CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2010
Cassazione n. 17204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to che non fosse fondata la domanda di computo di quanto attributo a fini dei calcolo del t.f.s., disponendo pertanto, in accoglimento di appello incidentale della lavoratrice, il rimborso delle trattenute a tal fine operate sulle differenze retributive erogate alla stessa; la Corte di merito ha in particolare rilevato che, con ordine di servizio del febbraio 2010, vi era stata la ridefinizione dei compiti attributi alla ricorrente nel [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, riducendoli a quelli di una figura di raccordo, senza gestione diretta delle risorse umane e con limitazione delle funzioni vicarie del Dirigente ai soli casi di sostituzione per assenza di quest’ultimo; secondo la Corte d’Appello ciò comportava il cambiamento del ruolo e delle funzioni attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] e ne derivava l’accoglimento parziale del gravame, cui si è aggiunta anche una rideterminazione delle voci da riconoscere alla ricorrente; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di diciotto motivi, resistiti da controricorso del Ministero, contenente ricorso incidentale condizionato; la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo adduce «error in procedendo ex art. 360 n. 5 c.p.c.», sul presupposto dell’omessa valutazione del fatto che, pur dopo l’Ordine di servizio del 3.2.2010, l’attribuzione alla ricorrente della funzione vicaria e di sostituzione del [OSCURATO:PERSONA] nei giorni di assenza di quest’ultimo, era condizionata dall’intervenire della specifica delega «che sarà conferita» e che viceversa mai vi era stata, sicché il menzionato Ordine di servizio era da ritener e privo di efficacia giuridica e non aveva avuto alcun effetto di limitazione dei poteri e delle funzioni della [OSCURATO:PERSONA]; 1.1 il motivo va disatteso; discutendosi dello svolgimento in concreto di mansioni dirigenziali, la questione sul rilascio formale della delega non ha alcun rilievo e certamente non inficia l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, in esito alle misure assunte in quel frangente , i compiti della [OSCURATO:PERSONA] erano stati definiti e circoscritti, sicché, in punto di fatto, ricostruito in via documentale e testimoniale, quella della ricorrente era divenuta una «figura intermedia di raccordo», mentre, a parte l’eventuale sostituzione in giorni assenza del Direttore, era quest’ultimo ad avere assunto la «diretta gestione delle risorse umane», riservando a sé le «modalità di organizzazione degli uffici», nonché la «trattazione di particolari problematiche» e l’«affidamento al personale di specifici incarichi», con l’effetto per cui la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] si era ridotta «perdendo di quel contenuto idoneo a farle assurgere a mansioni di dirigente del medesimo servizio», il tutto con potere decisionale esercitato dal Direttore eventualmente anche a distanza, nei giorni in cui egli era in ipotesi lontano dall’ufficio,ma pur sempre ritenuto sussistente; difettano quindi i presupposti di decisività necessari a supportare il motivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.; 2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 2, del D.M. 687/1996 (art. 360 n. 3 c.p.c.), sul presupposto che tale normativa prevederebbe il rango dirigenziale del Servizio di Politiche attive del Lavoro; 2.1 il motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale non ha negato tale carattere del predetto ufficio, ma ha ritenuto che la responsabilità apicale di esso fosse stata riservata, in esito al provvedimento del febbraio 2010, in capo al Direttore della DPL, attribuendo alla [OSCURATO:PERSONA] responsabilità definite e circoscritte a determinati compiti, escludendosi quelle certamente più qualificanti ed assicurando il permanere in capo al menzionato Direttore delle funzioni dirigenziali, nei termini appena sopra detti; 3. il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione rispetto alla Circolare 42/97 del Ministero, in cui ancora il [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro era qualificato come di rango dirigenziale e si prevedeva che le funzioni vicarie del Dirigente preposto fossero svolte dal dirigente settoriale con maggiore anzianità; 3.1 il motivo è infondato, in quanto, la previsione di una Circolare – integrando un dato, comunque , di mera caratura giuridica - non potrebbe mai superare l’accertamento in concreto svolto dalla Corte territoriale rispetto al fatto che la ricorrente non fosse più stata, dopo il provvedimento febbraio 2010, preposta apicale a quell’ufficio, per le ragioni sopra riepilogate; 4. il quarto motivo verrà analizzato successivamente, in una con il sedicesimo ed il diciottesimo, in quanto tutti riguardanti il medesimo tema della base di calcolo del t.f.s.; 5. il quinto motivo denuncia un « error in procedendo de iure» , richiamando l’art. 360 n. 5 c.p.c. ed argomenta rispetto alla deposizione della teste Moschetto, evidenziando come per un verso essa sia stata presa a fondamento del riconoscimento di esercizio di mansioni superiori dal 2006 al 2010 e poi sia stata ritenuta generica ed inattendibileper il periodo successivo; 5.1 il motivo è inammissibile; la Corte territoriale ha incentrato la propria decisione sui dati, anche documentali, che attestano il mutamento di funzioni e responsabilità a partire dal febbraio 2010; ciò non osta né alla valorizzazione della deposizione della teste per il periodo antecedente, né all’attribuzione di prevalenza ad altri dati istruttori per il periodo successivo; la pretesa esercitata con il motivo è quella di un riesame delle risultanze e degli esiti istruttori, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148), senza contare l’improprio richiamo all’art. 360 n. 5 c.p.c. riguardante l’omesso esame di un fatto decisivo e non più riferibile a meri vizi motivazionali (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053); 6. il sesto motivo, ancora rubricato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., denuncia un vizio di motivazione con riferimento «all’ermeneutica» della [OSCURATO:PERSONA] n. 54/2001, in cui si riconosce la possibilità di affidare incarichi con funzioni dirigenziali al personale di posizione C3 nei [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, sicché non si poteva denegare il corrispondente riconoscimento in favore della [OSCURATO:PERSONA] per il solo fatto che ad essa non fosse stato conferito alcun incarico di gestione del personale, tenuto conto della vacanza del posto e delle funzioni di sostituzione comunque attribuite anche dopo il febbraio 2010; 6.1 il motivo va disatteso; la Corte territoriale non si è limitata a motivare sull’assenza di attribuzioni rispetto alla gestione del personale, ma ha argomentato più ampiamente rispetto al fatto che dal febbraio 2010 la responsabilità apicale fosse in capo al Direttore della DPL, la cui responsabilità diretta aveva delimitato la posizione della ricorrente ad una posizione «intermedia e di raccordo tra la stessa Direzione e le singole unità operative», risalendo al solo Direttore profili evidentemente decisivi nella conduzione del Servizio, quali le disposizioni riferibili alla «trattazione di particolari problematiche» o gli «specifici incarichi » il cui affidamento si rendesse volta a volta opportuno; rispetto a ciò non ha alcun rilievo la “possibilità”, derivante dalla menzionata Direttiva, di attribuzione piena di funzioni dirigenziali al personale C3, quando necessario, perché in concreto la Corte distrettuale ha accertato che le prerogative dirigenziali di quel Servizio erano esercitate dal Direttore della DPL; non risulta – né è denunciato - che la causa fosse impostata in relazione ad emolumenti dovuti per il concreto svolgimento di attività di sostituzione in determinati e ben evidenziati periodi, in quanto la pretesa riguarda l’esercizio tout courted ininterrotto, dal 7 agosto 2009 al 31 ottobre 2010, delle mansioni dirigenziali e dunque il richiamo alle funzioni “sostitutive” va inteso come argomento dimostrativo di quel mantenimento dell’operatività dirigenziale piena e, come tale, esso è insufficiente ad inficiare il ragionamento della Corte territoriale che anzi, ne resta corroborato, perché se in ipotesi la pienezza dirigenziale si fosse avuta solo in quegli ipotetici periodi di sostituzione, si avrebbe a fortiori per confermato