CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 18313/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06XZKRR ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29403/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminato il motivo ricorso, relativo alla corrispondenza tra la richiesta e la sentenza di applicazione della pena; Rilevato che, al di là dello sviluppo del procedimento, la pena applicata corrisponde all'accordo sul quale il Giudice si è pronunciato (cfr. pag. 2 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.