Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1605/2020
ECLI:EU:C:2020:853
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0274_INF
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 ottobre 2020 – EKETA / Commissione
(causa C‑274/19 P) (
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)
«Impugnazione – Clausola compromissoria – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 – Regolamento (CE) n. 1906/2006 – Convenzione di sovvenzione [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – Settimo programma quadro – Costi ammissibili – Conflitto di interessi – Onere della prova – Registrazione delle ore di lavoro prestate – Relazione di audit – Valore probatorio – Principio di proporzionalità»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sull’interpretazione di una disposizione contrattuale – Esclusione
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1); regolamento di procedura della Corte, art. 169)
(v. punto 39)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti non risultante dagli atti di causa – Irricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1); regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2)
(v. punto 40)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Violazione delle norme applicabili in materia di prova – Ricevibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 41, 42)
4.
Procedimento giurisdizionale – Prova – Valore probatorio – Potere discrezionale del Tribunale
(v. punto 59)
5.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova
(Art. 317 TFUE)
(v. punti 64, 67)
6.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punto 78)
7.
Ricorso di annullamento – Motivi d’impugnazione – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Art. 296 TFUE)
(v. punto 79)
8.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Giustificazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Recupero del finanziamento dei costi considerati non ammissibili in una relazione di audit – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Art. 317 TFUE)
(v. punti 114, 115)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA] (EKETA) è condannato alle spese.
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GU C 182 del 27.5.2019
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