CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 15/12/2020 del giudice monocratico del Tribunale di Forlì, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. in ordine al reato ex art. 4 L. n. 110 del 1975, accertato in Forlì il giorno 11 agosto 2016. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come unico motivo di censura l'inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen., in quanto la contravvenzione ex art. 4 L. n. 110 del 1975, accertata nel 2016, era già prescritta alla data della sentenza di appello. Le ragioni di impugnazione sono state ribadite in una memoria trasmessa digitalmente. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al contenuto del dedotto motivo di censura, che era stato illustrato anche nelle conclusioni scritte del giudizio di appello (allegate al ricorso), si rileva la fondatezza dell'impugnazione, in quanto la contravvenzione - considerato il periodo di sospensione del corso della prescrizione per emergenza sanitaria, nonché i periodi di sospensione del processo per altre ragioni - si è estinta al più tardi nel febbraio 2022. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione. Invero: «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis