CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11501/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
speciale in calce alricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana n. 1106/01/2023, depositata il 7.11.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Firenze accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].,esercente l’attività di commercio all’ingrosso di articoli in pelle,avverso distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni dal 2014 alNumero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/20262017, con i quali era stata recuperata l’IVA in relazione ad operazioniintracomunitarie;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Toscana accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate osservando, per quantoqui rileva, che:- premesso che gravava sul cedente la prova dell’effettiva uscita dellamerce dal territorio nazionale, secondo la risoluzione dell’Agenziadelle entrate n. 345/E del 2007, le cessioni intracomunitarie vannodimostrate mediante la produzione dei seguenti documenti: a) fatturedi vendita emesse ai sensi dell’art. 41 del d.l. n. n. 331/93 neiconfronti di acquirenti comunitari soggetti passivi IVA nel propriopaese; b) elenchi Intrastat riepilogativi delle cessioni intracomunitarieeffettuate nel periodo; c) documenti di trasporto “CMR” firmati daitrasportatori per presa in carico della merce e dai destinatari perricevuta; d) rimesse bancarie degli acquirenti relative ai pagamentidella merce;- la contribuente aveva sostenuto di aver prodotto documentazionerilasciate dagli acquirenti esteri;- dagli atti risultava, tuttavia, che la maggior parte delle fatture erapriva della sottoscrizione del vettore e alcune fatture non recavanonemmeno le generalità del vettore; non risultavano in moltissimi casile modalità e gli estremi dei pagamenti; spesso non erano indicati gliestremi dell’inizio del trasporto, né quelli dell’arrivo della merce; nonesistevano prove certe sulla movimentazione fisica delle merci, aparte le autodichiarazioni dei cessionari, le quali tuttavia nonpotevano di per sé supplire alle carenze della documentazione ederano a loro volta carenti del documento di riconoscimento delsottoscrittore, oltre ad essere redatti nel medesimo formato,Numero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026circostanza quest’ultima che induceva a ritenere che si trattava di attipredisposti dalla società cedente;- non era stato possibile acquisire dai documenti DDT elementi utili adimostrare l’effettiva spedizione all’estero della merce, in quantocompilati parzialmente;- la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi illustrati con memoria;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 del d.l. n. 331 del1993, 116 c.p.c. e 2697 cod. civ., per avere la CTR errato nel ritenereche la prova della cessione intracomunitaria doveva essere fornitadalla contribuente secondo le prescrizioni indicate dall’Agenzia delleentrate nella propria risoluzione n. 345/E del 2007, che contiene unelenco esemplificativo, senza considerare che il legislatore non haritenuto di individuare i mezzi di prova ritenuti idonei a tal fine e laprassi successiva ammette la possibilità di fornire la provadell’effettivo trasporto con qualunque mezzo di prova, soprattutto nelcaso di cessioni “franco fabbrica”, non avendo peraltro l’Ufficio nellaspecie contestato né gli avvenuti pagamenti della merce né la buonafede della contribuente, avendo fondato l’accertamento solo sullamancanza delle CMR;- con il secondo motivo la società contribuente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 41 del d.l. n. 331 del 1993 e 2697 cod. civ.,riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con ilprimo motivo;Numero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026- i predetti motivi, che per connessione vanno esaminaticongiuntamente, sono infondati;- premessa l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 45-bis del Reg. diesecuzione (UE) n. 282/2011, inserito dal Reg. di esecuzione (UE)2018/1912 ed applicabile alle operazioni eseguite dal 1° gennaio2020, in punto di diritto occorre premettere che la non imponibilitàdelle cessioni intracomunitarie di beni è prevista dall’art. 138 dellaDirettiva 2006/112/CE, secondo il quale “Gli stati membri esentano lecessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorioma nella Comunità, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto,effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente nonsoggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membrodiverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o deltrasporto dei beni”;- in conformità all’articolo 138 cit., poi, l’articolo 41, comma 1, letteraa), del d.l. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla l. n.427 del 1993, considera non imponibili ai fini IVA “le cessioni a titolooneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Statomembro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, neiconfronti di cessionari soggetti d’imposta o di enti, associazioni edaltre organizzazioni […]”;- la tassazione avviene, quindi, nello Stato membro di destinazione,secondo il principio per cui il gettito fiscale va trasferitotendenzialmente allo Stato membro in cui avviene il consumo finaledei beni ceduti;- come è stato più volte ribadito da questa Corte (Cass. 3603/2009;Cass. 15871/2016; Cass n. 10355/2022), l'onere di provarel'esistenza dei presupposti della deroga al regime della territorialitàIVA è a carico del contribuente, anche in ragione del principiogenerale secondo il quale l'onere di provare la sussistenza deiNumero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026presupposti di fatto, che legittimano la deroga al normale regimeimpositivo, è sempre a carico di chi invoca detta deroga;- l'esenzione dall'IVA della cessione intracomunitaria di un benediviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni: ilpotere del fornitore di disporre di tale bene come proprietario è statotrasmesso all'acquirente, il fornitore prova che tale bene è statospedito o trasportato in un altro Stato membro e, in seguito a talespedizione o trasporto, il medesimo bene ha lasciato fisicamente ilterritorio dello Stato membro di cessione (cfr. CGUE 9 ottobre 2014,Traum; CGUE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona; CGUE, 27settembre 2007, Teleos);- sempre con riferimento alle cessioni intracomunitarie, la Corte digiustizia ha precisato che gli obblighi spettanti a un soggetto passivoin materia di prova (segnatamente con riferimento al trasferimentodella merce in altro Stato membro) devono essere determinati infunzione delle condizioni espressamente stabilite a tale riguardo daldiritto nazionale e dalla prassi abituale prevista per analogheoperazioni (CGUE in causa C-273/11, cit., punto 38; CGUE in causaC-492/13, punto 30);- la Direttiva 2006/112/CE e il suo Regolamento di attuazione, infatti,non forniscono alcuna indicazione in ordine alle prove necessarie perdimostrare l’effettivo trasferimento della merce da uno Stato membroall’altro, rinviando sul punto ai singoli ordinamenti nazionali. Neppurel’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, applicabile ratione temporis, indicaquali siano i documenti necessari per dimostrare la cessionecomunitaria, sicchè l'Amministrazione finanziaria è intervenutadiverse volte sull’argomento con le risoluzioni dell'Agenzia delleentrate, fra le quali vanno menzionate la n. 345 del 28 novembre2007, la n. 477 del 15 dicembre 2008, la n. 19/E del 25 marzo 2013e la n. 71 del 24 luglio 2014;Numero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026- la risoluzione n. 345 del 2007 - dopo aver ricordato l'obbligo delcontribuente di conservare le fatture e gli elenchi INTRASTAT -chiarisce che, ai fini della dimostrazione dell'invio dei beni in altroStato dell'Unione europea, può costituire prova idonea l'esibizione deldocumento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dalterritorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'impostaidentificato in altro Paese comunitario; in detta risoluzione si precisaaltresì che il contribuente deve conservare sia la documentazionebancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazionealle cessioni intracomunitarie effettuate, sia la copia degli altridocumenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato originealla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Statomembro;- la successiva risoluzione n. 477 del 2008 precisa che il riferimentocontenuto nella risoluzione n. 345 del 2007 all'esibizione deldocumento di trasporto deve intendersi effettuato a titolo meramenteesemplificativo e chiarisce che, nei casi in cui il cedente nazionale nonabbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia ingrado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova inquestione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo adimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro;- la risoluzione n. 19/E del 2013 ha esteso la valenza probatoria deldocumento di trasporto cartaceo anche a quello elettronico, mentre larisoluzione n. 71 del 2014 riguarda l'ipotesi di cessione diun'imbarcazione, con riferimento alla quale è stato stabilito che,quando non è possibile esibire il documento di trasporto, sonoammissibili altri mezzi di prova idonei e che la prova dell’avvenutotrasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme didocumenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene èstato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente;Numero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026- nella