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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03324/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 34890/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 56, 624- bis, 625 n.2 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, evidenziando come la tesi secondo cui la condotta posta in essere dal ricorrente non rientrasse nella fattispecie di cui all'art. 624b1s cod. pen. sia frutto di una generica istanza difensiva, sconfessata anche dalle più recenti pronunce di questa Corte.

Sul punto, va ribadito il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato (Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421), Nel caso di specie, la dichiarazione di non agibilità dello stabile e la circostanza che la p.o. avesse "sbarrato" tutte le porte e le persiane del piano terra con chiodi e tavole di legno (pag. 6 del ricorso) non risultano sufficienti per dichiarare lo stato di abbandono dello stesso, né conducono ad escludere la stabilità del rapporto che lega il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto ed il fatto che la dimora abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalità del titolare (Sez. 5, n. 17954 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 279207, in motivazione).

Neppur si può condividere l'ipotesi difensiva secondo cui l'immobile era disabitato in modo stabile (pag. 6 ricorso), in quanto dalla dichiarazione della p.o. si evince come lo stesso fosse quotidianamente frequentato dal suddetto e dai suoi familiari (si veda pag. 5 della sentenza impugnata).

All'uopo, occorre richiamare il consolidato principio di questa Corte secondo cui non è necessaria ad integrare la nozione di privata abitazione la permanenza continuativa nell'immobile dell'avente diritto, essendo sufficiente un suo utilizzo "stabilmente ricorrente" per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019.

Rv. 277637), quali sono la cura del verde e degli animali domestici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 34890/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 18 dicembre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 56, 624- bis, 625 n.2 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, evidenziando come la tesi secondo cui la condotta posta in essere dal ricorrente non rientrasse nella fattispecie di cui all'art. 624b1s cod. pen. sia frutto di una generica istanza difensiva, sconfessata anche dalle più recenti pronunce di questa Corte. Sul punto, va ribadito il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato (Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421), Nel caso di specie, la dichiarazione di non agibilità dello stabile e la circostanza che la p.o. avesse "sbarrato" tutte le porte e le persiane del piano terra con chiodi e tavole di legno (pag. 6 del ricorso) non risultano sufficienti per dichiarare lo stato di abbandono dello stesso, né conducono ad escludere la stabilità del rapporto che lega il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto ed il fatto che la dimora abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalità del titolare (Sez. 5, n. 17954 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 279207, in motivazione). Neppur si può condividere l'ipotesi difensiva secondo cui l'immobile era disabitato in modo stabile (pag. 6 ricorso), in quanto dalla dichiarazione della p.o. si evince come lo stesso fosse quotidianamente frequentato dal suddetto e dai suoi familiari (si veda pag. 5 della sentenza impugnata). All'uopo, occorre richiamare il consolidato principio di questa Corte secondo cui non è necessaria ad integrare la nozione di privata abitazione la permanenza continuativa nell'immobile dell'avente diritto, essendo sufficiente un suo utilizzo "stabilmente ricorrente" per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019. Rv. 277637), quali sono la cura del verde e degli animali domestici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre
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