CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 25669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20719/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o d a gli avvoca ti [OSCURATO:PERSONA]- GUORI e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 51 969 /2020 depositatoil 2 2 /0 3 /202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presuppostoè un processo parimenti di equa riparazione in cui erano statiliquidati € 3.000 di indennizzo . All’esito del processo di equa ripa- razione sono stati liquidati € 800 di equo indennizzo, € 640di compensi (d.m. 55/1914, tariffa n. 12, primo scaglione, valori medi), oltre a € 2di 7 – RG 2 0719 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 40 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 192 per l’impiego di tecniche informaticheidonee ad agevolare la con- sultazionedegli atti, oltre ad un «arrotondamento» da € 832 a € 950 in considerazione dellafase monitoria, oltre ad esborsi per le due fasi in € 54. Tutto ciò a seguito dell’accoglimento dell’opposizione, proposta dalla parte privata. Ricorre in cassazione la parte privata con sette motivi, illustrati da memoria. Rimane intimatoil Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo e il secondo motivo si censura la liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, essenzialmente poiché essa non consente la verificadei passaggi logici compiuti per giungere al risultato . Si deducono i seguenti profili : (a) mancanza grafica della motivazione, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.,118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. (primo motivo) ; (b) viola- zione degli artt. 91 c.p.c.; 13 tariffa parte I allegata al d.p.r. 642/1972; 30 co. 1 d.p.r. 115/2002; 13 co. 6 e 10 l. 247/2012 ; 2 co. 2 d.m. 55/2014; 221 co. 3 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020; 1 co. 1 d.l. 19/2020 e 23 co. 1 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020(secondo mo- tivo). I primi due motivi sono inammissibili. A disposizione per censure relative a liquidazione d i esborsi vi è il procedimento di correzione degli errori materialio, se del caso, la re- vocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. 15572/2022, tra le altre , cui si rinviaanche per l’argomentazione). 2.1. - Con il terzo e il quarto motivo si censura la liquidazione dei compensi del procedimento monitorio, con particolare riguardoalla di- sposizione di «arrotondamento» di € 118 rispetto alle spese liquidate per la fase di opposizione. Si deducono i seguenti profili: (a) mancanza, insanabile contraddittorietà, apparenza, perplessità ovvero 3di 7 – RG 2 0719 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 40 ) – [OSCURATO:PERSONA]. incomprensibilitàdella motivazione , con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.(terzo motivo); (b) viola- zione degli artt. 10, 91 c.p.c.; 2233 co. 2 c.c.; 24 co. 1 l. 794/1942; 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4 , 5 co. 1 d . m. 55/2014 e tabella 8 allegata a quest’ultimo (quarto motivo). Il terzo e il quarto motivo non sono fondati. Quanto al terzo motivo, la motivazione esiste e non è contraddittoria. Quanto al quarto motivo, il rigetto muove dal presupposto che, in caso di accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione, le «spese […] de- vono essere […] regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della fase d'opposizione, […] mediante una valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. […] In caso di ac- coglimento dell'opposizione deve essere […] indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente se- condole due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di com- pensazione totale o parziale)» (cfr. Cass. 26851/2016). Applicato al caso di specie, tale indirizzo comporta che la legalità della liquidazionenon può essere accertata considerando in modo par- cellizzato ciò che la corte territoriale ha qualificato (certo, con espres- sione poco appropriata lessicalmente ) come «arrotondamento», ma verificando che la liquidazione complessiva di € 950, con riferimento all’intero procedimentoarticolato nelle due fasi, non scenda al di sotto deiminimi, tenuto conto del valore della controversia. In effetti , la li- quidazione non è inferiore ai minimi. Pertanto, essa non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità (cfr. anche Cass. 6702/2023), e così nemmeno a quelle articolatenel caso di specie dal ricorrente. 2.2.- Tra le censure del ricorrente, merita peraltro una distinta di- scussione quella che invoca un indirizzo della giurisprudenza di legitti- mità relativo all’allegazionedi una nota specifica dei compensi ad opera 4di 7 – RG 2 0719 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 40 ) – [OSCURATO:PERSONA]. della parte vittoriosa. Nella sua formulazione più diffusa, l’orienta- mento è il seguente: in presenza di nota «specifica prodotta dalla parte vittoriosa, [il giudice] non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione dispostaa quanto ri- sulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il com- penso tra il minimo ed il massimo delle tariffe» (così, Cass. 4689/2018, tra le molte, nonché 727/2023, tra le più recenti). Tuttavia, questo indirizzo è da applicare in modo conforme alla di- sciplina che il codice di procedura civile riserva ai