risposta ad interpello n. 100, pubblicata in data 8.04.02019, èstato poi specificato, sempre in relazione alle cessioniintracomunitarie cd. “franco fabbrica” o “franco destino”, che potevaritenersi sufficiente, ai fini della prova dell’effettività del trasportoverso un altro Stato membro, un documento dal quale fosseroindividuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tuttii dati utili a definire l’operazione, comprensivo di una dichiarazionetimbrata, datata e sottoscritta dal cessionario comunitario cheunitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancariacontrattuali assunti e agli elenchi Intrastat;- secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria,quindi, ai fini della dimostrazione dell'invio dei beni in altro Statodell'Unione Europea, può costituire prova idonea l'esibizione deldocumento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dalterritorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'impostaidentificato in altro Paese comunitario; il contribuente deveconservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti tracciadelle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarieeffettuate, sia la copia degli altri documenti attestanti gli impegnicontrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e altrasporto dei beni in altro Stato membro (Cass. n. 8477 del 2024);- la questione sulla prova dell’effettività del trasporto della merce tradue operatori UE è stata affrontata anche dalla giurisprudenzaunionale e di legittimità, essendosi affermato che, nel caso dicessione intracomunitaria, il cedente ha l'onere di dimostrarel'effettività del trasporto della merce nel territorio dello Stato in cuirisiede il cessionario; la Corte di giustizia UE ha affermato, inparticolare, che le lettere di vettura e i documenti equipollentiNumero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026possono essere considerati come elemento idoneo a dimostrare che ibeni cui si riferiscono siano destinati a essere trasportati o speditiverso un altro Stato membro, solo se debitamente compilati conl’indicazione di tutti gli elementi necessari, ivi compresa la data dellaconsegna (CGUE 20 giugno 2018, in causa C-108/17, [OSCURATO:PERSONA]);in mancanza, deve emergere la sua buona fede, cioè che egli nonsapesse o non avrebbe dovuto sapere che l'operazione effettuatarientrava in un'evasione posta in essere dall'acquirente e, ciònonostante, non avesse adottato tutte le misure ragionevoli perevitare di parteciparvi (Cass. n. 29498 del 24/12/2020; Cass. n.26062 del 30/12/2015; Cass. n. 4636 del 26/02/2014; CGUE 6settembre 2012, in C-273/11, Mecsek/Gabona; CGUE 17 ottobre2019, in C-653/18, Unitel);- a tal fine il contribuente deve dimostrare di avere adottato ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto, valutata secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto allecircostanze del caso concreto (Cass. n. 4045 del 12/02/2019), percui, in caso di vendita con clausola «franco fabbrica», ad esempio,dovrà fornire la prova documentale rappresentativa della effettivadislocazione della merce nel territorio dello Stato membro didestinazione o di «fatti secondari», da cui desumere la presenza dellemerci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se ladocumentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non siaacquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, neicontratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo diconsegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, diaver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria (Cass. n. 26062 del30/12/2015; Cass. n. 4045 del 12/02/2019; Cass. n. 8477 del 2024;Cass. n. 23295 del 2024 e Cass. n. 17727 del 2025);Numero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026- sempre in tema di onere probatorio che incombe sul cedente, si èprecisato altresì che “il documento di accompagnamento della merceè surrogabile anche con un documento commerciale contenente lestesse informazioni e la sua terza copia (l'esemplare che deve essererinviato allo speditore per appuramento, cosiddetta copia di ritornoper il cedente) è idonea a comprovare, ai fini del beneficiodell’esenzione IVA, l’effettività del trasferimento della merce in altroStato membro” (Cass. n. 28831 del 08/11/2019);- infine, è stato precisato che, nei casi in cui il cedente nazionale nonabbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia ingrado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova inquestione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo adimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro(Cass. n. 2327 del 2/02/2021 e Cass. n. 25587 del 21/09/2021);- la CTR si è attenuta ai superiori principi, in quanto ha esaminato ladocumentazione prodotta dalla contribuente e, avendo accertato che“la maggior parte delle fatture è sfornita della sottoscrizione delvettore (nel 2015 solamente due fatture su 94 recano l’indicazionedel vettore, nel 2016 solo otto su 131, nel 2017 solo dodici su 86); -alcune fatture non recano nemmeno le generalità del vettore; - nonrisultano in moltissimi casi le modalità e gli estremi dei pagamenti; -spesso non sono indicati gli estremi dell’inizio del trasporto, né quellidell’arrivo della merce; - non esistono prove certe sullamovimentazione fisica delle merci, a parte le autodichiarazioni deicessionari, le quali tuttavia non solo possono di per sé supplire allecarenze della documentazione, ma sono a loro volta carenti deldocumento di riconoscimento del sottoscrittore e sono redatti nelmedesimo formato, circostanza quest’ultima che induce a ritenere chegli atti siano stati predisposti dalla società cedente; - non è statopossibile acquisire dai documenti DDT elementi utili dell’effettivaNumero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026spedizione all’estero della merce, in quanto compilati parzialmente”,l’ha ritenuta, nel complesso, inidonea a dimostrare l’effettiva uscitadella merce dal territorio nazionale, non ravvisando i presuppostineppure per una rideterminazione parziale della pretesa;- in particolare, i giudici di appello hanno richiamato i principigiurisprudenziali in materia di prova delle cessioni intraUE nei casi divendita con clausola “franco fabbrica”, in cui è data la possibilità didimostrare l’effettiva dislocazione della merce nel territorio delloStato membro di destinazione anche mediante “fatti secondari”, qualila dichiarazione del cessionario, ma hanno anche evidenziato cometali dichiarazioni fossero redatte tutte nel medesimo formato e carentidel documento di riconoscimento;- la CGT-2, quindi, non ha affermato che le dichiarazioni rese daicessionari non potessero costituire di per sé valida prova dellaconsegna della merce nello Stato membro di destinazione, ma,nell’esaminarle, le ha ritenute intrinsecamente inidonee, perché noncontenenti quegli elementi di certezza necessari a comprovare lafuoriuscita della merce dallo Stato;- a fronte di tale preciso accertamento in fatto, insindacabile inquesta sede, la contribuente si è limitata ad insistere genericamentesulla validità della documentazione prodotta, consistente nelledichiarazioni degli acquirenti e nella restante documentazioneprodotta, affermando di avere adottato “prassi operative edocumentali (raccolta di autodichiarazioni, verifica dei datiidentificativi, conservazione di DDT, fatture, estratti contabili) chedenotano un livello di diligenza conforme a quello di un operatoreaccorto, certamente incompatibile con la partecipazione – anche solocolposa – a frodi IVA”;- con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41Numero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026del d.l. n. 331 del 1993, 36 del d.lgs. n. 546 de 1992, 132 n. 4 cod.proc. civ. e 111 Cost., per avere la CTR ritenuto, con motivazioneapparente, apodittica, illogica e manifestamente irragionevole, nonidonea la documentazione prodotta dalla contribuente sulla base di ungrave errore percettivo dei fatti oggetto di causa e risultanti daidocumenti prodotti dalla contribuente, avendo concluso chequest’ultima non aveva assolto al proprio onere probatorio, con ungiudizio generalizzato senza tenere conto delle diverse modalità diconsegna e trasporto delle merci, non avvenute tutte a mezzovettore; rileva al riguardo che la società aveva prodotto, per ciascunanno di imposta e in relazione ad ogni singola fattura contestata, lefatture di vendita, la copia dei pagamenti, i DDT relativi ai trasporti, ilregistro iva vendite, i modelli Intrastat regolarmente detenuti nonchéladdove disponibili le CMR, differenziando tali documenti a secondache a) il trasporto sia avvenuto a mezzo vettore, b) sia stato lo stessoacquirente dei beni a curare il relativo trasporto all’estero, c) iltrasporto della merce sia stato eseguito personalmente dagliacquirenti fino ai propri negozi e/o boutique nei propri paesi diprovenienza; osserva, inoltre, che la CTR ha considerato alcunielementi neppure contestati dalla controparte, come la mancataindicazione in alcuni casi delle modalità e degli estremi dei pagamentie la provenienza delle dichiarazioni dagli acquirenti, oppure fattiirrilevanti come l’indicazione dell’inizio o della fine del trasporto;- il motivo è infondato nella parte in cui denuncia una motivazioneapparente o illogica, posto che “la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando,benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosiNumero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U. n. 22232 del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto neiparadigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile,arresto