CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06021/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE d'APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimento in relazione alla proporzionalità con rinvio alla Corte d'appello di Roma; Ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza definitiva, richiedeva la revoca del sequestro conservativo di beni immobili riconosciuto nel corso del processo a favore delle parti civili a garanzia del risarcimento del danno. 2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA] riconosceva di essere stato condannato oltre che a pena pecuniaria e detentiva anche a provvisionali dell'importo complessivo di € 104.000,00 con condanna generica al risarcimento dell'eventuale maggior danno in separata sede civile ma evidenziava altresì che l'importo complessivo delle provvisionali era stato già corrisposto dalla compagnia di assicurazione obbligata in solido quale responsabile civile e che le parti civili non avevano proceduto alla riassunzione in sede civile della causa risarcitoria. Di qui la formulazione di un motivo di ricorso fondato su violazione o erronea applicazione dell'articolo 275 comma 2 c.p.p. in relazione all'articolo 606 lett. b) dello stesso codice. Infatti, seppure il sequestro conservativo "sopravvive" anche al pagamento delle provvisionali, ciò non esime il giudice di merito dal dovere di valutare ed argomentare in ordine alla persistente proporzionalità della misura cautelare rispetto ai fatti sopravvenuti.Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la motivazione apparente in relazione al medesimo profilo cioè la assenza di argomentazione nel provvedimento impugnato sulla questione della proporzionalità tra il valore del bene sottoposto a misura e quello dell'eventuale credito da farsi valere ad istanza delle parti civili. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato in relazione al secondo profilo (proporzionalità) con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuova valutazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, fondato su un motivo manifestamente infondato (il primo) e su uno non consentito (il secondo), è inammissibile. 2. Con il primo motivo di ricorso il tema della proporzionalità del sequestro conservativo viene introdotto sotto il profilo della violazione di legge (sebbene riferito erroneamente alla lettera b, piuttosto che c dell'art.606 c.p.p.) con riferimento all'art.275 comma 2 c.p.p.. Si lamenta che il giudice non abbia valutato la persistenza del requisito della proporzionalità tra oggetto del vincolo e debito residuo. La questione proposta dal ricorso è manifestamente infondata. È ben vero che il principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari - operante anche con riferimento alle cautele reali - deve costituire oggetto di valutazione preventiva e non è eludibile da parte del giudice che le disponga e di quello che sia investito di istanza di riesame (il principio, inizialmente riconosciuto con la sentenza Sez. 1, n. 2264 del 05/04/1996 lmp. [OSCURATO:PERSONA]. 204819 - 01 ha trovato numerose successive conferme). Tuttavia, come si legge nel provvedimento impugnato (pg.2), tale aspetto era stato esaminato nel provvedimento genetico, consolidatosi e convertitosi in pignoramento a seguito del passaggio in giudicato della sentenza. Non si ignora che il rapporto di proporzione tra quanto sequestrato e quanto dovuto possa essere soggetto a mutamenti a seconda degli sviluppi processuali (a seguito di condanna risarcitoria inferiore al valore dell'immobile, ad esempio) o di vicende extra-processuali (pagamenti di acconti, accordi stragiudiziali...); tuttavia il mezzo per far valere tali situazioni non è quello individuato dal ricorrente. In tal senso va menzionato, seppure riferentesi a fattispecie parzialmente differente da quella oggi in esame, il precedente di questa stessa Sezione n. 26340 del 28 febbraio 2018 Rv. 272882 - 01 secondo cui «In tema di sequestro preventivo.., il tribunale del riesame, tranne nei casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare». In linea con il principio ora delineato, la sede propria ove formulare l'istanza di riduzione, a seguito della conversione del sequestro in pignoramento, è quella indicata dall'art.496 c.p.c. in tema di riduzione del pignoramento. 3. Il secondo motivo non è consentito. Va infatti ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Il secondo motivo deduce un vizio di motivazione ("motivazione insufficiente", art. 606 lett. e c.p.p.) e non è pertanto consentito. Né, a salvare il motivo dalla sanzione dell'inammissibilità soccorre l'indicazione contenuta nell'ultima parte della relativa rubrica ("motivazione apparente") che fa riferimento ad un vizio (difetto di motivazione) idoneo ad integrare gli estremi della violazione di legge. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale ipotesi si manifesta solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento ovvero, pur rispettando la forma del provvedimento, sia, per le predette ragioni, sostanzialmente vuoto di contenuto argomentativo (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01). Quanto si lamenta (che il provvedimento impugnato non abbia fornito risposta sul tema della proporzionalità tra valore sequestrato e debito residuo, a seguito dei pagamenti delle provvisionali ad opera della coobbligata) è manifestamente infondato. Infatti, è il tema stesso della sproporzione tra valore dei beni sequestrati e debito residuo ad essere generico come è testimoniato dallo stesso ricorrente che definisce `presunto' -e quindi, allo stato, indefinito- uno dei due termini -il secondo- su cui fonda il giudizio di sproporzione. D'altra parte, è incontestato che la determinazione del danno causato dalle condotte illecite di cui si è reso responsabile l'imputato sia in fieri. Proprio perché sussiste l'esigenza di completare tale accertamento nel giudizio civile la Corte d'appello ha concluso per l'infondatezza della richiesta difensiva (pg.2 in fondo), essendo alla Corte stessa preclusa, come si è detto sopra in relazione al primo motivo, ogni valutazione sul punto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]