CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 20488/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23881/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Mentana via Moscatelli n. 6/a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ROMA, -intimati- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 17992/2021 depositata il 27.5.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, sezione specializzata per le misure di prevenzione, liquidava in favore dei periti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'incarico di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali e patrimoni e di accertamento dell'eventuale interposizione fittizia di terzi nell'intestazione dei beni, da loro svolto nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione n. 62/2017 NRG del Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base della richiesta di liquidazione degli ausiliari del 16.11.2020, l'importo di € 427.308,00 ciascuno per il compenso ai sensi degli articoli 3 e 2 del D.M. 30.6.2002, oltre IVA, contributi e rimborso spese documentate, ponendone in via provvisoria il pagamento a carico dell'Erario. Avverso tale decreto proponeva opposizione al Tribunale civile di Roma ex artt. 170 del D.P.R. n. 115/2002, 15 del D. Lgs. n.150/2011 e 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], lamentando, per quanto ancora rileva, che i professionisti non fossero stati ritenuti decaduti dal diritto a richiedere la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, per essere decorsi oltre 100 giorni alla data della loro richiesta di compenso del 16.11.2020 rispetto alle date di deposito delle relazioni (28.4.2020 per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:DATA_NASCITA] per [OSCURATO:PERSONA]) e chiedendo quindi la revoca del decreto di liquidazione del compenso. All'opposizione aderiva anche il coobbligato [OSCURATO:PERSONA], mentre restavano contumaci gli eredi del coobbligato [OSCURATO:PERSONA]. LaProcura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, malgrado la notifica del ricorso ricevuta, non precisava le sue conclusioni. Il Ministero della Giustizia chiedeva il rigetto dell'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contrastavano in rito e nel merito l'opposizione, chiedendone la reiezione. Sostenevano che l'eccezione di decadenza era infondata perché, pur non avendo depositato ulteriori relazioni scritte dopo quelle indicate dalla controparte, essi in data successiva e fino all'inizio di novembre del 2020 erano stati più volte chiamati ad integrarle ed a rendere chiarimenti verbali dal Presidente del Collegio competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, per cui le loro operazioni peritali non si erano concluse col deposito delle relazioni scritte. Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo dell'opposizione e l'eccezione di difetto di interesse ad agire degli opponenti, e respinta l'eccezione di decadenza ex art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, rigettava l'opposizione, confermando l'importo già liquidato nella misura tabellare minima ai due periti, meglio illustrando i passaggi per la sua determinazione ai sensi degli articoli 3 e 2 del D.M. 30.6.2002 con l'individuazione dello scaglione, dell'importo base complessivo, dell'aumento del 40% per incarico collegiale ex art. 53 del D.P.R. n. 115/2002 e della successiva riduzione di 1/3 ex art. 52 comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 per il mancato rispetto del termine di deposito benché prorogato. Condannava, infine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in € 20.122,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, e nello stesso importo anche per il Ministero della Giustizia. Per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Roma riteneva che il termine di decadenza di 100 giorni, previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, decorresse dal deposito della relazione, ma non dalle date delle relazioni che erano state indicate come termini di decorrenza dagli opponenti, ma dall'integrazione della relazione asseritamente depositata il 18.11.2020, dopo che il Tribunale per le misure di prevenzione non aveva ritenuto definitive e complete le relazioni del 28.4.2020, 5.5.2020 e 29.5.2020, in quanto mancanti di adeguata risposta al quesito 6 dell'incarico, inerente al fondamentale accertamento dell'eventuale interposizione fittizia di terzi soggetti nella titolarità di beni in realtà riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata rilevava che parte ricorrente non aveva preso specifica posizione sull'eccepita natura non definitiva delle relazioni depositate tra aprile e maggio 2020 sostenuta dai periti, e che nel decreto di liquidazione del compenso del 21.12.2020, il Tribunale di Roma, sezione specializzata per le misure di prevenzione, al quale competeva la valutazione della completezza delle relazioni