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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2025

Cassazione n. 04050/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12055/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale d ello Stato , presso i cui uffici risulta domiciliata ex lege -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Liguria n.733/2023 depositata i l 08/11/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione della sentenza n. 733/2023, depositata in data 08/11/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria.

2. L’accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 si fonda sulla presunzione di sussistenza di un’attività di impresa rivolta all’acquisto e alla rivendita di opere d’arte (in precedenza, in data 17/12/2018, la contribuente aveva già ricevuto un provvedimento di attribuzione della Partita IVA che, a sua volta, faceva seguito a controllo fiscale conclusosi con il PVC redatto il 26/07/2018, con cui le si contestava lo svolgimento dell’attività di compravendita di opere d’arte sin dal 1° gennaio 2013).

3. La contribuente riteneva di essersi limitata a prestare denaro in alcune occasioni alla figlia [OSCURATO:PERSONA], titolare di una Galleria d’arte in Torino, nonché di aver consentito alla stessa di operare sul proprio conto corrente ed utilizzare il proprio nominativo per alcune operazioni di compravendita di opere pittoriche, così come dichiarato dalla propria figlia agli operanti della GdF.

In subordine lamentava la mancata deduzione dei costi necessari al compimento dell’attività economica contestata.

4. La CTP di Savona, con sentenza n.60/2020, ha respinto il ricorso della contribuente.

5. Anche l’appello non ha avuto miglior sorte.

6. Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado insorge la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un motivo di ricorso.

7. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, con il quale ha fatto rilevare – preliminarmente - sia l’esistenza di altro fascicolo (il n. 12141/2024) promosso dalla stessa ricorrente nei riguardi della medesima sentenza, sia la tardività, in ogni caso, dell’avversa impugnazione.

La controricorrente ha altresì richiesto il rigetto del ricorso.

8. Il Consigliere delegato ha emesso una proposta di definizione accelerata dal ricorso, da ritenere inammissibile, con provvedimento in data 13/04/2025, cui ha fatto seguito la rituale richiesta di decisione della causa.

9. La contribuente ha depositato memoria scritta con cui ha ulteriormente illustrato il motivo di impugnazione.

10. E’stata, quindi, fissata udienza camerale per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale, udita la relazione del relatore dott. [OSCURATO:PERSONA], il ricorso viene deciso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre preliminarmente disporre la riunione al presente ricorso – rubricato sub R.G. n. 12055/24 – di quello proposto dalla medesima contribuente nei confronti della stessa sentenza di merito, iscritto ad R.G. n. 12141/2024.

Si tratta, infatti, di una ipotesi di riunione obbligatoria ex art. 335 c.p.c. che, come noto, prevede che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.

Va dato atto che la stessa ricorrente, nel fascicolo n. 12141/2024, ha depositato memoria contenente richiesta di riunione dei due fascicoli, rilevando che si tratterebbe di una duplicazione derivante da un preteso errore informatico, sì che una parte della documentazione prodotta si troverebbe soltanto in questo secondo fascicolo.

La riunione appare, quindi, a maggior ragione opportuna per ragioni di efficienza e tempestività nella trattazione degli atti del giudizio, considerando altresì che, come si vedrà, il ricorso risulta in ogni caso inammissibile.

2. Tanto premesso, il ricorso proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 733/2023, depositata in data 08/11/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria, si fonda su di un unico composito motivo di doglianza, di seguito compendiato: - omessa e/o insufficente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c. (vizio motivazionale) - violazione e/o falsa applicazione art.37 comma 3 d.p.r. n.600/1973, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c.

Secondo la ricorrente, erroneamente la decisione di merito non avrebbe considerato che nella fattispecie si è verificata una interposizione di persona e che l’Ufficio avrebbe dovuto, in tal caso , applicare il disposto dell’art.37, comma 3 , del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui “In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.

3. Preliminare ad ogni altra considerazione (nella quale comunque non può sottacersi una formulazione generica e contraddittoria dell’unico motivo di impugnazione, nella parte in cui si evidenzia la contemporanea violazione, sulla scorta dei medesimi presupposti, sia dell’art. 260 n. 3 che dell’art. 260 n. 5 c.p.c.) appare la disamina della tempestività o meno del ricorso.

E’la stessa ricorrente a dichiarare, sin dal proprio ricorso, che la sentenza di merito impugnata è stata depositata in data 08/11/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria.

Pertanto, il c.d. termine “ lungo ” di cui all’art. 327 c.p.c. scadeva, inevitabilmente, il successivo 08/05/2024, come del tutto correttamente ha rilevato il provvedimento di definizione anticipata depositato dal Consigliere delegato in data 13.04.2025.

Deduce parte ricorrente, nella propria memoria illustrativa, cercando di confutare tale conclusione, che trattandosi di decisione depositata in via telematica, il termine di impugnazione dovrebbe farsi decorrere dall’accettazione e contestuale comunicazione di cancelleria.