che di regola quelle funzioni non vi sarebbero state nei restanti periodi; 7. il settimo motivo denuncia, richiamando sempre l’art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione di giudicato interno ed esterno, derivanti dalla sentenza definitiva (giudicato esterno) sul precedente periodo di lavoro secondo la quale lo svolgimento di mansioni di responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del lavoro costituisce espletamento di mansioni dirigenziali, quale poi presa a base dalla sentenza di primo grado (giudicato interno) nell’accogliere integralmente la domanda anche in questo giudizio; 7.1 il motivo è infondato; il fatto che la sentenza di primo grado (di questo giudizio) abbia richiamato, nell’accogliere integralmente la domanda, quel precedente definito trale parti, non crea alcun giudicato interno nel momento in cui il thema decidendum è stato riaperto con l’appello, che coinvolge ovviamente l’intera vicenda sostanziale; vale infatti il consolidato principio per cui il giudicato interno si determina soltanto se vi sia una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, che resti insensibile al gravame, mentre l’appello impostato con riguardo anche ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione, così espandendo il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che non siano stati coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. 17 aprile 2019, n. 10760; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24783; Cass. 16 maggio 2017, n. 12202); pertanto, avendo riguardato l’appello, come emerge dalla stessa narrativa del ricorso per cassazione, la valutazione dei dati istruttori e dell’Ordine di Servizio del febbraio 2010, si è comunque riaperta ogni questione relativa all’apprezzamento degli effetti del pregresso giudicato tra le parti; il giudicato esterno è invece superato dalla valorizzazione di un fatto nuovo – ovverosia il riassetto avvenuto nel febbraio 2010 – che non resta coinvolto dal pregresso accertamento giudiziale, limitato al periodo fino all’agosto 2009 fatto oggetto di domanda in quel primo giudizio, ed anzi ne supera l’efficacia, per la novità e l’insistenza di esso proprio sul profilo della responsabilità riconnessa alla preposizione a quel servizio, venuta meno nella sua pienezza; 8. l’ottavo motivo assume la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) del CCNL in relazione all’ordine di servizio n. 2 del 31.2.2010 del [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Brescia per inosservanza del CCNI 1998/2001 che prevede l’espletamento di funzioni dirigenziali da parte di un funzionario amministrativo in assenza del Dirigente titolare e stabilisce che la Direzione e controllo di unità organiche di livello non dirigenziale con assunzione diretta di responsabilità e di risultati costituiscono esercizio di mansioni e funzioni dirigenziali; 8.1 il motivo va disatteso, in quanto inconferente; la Corte d’Appello non nega affatto che la preposizione al [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro integri un ruolo dirigenziale, ma ha precisato che quella preposizione, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], dal febbraio 2010 non poteva più dirsi tale, perché la responsabilità apicale, anche con riferimento ai profili più rilevanti sul piano organizzativo e del personale, erano stati a quel punto assunti dal Direttore della DPL che svolgeva lui stesso le funzioni dirigenziali di quel Servizio e su ciò sia già più volte detto; tale accertamento di fatto supera ogni previsione normativa o negoziale che preveda altrimenti, di cui restano carenti i presupposti, proprio perché il posto risulta coperto da altro Dirigente superiore, per quanto ad interim; 9. il nono motivo afferma che la Corte territoriale sarebbe incorsa in «error in procedendo de jure ex art. 360 n. 5 c.p.c.» nella valutazione dell’ordine di servizio del febbraio del 2010, in quanto, se l’incarico di responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, come stabilito dal giudicato inter partes, costituisce esercizio di funzioni dirigenziali, non era poi possibile ritenere che quello stesso incarico fosse limitato, circoscritto e svuotato delle sue caratteristiche; 9.1 anche tale motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale ha precisato che la responsabilità di quel Servizio in capo alla ricorrente, in esito a quell’ordine di servizio, non era piena, ma definita e circoscritta a determinati compiti, con esclusione di altri, ricostruendo poi come il Direttore della DPL avesse avocato a sé le funzioni di responsabilità più qualificanti, sicché la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] era delimitata ed alla fine secondaria rispetto alla riassunzione della posizione apicale in capo al predetto Direttore e concentrata in una posizione intermedia di raccordo delle singole unità operative del Servizio; quanto poi al giudicato,già si è detto come quello valorizzato fosse fatto sopravvenuto ad esso, idoneo come tale a neutralizzarne gli effetti; 10. il decimo motivo assume il verificarsi di un «error in procedendo de jure ex art. 360 n. 5 c.p.c.» per avere la Corte territoriale travisato il significato dell’Ordine di Servizio valorizzato al fine di disconoscere dal febbraio 2010 lo svolgimento di funzioni dirigenziali in capo alla di Stefano, sostenendo che l’attribuzione di funzioni vicarie e limitate era fatta dipendere, in quel documento, dall’emanazione di un altro atto di delega, mai intervenuto, sicché le mansioni dirigenziali erano rimaste intatte; sul punto basti richiamare quanto argomentato al punto 1.1, su profilo del tutto analogo e ribadire che la Corte di merito ha ricostruito, anche poi su base testimoniale (pag. 10, primo periodo e pag. 11 terzo periodo della sentenza) documentale (pag. 11, quarto periodo) ed argomentativa (pag., 11 ultimo periodo, poi proseguito in pag. 12) l’assetto di fatto delle responsabilità rispetto a quel Servizio, sicché non si vede quale rilievo possa avere la sola questione della mancata emanazione formale di un atto di delega, quando le funzioni e le responsabilità dirigenziali, di diritto non spettanti alla ricorrente per il suo inquadramento inferiore, non sono state più fatte svolgere nella loro (necessaria) pienezza di ruolo e responsabilità; 11. l’undicesimo motivo adduce la violazione per erronea ermeneutica (art. 360 n. 3 c.p.c) della [OSCURATO:PERSONA] n. 42/97 che avrebbe comunque destinato alla Direzione della DPL le attività riguardanti il personale, sicché la valorizzazione di una loro sottrazione alla [OSCURATO:PERSONA], come ragione di perdita della pienezza delle funzioni dirigenziali di fatto, integrerebbe un travisamento del dato; 11.1 il motivo è intanto condotto, nonostante si denunci l’erronea interpretazione di un atto che non è fonte normativa, senza il richiamo ai canoni ermeneutici violati, nella loro specificità e senza un ragionamento logico ad essi strettamente connesso, come avrebbe dovuto semmai essere (Cass. 19 giugno 2008, n. 16612; più in general e, per i principi, Cass. 23 febbraio 2022, n., 5966; Cass. 18 maggio 2016, n. 10271); in ogni caso, quelle elencate nello stralcio della circolare riprodotto sono attività riguardanti il personale sotto il profilo della sua gestione “amministrativa” (matricola, stato giuridico, archivio, amministrazione del personale, trattamenti etc.), mentre quanto valorizzato dalla Corte territoriale riguarda l’operatività concreta degli addetti nell’attività propria di quell’ufficio, come è reso evidente dal riferimento all’afferire al Direttore delle modalità di organizzazione degli uffici, alla trattazione di particolari problematiche ed all’affidamento di specifici incarichi, anche temporanei; è del resto evidente che la gestione operativa dei dipendenti fa parte delle responsabilità dirigenziali del Servizio di riferimento e dunque il richiamo ai profili amministrativi di conduzione del personale è mal posto; la censura è pertanto inidonea a scalfire l’impianto argomentativo della sentenza impugnata; 12. il dodicesimo motivo adduce la sussistenza di un vizio di motivazione apodittica e tautologica (art. 360 n. 5 c.p.c.), ma è in realtà sviluppato proponendo una lettura diversa dei dati istruttori e del merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 34476/2019 cit.; Cass., S.U., 24148/2013 cit.); 13. il tredicesimo motivo replica nella sostanza, sub speciedi violazione dell’art. 2909 c.c. gli argomenti sul giudicato già disattesi nel rispondere al settimo motivo e dunque non resta che fare rinvio a quanto precisato al punto 7.1; 14. il quattordicesimo motivo sostiene la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c) dell’art. 52 del d. lgs. 165/2001, che discenderebbe secondo la ricorrente dall’avere essa svolto le mansioni superiori addotte, ma ciò è l’oggetto della pretesa esercitata, disattesa dalla Corte di merito sulla base delle più volte rammentate argomentazioni, rispetto alle quali l’insistere della ricorrente sull’avere ella ragione non è idoneo motivo di censura, sotto il profilo delle regole che governano il processo, rispetto al provvedimento giudiziale ad essa sfavorevole; analogamente il diciassettesimo motivo, di cui si anticipa la trattazione per ragioni di contiguità logica, contiene l’insistenza sulle ragioni di merito dedotte in causa, che traduce in omessa applicazione dell’art. 52 cit., ma anche qui si tratta non di censura processualmente idonea rispetto alla pronuncia giudiziale, quanto della generica lamentela della sua ingiustizia secondo la prospettiva della parte che ha agito e che si è vista disattendere le pretese esercitate; 15. il quindicesimo motivo denuncia il contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto nel primo si riconosce il diritto alle differenze retributive «sino al 3 febbraio 2010» e nella seconda si afferma che le differenze retributive vanno attribuite «soltanto sino al 2 febbraio (e non oltre)»; 15.1 il contrasto è tuttavia solo apparente; la motivazione, sotto il profilo argomentativo, è tutta incentrata sul fatto che con l’Ordine dei servizio del 2.2.2010 fosse cessato lo svolgimento delle mansioni superiori; si potrebbe pensare ad un errore materiale contenuto nel dispositivo, ma non necessariamente è così, ove si rifletta sulla possibile duplicità semantica del “sino”, nel senso che esso potrebbe esser inteso sia come momento finale esatto di un riconoscimento del diritto (così è in motivazione, ove si dice sino al 2 febbraio 2010 precisando “e non oltre”, come a dire che il 3 già non erano più dovute le differenze retributive), sia come momento temporale da cui non sono più dovute le differenze; tanto è vero che l’uso dell’avverbio, spesso (e ciò è stato fatto nella motivazione, con il dire “e non oltre”) si accompagna a precisazioni sul senso della limitazione temporale che siva a porre; ragionando in questo senso, non potendosi presumere una difformità in fatto e diritto tra dispositivo e motivazione, la apparente divergenza va esclusa e il “sino” di cui al dispositivo va inteso appunto nel senso che dal 3 non erano più dovute differenze retributive dovute invece sino al 2 febbraio e non oltre; il motivo va dunque disatteso, in quanto tale è il senso da attribuire alla pronuncia della Corte territoriale; 16. venendo quindi alle questioni riguardanti il t.f.s., il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d. lgs. 150/2009 e sostiene che la modifica da esso apportata all’art. 19 d.lgs. 165/2001, contenendo la precisazione che ai fini dell’applicazione dell’art. 43, co. 1, d.p.r. 1092/1973 dovesse individuarsi l’ultima retribuzione percepita in relazione all’incarico svolto, legittimasse il dipendente a ricevere un trattamento di quiescenza con l’erogazione di una indennità di buonuscita calcolata sulla base dell’ultima retribuzione percepita per le funzioni dirigenziali svolte; il sedicesimo motivo, rubricato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., assume la violazione dell’art. 19, co. 2, del d. lgs. 165/2001 per non essersi considerato che la norma, quale modificata dall’art. 40 cit., prevede che la base di calcolo del t.f.s. sia quella antecedente solo se l’incarico dirigenziale abbia avuto durata inferiore a tre anni, mentre nel caso di specie tale durata è stata ben superiore, sostenendosi che anche la pronuncia delle S.U. evidenziata dalla Corte territoriale valorizzerebbe tale dato di discrimine temporale; analoghi argomenti, con riferimento al dato testuale di cui all’art. 38 del d.p.r. 1032/1973 sono infine sviluppati, con richiamo all’art. 360 n. 3 c.p.c., nella diciottesima censura, ove si sottolinea come la norma citata non conterrebbe alcun divieto di considerazione delle retribuzioni