CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa del 22 ottobre 2020 che ha negato allo stesso la liberazione anticipata relativamente al semestre riconnpreso tra il 16 dicembre 2015 ed il 15 gennaio 2016 e tra il 28 febbraio 2018 ed il 27 luglio 2018. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento tenuto dal condannato nella prima parte del semestre, ed in particolare quello che si colloca tra fine 2015 ed inizio 2016, dimostrerebbe la mancata adesione dello stesso all'opera di rieducazione. Nel provvedimento del Magistrato contro cui era stato proposto reclamo si evidenziava a sostegno della decisione l'esistenza di un carico pendente per il reato dell'art. 416-bis cod. pen. individuato come commesso in permanenza fino al 18 agosto 2016. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo deduce mancanza di motivazione che sarebbe meramente apparente, in quanto non sarebbero stati differenziati i vari semestri e non sarebbe stata data risposta alle deduzioni difensive. Con il secondo deduce violazione di legge con riferimento alla deroga della valutazione frazionata per semestre del comportamento del condannato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il primo motivo deduce motivazione apparente, in quanto non sarebbero stati differenziati i vari semestri e non sarebbe stata data risposta alle deduzioni difensive. Il motivo è manifestamente infondato, perché il semestre in valutazione è soltanto uno; pertanto, sarebbe stato impossibile per il Tribunale differenziare i semestri. Inoltre, il motivo di ricorso cita una massima di giurisprudenza che afferma che il giudice del merito deve dare risposta alle deduzioni delle parti, ma non riferisce quale sia la deduzione della parte cui il Tribunale di sorveglianza non ha dato risposta nel provvedimento impugnato. 2. Il secondo motivo lamenta violazione della regola della valutazione frazionata per semestre del comportamento del condannato, in quanto sarebbe stata respinta in toto l'istanza rigettandola anche per i periodi che potevano essere salvati. Il motivo è manifestamente infondato. Il semestre in valutazione, pur composto di due sottoperiodi (sulla legittimità di un semestre composto da due diversi periodi tra cui corre un intervallo temporale, v. Sez. 1, Sentenza n. 27573 del 16/05/2019, Maggio, Rv. 275849), è soltanto uno; non era pertanto possibile frazionare ulteriormente la valutazione ed esprimere un giudizio positivo per una parte del periodo. • 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis