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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 23540/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 26/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in punto di omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e per la inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma - a seguito di opposizione a decreto penale - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art.4, comma 1, 1.110/75 per avere, senza giustificato motivo, portato fuori dalla propria abitazione un manganello in gomma dura di colore nero lungo cm.41, oggetto atto ad offendere; fatto accertato in Roma il 7 luglio 2018.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (carabiniere in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], aliquota radiomobile), il quale aveva riferito che il giorno 7 luglio 2018 - durante un servizio di routine svolto assieme ad un altro militare - aveva proceduto ad un ordinario controllo dell'autovettura del Cianchi, in via [OSCURATO:PERSONA] ad Acilia.

Nell'occasione gli operanti avevano rinvenuto, sotto il sedile del conducente, un manganello in gomma dura e di colore nero della lunghezza di 41 centimetri poi sequestrato; nell'immediatezza l'imputato aveva giustificato il possesso del manganello per ragioni di difesa personale.

1.2. Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un giustificato motivo circa il possesso del manganello ed ha considerato congrua la pena di euro duemila di ammenda (con concessione dei benefici di legge), ritenendo sussistente l'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art.41.110/75.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento al,lfart,v,4 1.110/75 e 521 cod. proc.

Li pen. ed il relativo vizio di motivazione; egli osserva che il Tribunale avrebbe impropriamente ritenuto la correlazione tra l'imputazione contestatà,Tart. 4, comma primo, 1.110/75); poiché avrebbe dovuto dare una differente qualificazione giuridica del fatto rispetto a quello enunciato nell'imputazione, senza tenere conto che l'ipotesi di lieve entità riguarda soltanto le fattispecie previste dal secondo comma del citato art.4.2.2.

Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge con riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione; in particolare, evidenzia che la mancata concessione delle attenuanti generiche non troverebbe giustificazione e che, comunque, essa non sarebbe stata motivata.

2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.131-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione; al riguardo osserva che aveva fatto espressa richiesta di dichiarazione di non punibilità ai sensi della disposizione sopra richiamata e che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Con riferimento al primo motivo si rileva che esso è inammissibile per manifesta infondatezza non sussistendo la lamentata violazione della correlazione tra imputazione contestata e la sentenza.

Non vi è stata infatti alcuna modificazione del fatto contestato rimasto immutato, ma il Tribunale ha soltanto ritenuto che la fattispecie dovesse rientrare nella ipotesi di lieve entità.

Inoltre, si osserva che l'imputato non ha certamente ricevuto alcun pregiudizio a seguito del riconoscimento della ipotesi di lieve entità.

2.1. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Infatti, è opportuno ribadire che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).Il Tribunale di Roma, nel rispetto del suddetto principio, ha richiamato la mancanza di elementi di carattere positivo sulla base dei quali concedere le richieste circostanze attenuanti.

2.2. Al contrario, è fondato il terzo motivo considerato che dal verbale di udienza del 26 aprile 2022 (il cui esame è ammesso in questa sede in ragione del vizio lamentato) risulta che il difensore dell'imputato, nel concludere, aveva chiesto espressamente anche l' applicazione dell'art.131-bis cod. pen.; di tale richiesta, però, non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata, con il conseguente vizio di omessa motivazione sul punto.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente all'applicabilità del citato art. 131-bis; il ricorso per il resto deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 26/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in punto di omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e per la inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma - a seguito di opposizione a decreto penale - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art.4, comma 1, 1.110/75 per avere, senza giustificato motivo, portato fuori dalla propria abitazione un manganello in gomma dura di colore nero lungo cm.41, oggetto atto ad offendere; fatto accertato in Roma il 7 luglio 2018. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (carabiniere in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], aliquota radiomobile), il quale aveva riferito che il giorno 7 luglio 2018 - durante un servizio di routine svolto assieme ad un altro militare - aveva proceduto ad un ordinario controllo dell'autovettura del Cianchi, in via [OSCURATO:PERSONA] ad Acilia. Nell'occasione gli operanti avevano rinvenuto, sotto il sedile del conducente, un manganello in gomma dura e di colore nero della lunghezza di 41 centimetri poi sequestrato; nell'immediatezza l'imputato aveva giustificato il possesso del manganello per ragioni di difesa personale. 1.2. Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un giustificato motivo circa il possesso del manganello ed ha considerato congrua la pena di euro duemila di ammenda (con concessione dei benefici di legge), ritenendo sussistente l'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art.41.110/75. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento al,lfart,v,4 1.110/75 e 521 cod. proc. Li pen. ed il relativo vizio di motivazione; egli osserva che il Tribunale avrebbe impropriamente ritenuto la correlazione tra l'imputazione contestatà,Tart. 4, comma primo, 1.110/75); poiché avrebbe dovuto dare una differente qualificazione giuridica del fatto rispetto a quello enunciato nell'imputazione, senza tenere conto che l'ipotesi di lieve entità riguarda soltanto le fattispecie previste dal secondo comma del citato art.4.2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge con riguardo agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione; in particolare, evidenzia che la mancata concessione delle attenuanti generiche non troverebbe giustificazione e che, comunque, essa non sarebbe stata motivata. 2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.131-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione; al riguardo osserva che aveva fatto espressa richiesta di dichiarazione di non punibilità ai sensi della disposizione sopra richiamata e che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Con riferimento al primo motivo si rileva che esso è inammissibile per manifesta infondatezza non sussistendo la lamentata violazione della correlazione tra imputazione contestata e la sentenza. Non vi è stata infatti alcuna modificazione del fatto contestato rimasto immutato, ma il Tribunale ha soltanto ritenuto che la fattispecie dovesse rientrare nella ipotesi di lieve entità. Inoltre, si osserva che l'imputato non ha certamente ricevuto alcun pregiudizio a seguito del riconoscimento della ipotesi di lieve entità. 2.1. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Infatti, è opportuno ribadire che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).Il Tribunale di Roma, nel rispetto del suddetto principio, ha richiamato la mancanza di elementi di carattere positivo sulla base dei quali concedere le richieste circostanze attenuanti. 2.2. Al contrario, è fondato il terzo motivo considerato che dal verbale di udienza del 26 aprile 2022 (il cui esame è ammesso in questa sede in ragione del vizio lamentato) risulta che il difensore dell'imputato, nel concludere, aveva chiesto espressamente anche l' applicazione dell'art.131-bis cod. pen.; di tale richiesta, però, non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata, con il conseguente vizio di omessa motivazione sul punto. 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente all'applicabilità del citato art. 131-bis; il ricorso per il resto deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. Dichiara inammi
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