CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21747/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 99-bis e 133 cod. pen. non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, cod. proc. pen. e, dunque, del tutto generico per indeterminatezza e aspecificità, non indicando con puntualità gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura formulata ed omettendo un effettivo confronto con le corrette argomentazioni poste a base del decisum; che, difatti, i giudici di appello hanno congruamente motivato (si veda pag. 7 e 8) in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della contestata recidiva reiterata e in ordine alla impossibilità di effettuare il giudizio di bilanciamento ritenendo tale aggravante subvalente rispetto alle attenuanti generiche pure riconosciute in favore dell'odierna ricorrente in ragione del consenso all'acquisizione degli atti, essendo, peraltro, tale risultato vietato da quanto disposto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 mag