dovute per l’esercizio di fatto di mansioni superiori oltre il triennio; 16.1 i motivi sono infondati; 16.2 è intanto mal posto il richiamo all’art. 19 d. lgs. 165/2001 nella parte (di cui al quarto motivo) in cui esso richiama l’art. 43,co. 1, d.p.r. 1092/1973, perché quest’ultima norma regola, nel suo contesto, la determinazione della “base pensionabile”, mentre qui si discute della base di calcolo del trattamento di fine servizio rispetto al quale la disciplina di riferimento risale all’art. 38 d.p.r. 1032/1973; comunque si può rilevare che la norma, in parte qua, in relazione alla “base pensionabile”, fa riferimento ai dirigenti “titolari” di incarichi, quale non è chi svolga solo di fatto funzioni dirigenziali; rispetto alla norma rilevante, ovverosia l’art. 38 cit., valgono i principi declinati da Cass. S.U., 20 ottobre 2014, n. 22156; è vero che essi sono stati formulati rispetto ad un caso riguardante una reggenza, nel senso che al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente; le S.U. hanno tuttavia svolto un’argomentazione più ampia volta a valorizzare non solo i casi in cui vi sia stato un affidamento di incarichi dirigenziali in osservanza dei casi di cui all’art. 52, co. 2, d. lgs. 165/2001, ma in generale ogni caso in cui vi sia stato affidamento di mansioni dirigenziali superiori in modo precario; precarietà che è sicuramente propria, per legge, dei casi di cui all’art. 52, co. 2, cit., visto che essi presentano un limite di durata, ma che è tale anche nei casi di cui al successivo comma 5, in cui l’affidamento è anche illegittimo, perché avvenuto al di fuori della previsione di legge che lo consente e dunque a fortioriprecario; né ha rilievo il disposto dell’art. 19 cit., con le modifiche introdotte dall’art. 1, co. 32, d.l. 138/2011, conv. con mod. in L. 148/2011, anche volerne utilizzare il disposto a meri fini interpretativi, riguardando esso solo gli «incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore» del medesimo decreto-legge, nonché agli incarichi «aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011» (così l’ultima parte dell’art. 1, co. 32 cit.); il predetto disposto stabilisce che nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 19 cit., ovverosia qualora l’incarico dirigenziale possa essere «inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato», «ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore atre anni»; secondo la ricorrente ciò starebbe a significare che se l’incarico, comunque attribuito, ha durata superiore ai tre anni, non opererebbe la limitazione della base di calcolo del t.f.s alle sole retribuzioni dovute secondo l’inquadramento formale di provenienza; l’argomento è suggestivo, ma errato; la previsione del triennio ha un diverso scopo, che è quello di evitare che un incarico effettivo e formalmente attribuito di dirigenza a persona la cui vita lavorativa residua sia inferiore al triennio possa avere incidenza ai fini del calcolo del t.f.s. (e della base pensionabile), in modo da evitare che l’attribuzione possa finire per valorizzare trattamenti goduti soltanto in limine della vita lavorativa stessa; anche le S.U., nel richiamare quel passaggio normativo lo hanno fatto sottolineando la precarietà insita nella durata inferiore a quella di regola minima per quella tipologia di incarichi, al fine di valorizzare appunto un caso in cui, nonostante addirittura la titolarità formale dell’incarico non vi era considerazione dell’ultima remunerazione a fini di t.f.s., ma non hanno detto che, in caso di superamento del triennio, a fronte di un incarico contra legem, perché tale è l’incarico di fatto che ecceda i limiti di cui all’art 52, co. 2, d. lgs. 165/2001, siano diversi i principi da applicare rispetto a quelli da esse enucleati; anzi, proprio la valorizzazione dell’eccedenza dalle regole legali in cui è consentita l’attribuzione di incarichi di mansioni superiori è ragione in sé di precarietà che, se non impedisce certamente il riconoscimento di quanto dovuto a titolo retributivo corrente per il lavoro svolto, comporta che non sia integrata la fattispecie, denotata da rigorosa tassatività, propria del t.f.s., come ampiamente evidenziato dalle S.U. nella sentenza cui si è fatto richiamo; le S.U. hanno infatti evidenziato che tale tassatività «risulta testualmente dalla lettera delle due citate disposizioni (artt. 3 e 38)», per il riferimento di esse agli «elementi retributivi che valgono a definire la base di calcolo dell'indennità di anzianità e che sono quelli inquadrabili nella nozione di "stipendio" oppure in quella di uno degli assegni dell'elenco del cit. art. 38», richiamando poi giurisprudenza in tal senso della Corte Costituzionale della Corte di Cassazione e del Consiglio di Statoe precisando che « l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione», sicché « è … possibile che per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro sia temporaneamente adibito a mansioni proprie di una qualifica superiore in particolare nel caso di vacanza di posto in organico qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti» ed «è questa l'ipotesi della reggenza che appunto è connotata da temporaneità» ma tuttavia, «in tale evenienza per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto ad un trattamento retributivo che sia compensativo dell'esercizio temporaneo delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore (ex plurimis Cass. sez. lav. 25 ottobre 2003, n. 16078), stante in particolare che il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, originariamente previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, nella sua originaria formulazione, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15; trattamento retributivo che peraltro non necessariamente deve essere di misura tale da elevare lo "stipendio" della qualifica di appartenenza all'esatto trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore cui sono riferibili le mansioni svolte essendo sufficiente che vi sia un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza»; tali principi, proseguono le S.U., «trovano quindi applicazione anche nella fattispecie della reggenza, ossia dello svolgimento di mansioni corrispondenti alla superiore qualifica di dirigente in attesa dell'espletamento delle procedure selettive di reclutamento del personale di livello dirigenziale», perché « anche in tale fattispecie infatti l'intrinseca temporaneità dell'incarico dirigenziale come reggente, affidato al dipendente sprovvisto della qualifica di dirigente, comporta che l'incremento di trattamento economico rispetto a quello corrispondente alla qualifica di appartenenza sia concettualmente isolabile e non appartenga alla nozione di "stipendio" che è invece il trattamento economico tabellarmente riferibile alla qualifica di appartenenza» e «ciò appunto perché - si ribadisce -il termine "stipendio" quale base di calcolo dell'indennità di buonuscita deve essere inteso come trattamento retributivo relativo alla qualifica di appartenenza, con esclusione di altri emolumenti, seppur erogati con continuità e a scadenza fissa, ove non rientranti nell'elencazione del D.P.R. 1032 cit., art. 38, che individua le altre indennità, indicate tassativamente, da computare anch'esse, al pari dello "stipendio", in tale base di calcolo»; principi che, come detto, a maggior ragione si attagliano al caso dell’esercizio di fatto di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52, co. 5, d. lgs. 165/2001 e dunque oltre i limiti in cui ciò è consentito ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 52, co. 2, del medesimo d. lgs.; questa S.C. ha del resto più volte applicato i principi delle S.U. a casi di esercizio di fatto di mansioni superiori ed anche qualora eccedenti il triennio (v., a quest’ultimo proposito, pur con le particolarità dei singoli casi, Cass. 3 aprile 2018, n. 8144; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2970; Cass. 12 dicembre 2016, n. 25363; Cass.6 dicembre 2016, n. 24977); 17. il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale, formulato in via condizionata al fine di ottenere, nel caso si fosse ritenuto che la base di calcolo del t.f.s. fosse quella pretesa dalla ricorrente principale, la riforma della sentenza nella parte in cui è stato disposto il rimborso delle quote trattenute a titolo di rivalsa verso il dipendente; resta quindi confermata anche la condanna a quella restituzione; 18. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incident