peritali, aveva ritenuto che l'incarico da esso stesso conferito non fosse stato ultimato prima che fosse fornita risposta al suindicato quesito n. 6, e riteneva desumibile dal suddetto decreto di liquidazione la data del deposito della relazione integrativa dei periti del 18.11.2020. Con citazione notificata il 25.6.2022 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Roma la revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. della suddetta ordinanza, per essere incorso il Tribunale in errore di fatto nel valutare la tempestività dell'istanza di liquidazione del compenso rispetto al termine decadenziale dell'art. 71 del D.P.R. n.115/2002, avendo erroneamente percepito dal decreto di liquidazione del compenso che i periti avrebbero depositato una relazione integrativa in data 18.11.2020, che in realtà gli stessi periti avevano ammesso di non avere mai effettuato, avendo solo sostenuto di avere reso chiarimenti dopo il deposito delle relazioni di aprile e maggio 2020, ritenute non esaustive, e nel contempo chiedeva che fosse disposta la sospensione del termine per proporre ricorso in cassazione contro la stessa ordinanza ex art. 398 comma 4° c.p.c. Poiché era prossima la scadenza del termine breve d'impugnazione dal 25.6.2022 e la sospensione non era stata ancora disposta, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario a questa Corte avverso la medesima ordinanza con un unico motivo, spedendolo per la notifica il 23.9.2022 al Ministero della Giustizia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e soltanto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è intervenuto il provvedimento del giudice della revocazione di sospensione del termine invocato. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero della Giustizia, mentre le altre parti sono rimaste intimate. Sono state depositate memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. dal ricorrente e dai controricorrenti, e sono state disattese le istanze di sospensione del giudizio di legittimità in attesa dell'esito del giudizio di revocazione, che si è concluso con la sentenza del Tribunale di Roma del 3.7.2023 n. 10487/2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ministero della Giustizia, liquidati in €15.996,19 per compensi oltre accessori. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che il provvedimento di sospensione adottato il 27.9.2022 dal giudice della revocazione ex art. 398 comma 4° c.p.c., essendo intervenuto quando già il ricorso straordinario alla Suprema Corte era stato notificato da [OSCURATO:PERSONA] per evitare di incorrere in decadenza, deve essere re - interpretato come provvedimento di sospensione del giudizio davanti a questa Corte. Sospensione, questa, che è venuta meno con l'emissione della sentenza del giudice della revocazione, senza necessità né di riassunzione (vedi in tal senso Cass. n. 3362/2015), né di attendere il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla richiesta revocazione, come desumibile dall'ultimo comma dell'art.398 c.p.c., il quale prevede che l'effetto sospensivo cessi con la comunicazione della sentenza di revocazione e non col passaggio in giudicato della stessa. Il ricorrente con un unico motivo lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 2727, 2729 e 2697 cod. civ., il travisamento della prova e l'error in iudicando de iure procedendi. Assume il ricorrente che l'ordinanza impugnata sia incorsa in un travisamento del fatto probatorio, ritenendo di poter desumere dal contenuto oggettivo del decreto di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di Roma, sezione specializzata per le misure di prevenzione del 21.12.2020, in favore dei periti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che questi ultimi, a seguito della richiesta di chiarimenti del medesimo Tribunale, avessero depositato una relazione integrativa in data 18.11.2020. Cosa che, in realtà , i periti stessi nella comparsa di risposta avevano ammesso di non avere mai effettuato, lì dove avevano (i) parlato di errore materiale del suddetto decreto nell'indicare i l deposito di una relazione integrativa in data 18.11.2020, e (ii) sostenuto di avere solo reso dei chiarimenti e delle integrazioni verbali fino all'inizio di novembre 2020 dopo il deposito delle relazioni di aprile e maggio 2020. Parte ricorrente deduce che tale ricostruzione in fatto contrasta col ritenuto ritardo di deposito delle relazioni da parte dei periti, che aveva portato alla riduzione di 1/3 del loro compenso. Lamenta, quindi , il ricorrente che il Tribunale di Roma, da tale erronea percezione del fatto probatorio decisivo, abbia fatto derivare l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, facendo decorrere il termine di 100 giorni dal compimento delle operazioni degli ausiliari dal 18.11.2020 (data di deposito dell'asserita ed inesistente relazione integrativa), anziché dalle dat e di deposito