requisiti di forma contenuto della motivazione della decisione. L’allegazione di una nota specifica di compensi non vale a mettere fuori gioco le disposizioni ge- nerali degli artt. 132co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c., a loro volta da interpretare in modo conforme alla garanzia costituzionale della mo- tivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 co. 6 Cost. Si tratta quindi, anche in tema di spese, di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronunciain modo conciso ovvero succinto, ove l’oggetto di quest’ultima è perimetrato dal thema decidendum (ex art. 112 c.p.c.). Ove si tratti di spese di lite, il tema della pronuncia è –niente di meno, ma neanche niente di più – la domanda di liquidazione nel suo complesso, alla quale si deve rispondere applicando i parametri generali per i compensi (art. 4 d.m. 55/2014), tenuto conto del valore della controversa determinato (art. 5 d.m. 55/2014). Non è compatibile con questa cornice il volgere «l'onere di dare ade- guata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci» indicate nella nota specifica nel senso dell’obbligodi rispondere esplicitamente, pedissequamente, punto per punto (per cosìdire: uno ad uno) ad ogni 5di 7 – RG 2 0719 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 40 ) – [OSCURATO:PERSONA]. singola indicazione. Inteso in tal modo, l’onere motivazionale sulle spese eccederebbe in modo paradossale quello che grava sul giudice in punto di pronuncia sul merito della controversia, ove si ritiene pacifi- camente che, nell’esternare le ragioni del proprio convincimento, il giu- dice non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione controversa. Ciò è vero, sempre che egli abbia adottato una motivazione adeguata, cioè, dotata di senso logico e giuridico alla luce degli elementi di fatto e di diritto del caso di specie: ciò che qui, in tema di spese, è puntualmente accaduto (cfr. indietro, paragrafo n. 2). In conclusione, il terzo e il quarto motivo sono rigettati. 3. -Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo si censura la mancata maggiorazione sui compensi del procedimento monitorio per l’impiego di modalità informatiche che agevol i no la consultazione degli atti (de- positati telematicamente). In particolare,si deducono i seguenti profili: (a) violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pro- nuncia (quinto motivo); (b) mancanza grafica della motivazione, con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.(sesto motivo); (c) violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012 , 4 co. 1-bis d.m. 55/2014(settimo motivo). Il quinto, il sesto ed il settimo motivosono da respingere nei termini seguenti. Quanto al quinto motivo, si tratta di una denuncia sufficientemente specificata di un error in procedendo, la quale consente a questa Corte un efficiente accesso agli atti di causa, nonché - se del caso - una decisione nel merito a cognizione piena del fatto processuale. In effetti, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia, è fondata e conduce ad una cassazione 6di 7 – RG 2 0719 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 40 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sostitutiva (della lacuna decisoria) con decisione nel merito che esclude la maggiorazione controversa. L’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 dispone: «Il compenso […] è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con moda- lità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad age- volarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti alle- gati, nonché la navigazione all'interno dell'atto». Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro di questa dispo- sizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all’interno degli atti, offerte dall’adozione di determinate tecniche informatiche (a ciò funzionali). Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni (della consultazione) che l’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014aspira ad in- centivare. Ne segue che la maggiorazione ha senso, fondamental- mente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possi- bilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un’agevolazione effettiva che giustifica l’incentivo della maggiorazione del compenso ri- spetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva etale da giustifi- care la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti rego- larmente di piccole dimensioni e di numero contenuto. Tale è la situa- zione che si presenta nei processi di equa riparazione, che si caratte- rizzanoper l’esiguità della documentazione. Talché in processi di que- sto tipo la regola è piuttosto quella che l’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 ha pensato come eccezione: l’esclusione della maggiorazione. In ogni caso, nel caso di specie, l’accesso agli atti di causa consente alla Corte 7di 7 – RG 2 0719 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 40 ) – [OSCURATO:PERSONA]. (sulla base delle precedenti argomentazioni) di escludere la maggiora- zione controversa, con riferimento alla fase ingiuntiva. La cassazione sostitutiva nel merito (processuale) in relazione al quinto motivo determina l’assorbimento delsesto e del settimo motivo. In sintesi, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo sonor