorsa nell’automatismo, tra omessa compilazione del quadro RR e affermazione del dolo, invece da respingere. Conclusivamente la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello
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