delle relazioni del 28.4.2020 per [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per [OSCURATO:PERSONA], e ritenendo, quindi , tempestiva la richiesta di liquidazione del compenso dei periti presentata il 16.11.2020. [OSCURATO:PERSONA] ha allegato il vizio dell'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., e ipotizza t o la violazion e degli articoli 115, 116 c.p.c., dell'art. 2697 cod. civ. in materia di onere della prova, e degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., pur illustrando nel corpo del motivo una doglianza di travisamento del fatto o della prova. Orbene, il travisamento del fatto pacifico, consistente in una mera svista, è semmai motivo di revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c., e non di ricorso per cassazione; mentre i l travisamento della prova, recentemente oggetto dell'intervento chiarificatore della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 5792 del 5.3.2024 sulla nozione di fatto probatorio controverso, non riguarda l’interpretazione del provvedimento opposto, che prova di per sé non è. Ciò posto, va osservato che l'ordinanza impugnata non ha affatto violato il principio della ripartizione dell'onere probatorio, avendo ritenuto superata l'eccezione di decadenza ex art. 71 del D.P.R. n. 115/2002 sollevata dall'attuale parte ricorrente, in virtù del fatto che quest’ultima non aveva specificamente contestato la circostanza che i periti dopo il deposito delle relazioni sopra indicate avevano reso più volte oralmente integrazioni e chiarimenti fino ai primi giorni di novembre 2020 ( in particolare sul quesito n.6, inerente al fondamentale accertamento dell'eventuale interposizione fittizia di terzi soggetti nella titolarità di beni in realtà riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ed in virtù del fatto che dal decreto di liquidazione del compenso sarebbero emersi l'incompletezza delle relazioni peritali depositate a maggio e giugno 2020, che avevano richiesto integrazioni, ed ulteriormente in virtù del contestato deposito della relazione integrativa del 18.11.2020, attribuito ad un errore di percezione. L'ordinanza impugnata, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che il completamento delle operazioni peritali, al quale si riferisce, come dies a quo del termine di 100 giorni, l'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, si sia verificato, al di là del deposito di una relazione integrativa scritta, solo allorché i periti, in data successiva al deposito delle relazioni (vedi sul fatto che il termine in questione decorra di regola dal deposito della relazione del CTU, che normalmente segna la conclusione dell'incarico, a meno che non intervengano integrazioni successive nella stessa fase Cass. ord. 4.7.2023 n.18797; Cass. n. 22030/2018; Cass.n.28952/2011), hanno fornito su richiesta dello stesso Tribunale, sezione specializzata misure di prevenzione, nei primi giorni di novembre 2020, integrazioni e chiarimenti verbali anche in ordine all'originario quesito n. 6. E poiché i c.t.u. adempiono il loro incaricano non solo se e quando redigono per iscritto le loro osservazioni, ma anche allorché le espongano oralmente al giudice, il fatto probatorio controverso consiste nell’aver i c.t.u. reso tali chiarimenti nel novembre del 2020, essendo irrilevante in quale forma l’abbiano fatto. A sua volta, la prova di tale fatto è stata ritenuta superflua dall'ordinanza impugnata, la quale, nel suo ragionamento, si è avvalsa del principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1° c.p.c., e non già d’un ragionamento inferenziale, per cui il richiamo alle violazioni degli articoli 2727 e 2729 cod. civ. è del tuttoinconferente. Quanto alla lamentata violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., essa è inammissibile, in quanto una questione di violazione di tali norme non può porsi in cassazione per un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. 13.6.2024 n.16572; Cass. sez. un. n. 20867/2020; Cass. sez. un. n. 16598/2016). Non vi è,poi, alcuna contraddizione tra il fatto che i periti abbiano reso chiarimenti, in particolare sul quesito 6, che aveva avuto una risposta carente, fino ai primi giorni di novembre 2020, ed il fatto che il loro compenso sia stato decurtato per ritardata ultimazione dei loro incarichi professionali rispetto ai termini che erano stati concessi, atteso che la richiesta di chiarimenti non costituisce certo un nuovo incarico. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed in favore del Ministero della Giustizia, mentre nulla va disposto quanto alle spese per gli intimati. Sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore contributo a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in € 200,00 per spese ed € 10.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, e per il Ministero della Giustizia in € 10.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito