CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 26213/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 6 giugno 2023 dal Tribunale di Treviso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'orario notturno. In data 11 marzo 2025 è pervenuta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nelle ragioni del ricorso. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che ha sollevato due motivi. Con il primo, lamenta mancanza di motivazione con riguardo alle dedotte ragioni sull'inattendibilità dell'accertamento strumentale ed al trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo, si duole del vizio di motivazione rispetto alla valutazione della consulenza tecnica prodotta dalla difesa. Il ricorso è inammissibile perché i motivi in cui si articola sono volti a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una sentenza che, per quanto sintetica, ha dato conto delle ragioni per cui ha disatteso le doglianze difensive, in questa sede riproposte. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]