Tale affermazione non può, tuttavia, essere condivisa.

La stessa, in primo luogo, fa coincidere due adempimenti distinti di cancelleria (quello dell’accettazione della minuta digitale depositata dal giudice e quello della comunicazione alle parti) che sono giuridicamente diversi e che nella specie sono stati compiuti, anche cronologicamente, in momenti distinti (l’uno l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’altro il giorno successivo, come rilevato dalla stessa contribuente nel ricorso iniziale).

Tale affermazione, peraltro, non appare neppure corretta in punto di diritto.

Si consideri, infatti, da ultimo Cass. 31/01/2023, n. 2829 che, in motivazione,rileva che: “va ricordato che questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18569 del 22/9/2016, ha chiarito che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (conf.

Cass. 6384/2017)”.

Nel caso di specie la sentenza impugnata contiene in modo inequivocabile l’attribuzione del numero di cronologico n. 733/2023, prima della dicitura “Depositata il 08/11/2023” seguita dall’attestazione “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”.

E’da tale momento, pertanto, che doveva farsi decorrere il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, rilevando altresì che lo stesso si computa ex nominatione dierum e non ex numeratione dierum, ai sensi dell’art. 155, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che il giorno iniziale si computa ed il termine c.d. lungo spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero l’8 maggio dell'anno successivo.

Poiché la notifica del ricorso risulta eseguita in via telematica, ai sensi della legge n. 53/1994, in data 9 maggio 2024, come risulta dalla certificazione prodotta (che dà conto dell’accettazione del sistema del mittente alle ore 17.06), tale notifica risulta irrimediabilmente tardiva.

4. Previa riunione dei due fascicoli, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, evitandosi ogni duplicazione a fronte della unicità sostanziale del ricorso e della conseguente attività difensiva richiesta all’ufficio.

Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e 4 c.p.c.

Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 bis comma 3 c.p.c. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art.96 c.p.c., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540).

Anche in questo caso, la riunione ex art. 335 c.p.c. dei due identici ricorsi comporta l’applicazione per una sola volta delle dette conseguente.

Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 3.500, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 1.750 in favore della Cassa delle ammende.

Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.M La Corte, riunito il fascicolo r.g. 12141/2024 al presente, sub r.g. 12055/2024, dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente ed in favore della controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 oltre spese processuali anticipate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.500 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di Euro 1.750 a favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12055/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale d ello Stato , presso i cui uffici risulta domiciliata ex lege -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Liguria n.733/2023 depositata i l 08/11/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione della sentenza n. 733/2023, depositata in data 08/11/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria. 2. L’accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 si fonda sulla presunzione di sussistenza di un’attività di impresa rivolta all’acquisto e alla rivendita di opere d’arte (in precedenza, in data 17/12/2018, la contribuente aveva già ricevuto un provvedimento di attribuzione della Partita IVA che, a sua volta, faceva seguito a controllo fiscale conclusosi con il PVC redatto il 26/07/2018, con cui le si contestava lo svolgimento dell’attività di compravendita di opere d’arte sin dal 1° gennaio 2013). 3. La contribuente riteneva di essersi limitata a prestare denaro in alcune occasioni alla figlia [OSCURATO:PERSONA], titolare di una Galleria d’arte in Torino, nonché di aver consentito alla stessa di operare sul proprio conto corrente ed utilizzare il proprio nominativo per alcune operazioni di compravendita di opere pittoriche, così come dichiarato dalla propria figlia agli operanti della GdF. In subordine lamentava la mancata deduzione dei costi necessari al compimento dell’attività economica contestata. 4. La CTP di Savona, con sentenza n.60/2020, ha respinto il ricorso della contribuente. 5. Anche l’appello non ha avuto miglior sorte. 6. Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado insorge la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un motivo di ricorso. 7. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, con il quale ha fatto rilevare – preliminarmente - sia l’esistenza di altro fascicolo (il n. 12141/2024) promosso dalla stessa ricorrente nei riguardi della medesima sentenza, sia la tardività, in ogni caso, dell’avversa impugnazione. La controricorrente ha altresì richiesto il rigetto del ricorso. 8. Il Consigliere delegato ha emesso una proposta di definizione accelerata dal ricorso, da ritenere inammissibile, con provvedimento in data 13/04/2025, cui ha fatto seguito la rituale richiesta di decisione della causa. 9. La contribuente ha depositato memoria scritta con cui ha ulteriormente illustrato il motivo di impugnazione. 10. E’stata, quindi, fissata udienza camerale per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale, udita la relazione del relatore dott. [OSCURATO:PERSONA], il ricorso viene deciso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente disporre la riunione al presente ricorso – rubricato sub R.G. n. 12055/24 – di quello proposto dalla medesima contribuente nei confronti della stessa sentenza di merito, iscritto ad R.G. n. 12141/2024. Si tratta, infatti, di una ipotesi di riunione obbligatoria ex art. 335 c.p.c. che, come noto, prevede che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo. Va dato atto che la stessa ricorrente, nel fascicolo n. 12141/2024, ha depositato memoria contenente richiesta di riunione dei due fascicoli, rilevando che si tratterebbe di una duplicazione derivante da un preteso errore informatico, sì che una parte della documentazione prodotta si troverebbe soltanto in questo secondo fascicolo. La riunione appare, quindi, a maggior ragione opportuna per ragioni di efficienza e tempestività nella trattazione degli atti del giudizio, considerando altresì che, come si vedrà, il ricorso risulta in ogni caso inammissibile. 2. Tanto premesso, il ricorso proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 733/2023, depositata in data 08/11/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria, si fonda su di un unico composito motivo di doglianza, di seguito compendiato: - omessa e/o insufficente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c. (vizio motivazionale) - violazione e/o falsa applicazione art.37 comma 3 d.p.r. n.600/1973, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c. Secondo la ricorrente, erroneamente la decisione di merito non avrebbe considerato che nella fattispecie si è verificata una interposizione di persona e che l’Ufficio avrebbe dovuto, in tal caso , applicare il disposto dell’art.37, comma 3 , del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui “In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”. 3. Preliminare ad ogni altra considerazione (nella quale comunque non può sottacersi una formulazione generica e contraddittoria dell’unico motivo di impugnazione, nella parte in cui si evidenzia la contemporanea violazione, sulla scorta dei medesimi presupposti, sia dell’art. 260 n. 3 che dell’art. 260 n. 5 c.p.c.) appare la disamina della tempestività o meno del ricorso. E’la stessa ricorrente a dichiarare, sin dal proprio ricorso, che la sentenza di merito impugnata è stata depositata in data 08/11/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] per la Liguria. Pertanto, il c.d. termine “ lungo ” di cui all’art. 327 c.p.c. scadeva, inevitabilmente, il successivo 08/05/2024, come del tutto correttamente ha rilevato il provvedimento di definizione anticipata depositato dal Consigliere delegato in data 13.04.2025. Deduce parte ricorrente, nella propria memoria illustrativa, cercando di confutare tale conclusione, che trattandosi di decisione depositata in via telematica, il termine di impugnazione dovrebbe farsi decorrere dall’accettazione e contestuale comunicazione di cancelleria. Tale affermazione non può, tuttavia, essere condivisa. La stessa, in primo luogo, fa coincidere due adempimenti distinti di cancelleria (quello dell’accettazione della minuta digitale depositata dal giudice e quello della comunicazione alle parti) che sono giuridicamente diversi e che nella specie sono stati compiuti, anche cronologicamente, in momenti distinti (l’uno l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’altro il giorno successivo, come rilevato dalla stessa contribuente nel ricorso iniziale). Tale affermazione, peraltro, non appare neppure corretta in punto di diritto. Si consideri, infatti, da ultimo Cass. 31/01/2023, n. 2829 che, in motivazione,rileva che: “va ricordato che questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18569 del 22/9/2016, ha chiarito che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (conf. Cass. 6384/2017)”. Nel caso di specie la sentenza impugnata contiene in modo inequivocabile l’attribuzione del numero di cronologico n. 733/2023, prima della dicitura “Depositata il 08/11/2023” seguita dall’attestazione “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]”. E’da tale momento, pertanto, che doveva farsi decorrere il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile, rilevando altresì che lo stesso si computa ex nominatione dierum e non ex numeratione dierum, ai sensi dell’art. 155, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che il giorno iniziale si computa ed il termine c.d. lungo spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero l’8 maggio dell'anno successivo. Poiché la notifica del ricorso risulta eseguita in via telematica, ai sensi della legge n. 53/1994, in data 9 maggio 2024, come risulta dalla certificazione prodotta (che dà conto dell’accettazione del sistema del mittente alle ore 17.06), tale notifica risulta irrimediabilmente tardiva. 4. Previa riunione dei due fascicoli, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, evitandosi ogni duplicazione a fronte della unicità sostanziale del ricorso e della conseguente attività difensiva richiesta all’ufficio. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e 4 c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 bis comma 3 c.p.c. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art.96 c.p.c., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540). Anche in questo caso, la riunione ex art. 335 c.p.c. dei due identici ricorsi comporta l’applicazione per una sola volta delle dette conseguente. Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 3.500, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 1.750 in favore della Cassa delle ammende. Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.M La Corte, riunito il fascicolo r.g. 12141/2024 al presente, sub r.g. 12055/2024, dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente ed in favore della controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 oltre spese processuali anticipate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.500 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di Euro 1.750 a favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’
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