giurisprudenziale, in quanto esprime con chiarezza le ragionidella decisione con riferimento specifico alla inadeguatezza delladocumentazione prodotta a comprovare la fuoriuscita della merce dalterritorio nazionale, dovendosi ritenere che il giudice tributario diappello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionaleal di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. n. 8053 del2014);- la censura è inammissibile nella parte in cui lamenta il travisamentodella prova, posto che la ricorrente non considera che il travisamentodel contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatorio al fatto probatorio. Taleeventuale vizio trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presuppostirichiesti dall’art. 394, n. 4, cod. proc. civ. e non con il ricorso percassazione; ma anche a voler considerare che il fatto probatorioevidenziato nel motivo abbia costituito un punto controverso sul qualela sentenza si è pronunciata, nel senso di voler ritenere che iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio come prospettatada una delle parti (in questo caso l’Agenzia), il vizio va fatto valere aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 o n. 5 cod. proc. civ., a secondache si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U. n. 5792del 2024);- poiché gli elementi di prova indicati nel motivo non riguardanocertamente fatti processuali, in quanto le argomentazioni svolte sulpunto dai giudici di appello sono il frutto di accertamenti in fatto daiNumero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026medesimi compiuti, l’impostazione della censura è erronea, essendostata prospettata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.,mentre andava proposta, ove ammissibile, nei termini e nei limiti dicui al novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- va in ogni caso evidenziato che, dietro lo schermo dell’apparentecensura di travisamento della prova, il mezzo di impugnazioneintende chiaramente ottenere una revisione della valutazione delcorredo probatorio operata dal giudice di merito, contrapponendovi lapropria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisionedegli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello (Cass. n.15276 del 2021);- con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41del d.l. n. 331 del 1993, 36 del d.lgs. n. 546 de 1992, 132 n. 4 cod.proc. civ. e 111 Cost., riproponendo sotto altro profilo la medesimacensura mossa con il terzo motivo;- il motivo è inammissibile;- al riguardo occorre premettere che con l’art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificatol’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è stato introdottonell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia);- si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci diindicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico",il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, daNumero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (exmultis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.);- resta fermo che l'omesso esame di elementi istruttori non integra,di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass. Sez. U. n.8053/2014 cit.);- nel richiedere che il vizio riguardi l’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, ossia un preciso accadimento o unaprecisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenzarisulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituitooggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, l'art.360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella sua nuova formulazione,esclude le mere questioni o argomentazioni difensive, quali quellaformulata con la terza censura (riguardante il metodo di ricostruzionedelle rimanenze), che non costituiscono "fatto storico" (Cass. n.13024 del 26/04/2022);- come si è già evidenziato, la sentenza impugnata ha ritenuto che ladocumentazione prodotta dalla contribuente non fosse idonea aprovare la sussistenza di cessioni intraUE;- la ricorrente ha censurato, nella sostanza, una insufficiente ederronea motivazione della sentenza impugnata in ordine ad alcuniaspetti di valutazione delle prove, con ciò attingendo, come si è giàrilevato, l’apprezzamento e l’articolata motivazione del giudice dimerito, al fine di provocare un nuovo accertamento in fatto, nonconsentito in questa sede ed evidenziando elementi carenti delrequisito della decisività;Numero registro generale 11253/2024Numero sezionale 2759/2026Numero di raccolta generale 11501/2026Data pubblicazione 28/04/2026- in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200,00, oltre alle speseprenotate a debito;Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaparte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteGiulia Iofrida