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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42442/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, e 99, comma 3, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, avverso il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è generico e manifestamente infondato, perché caratterizzato dall'omesso, integrale, confronto con le ragioni ostese a sostegno della statuizione avversata: ossia che la condotta di reato ascritta all'imputato, nel suo complesso considerata, non poteva dirsi di esigua offensività, considerate le modalità di realizzazione del fatto e il valore non certo irrisorio del bene costituente oggetto materiale del reato, nonché il precedente specifico infra-quinquennale, valutato come espressivo di abitualità nella commissione dì reati della stessa indole; - che trattasi, quindi, di argomentazioni ineccepibili in diritto che il ricorrente tenta, vanamente, di mettere in discussione mediante una non consentita ricostruzione alternativa della vicenda, di contro plausibilmente effettuata dal giudice censurato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, e 99, comma 3, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, avverso il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è generico e manifestamente infondato, perché caratterizzato dall'omesso, integrale, confronto con le ragioni ostese a sostegno della statuizione avversata: ossia che la condotta di reato ascritta all'imputato, nel suo complesso considerata, non poteva dirsi di esigua offensività, considerate le modalità di realizzazione del fatto e il valore non certo irrisorio del bene costituente oggetto materiale del reato, nonché il precedente specifico infra-quinquennale, valutato come espressivo di abitualità nella commissione dì reati della stessa indole; - che trattasi, quindi, di argomentazioni ineccepibili in diritto che il ricorrente tenta, vanamente, di mettere in discussione mediante una non consentita ricostruzione alternativa della vicenda, di contro plausibilmente effettuata dal giudice censurato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 42442/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris