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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26786/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 25/11/2021 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta per la parte civile la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha rassegnato le conclusioni e presentato la nota spese; letta per le imputate la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 25 novembre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 10 ottobre 2013 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata per le violazioni dell'art. 44 lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, e di [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato degli i/M art. 81 cpv e 481, secondo comma, cod. pen., perché i reati sono estinti per prescrizione.

2. Ricorre per cassazione la Manfredini sulla base di cinque motivi.

Con il primo deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché le nuove prove erano state assunte in spregio dell'art. 507 cod. proc. pen. sanando illegittimamente l'inerzia dell'Accusa.

Inoltre, considerato che vi erano le parti civili, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare specificamente in merito alla preferenza della pronuncia di prescrizione su quella di assoluzione.

Con il secondo denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito ai fatti per cui era stata condannata.

In particolare, evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] non era iscritto negli elenchi istituiti con il TU sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con RD n. 1775/1933 e che anche nel 2003 non era stato ricompreso dalla Regione tra quelli oggetto di protezione ambientale.

Sostiene la sua buona fede perché priva di conoscenze tecniche, siccome contadina e casalinga, e perché diventata proprietaria dell'immobile il 18 maggio 2006 allorché le pratiche amministrative relative erano state già esaurite.

Con il terzo eccepisce la violazione di legge perché non era stata dichiarata la prescrizione con la sentenza di primo grado.

Aggiunge che la struttura era stata completamente ultimata prima dell'apposizione del vincolo storico-artistico della Soprintendenza in data 31 dicembre 2007 e che la variante, successivamente assentita, riguardava solo finiture architettoniche che non avevano interessato né la copertura né la sagoma dell'edificio.

Con il quarto lamenta il vizio di motivazione in merito alla costituzione delle parti civili e ai presupposti del presunto danno.

Con il quinto si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione perché erano state confermate le statuizioni accessorie in merito alla conferma dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino nonostante la dichiarazione di prescrizione.

3. Ricorre per cassazione la Iori sulla base di tre motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge e di norme processuali nonché il vizio di motivazione, svolgendo considerazioni analoghe a quelle svolte dalla Manfredini nel primo motivo.

Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato dell'art. 481 cod. pen.

Le presunte difformità nelle misure non avevano trovato riscontro nella perizia.

Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla legittimazione a costituirsi delle parti civili, perché la vicinanza non è elemento di per sé sufficiente a fondare l'interesse ad agire, dovendosi ulteriormente dimostrare che l'abuso edilizio abbia la capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sulla proprietà confinante di chi lamenti il danno.

4. Le parti civili hanno presentato una memoria in cui hanno rassegnato le rispettive conclusioni e chiesto la liquidazione delle spese, mentre le imputate hanno presentato una memoria in risposta alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

5. I ricorsi sono fondati.

6. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che nel [OSCURATO:PERSONA] - Ovi, sito nel centro storico di Regigno di Carpineti, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in relazione all'area di rispetto del corso d'acqua Rio di Regigno, è stata eseguita una sopraelevazione in corrispondenza dell'intersezione tra il filo esterno della muratura perimetrale e l'intradosso dei travetti di copertura per un'altezza mediamente pari a cm 150, poi rideterminata in cm 130, e dunque di gran lunga superiore ai cm 40-50 dichiarati come necessari per rettificare le quote di gronda e di colmo della copertura.

Alla luce delle conclusioni del perito, infatti, ha ritenuto non assentita la sopraelevazione che era stata determinata dall'errato rilievo delle altezze dell'edificio prima dei lavori e ha pronunciato la sentenza di condanna sia nei confronti della proprietaria Manfredini sia della progettista Iori.

7. La Corte di appello di Bologna ha dichiarato la prescrizione dei reati maturata al momento della decisione di secondo grado, e non di primo grado a differenza di quanto genericamente affermato dalle imputate, senza entrare nel merito, nonostante la costituzione delle parti civili.

Correttamente le ricorrenti hanno eccepito che tale sentenza sia stata pronunciata in violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Tettamanti secondo cui la prevalenza della causa estintiva sull'assoluzione non esonera il giudice dalla valutazione di merito quando vi sono delle parti civili (sent. n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273-01).

La Corte d'appello ha inoltre dimenticato di eliminare le statuizioni accessorie in seguito alla dichiarazione di prescrizione e ha reso una motivazione apodittica sull'esistenza del danno patrimoniale per il supposto aumento delle altezze.

8. Premesso che, a differenza di quanto argomentato dalle ricorrenti, i vicini hanno diritto a costituirsi parte civile quando la realizzazione dell'abuso edilizio violi non solo le norme poste a tutela del regolare assetto del territorio, ma anche le norme civilistiche, quali i limiti al diritto di proprietà in tema di distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, essendo solo in tal caso ipotizzabile un danno patrimoniale che dà luogo all'azione di risarcimento del medesimo (Sez. 3, n. 10106 del 21/01/2016, Torzini, Rv. 266290-01), nel caso in esame, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, che provvederà anche sulle spese di questo grado, poiché la Corte territoriale non ha offerto alcuna risposta alle doglianze di merito.

Ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cd. proc. pen. si provvede in questa sede all'eliminazione delle statuizioni accessorie dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino che non possono sopravvivere in assenza di una sentenza di condanna (Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022, Pappalardo, Rv. 283907-01) P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione e rimessione in pristino, che elimina e con rinvio, quanto alle statuizioni civili, al Giudice civile competente per valore in grado di appello Co à dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 25/11/2021 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta per la parte civile la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha rassegnato le conclusioni e presentato la nota spese; letta per le imputate la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 25 novembre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 10 ottobre 2013 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata per le violazioni dell'art. 44 lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 169 d.lgs. n. 42 del 2004, e di [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato degli i/M art. 81 cpv e 481, secondo comma, cod. pen., perché i reati sono estinti per prescrizione. 2. Ricorre per cassazione la Manfredini sulla base di cinque motivi. Con il primo deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché le nuove prove erano state assunte in spregio dell'art. 507 cod. proc. pen. sanando illegittimamente l'inerzia dell'Accusa. Inoltre, considerato che vi erano le parti civili, la Corte di appello avrebbe dovuto motivare specificamente in merito alla preferenza della pronuncia di prescrizione su quella di assoluzione. Con il secondo denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito ai fatti per cui era stata condannata. In particolare, evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] non era iscritto negli elenchi istituiti con il TU sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con RD n. 1775/1933 e che anche nel 2003 non era stato ricompreso dalla Regione tra quelli oggetto di protezione ambientale. Sostiene la sua buona fede perché priva di conoscenze tecniche, siccome contadina e casalinga, e perché diventata proprietaria dell'immobile il 18 maggio 2006 allorché le pratiche amministrative relative erano state già esaurite. Con il terzo eccepisce la violazione di legge perché non era stata dichiarata la prescrizione con la sentenza di primo grado. Aggiunge che la struttura era stata completamente ultimata prima dell'apposizione del vincolo storico-artistico della Soprintendenza in data 31 dicembre 2007 e che la variante, successivamente assentita, riguardava solo finiture architettoniche che non avevano interessato né la copertura né la sagoma dell'edificio. Con il quarto lamenta il vizio di motivazione in merito alla costituzione delle parti civili e ai presupposti del presunto danno. Con il quinto si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione perché erano state confermate le statuizioni accessorie in merito alla conferma dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino nonostante la dichiarazione di prescrizione. 3. Ricorre per cassazione la Iori sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e di norme processuali nonché il vizio di motivazione, svolgendo considerazioni analoghe a quelle svolte dalla Manfredini nel primo motivo. Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato dell'art. 481 cod. pen. Le presunte difformità nelle misure non avevano trovato riscontro nella perizia. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla legittimazione a costituirsi delle parti civili, perché la vicinanza non è elemento di per sé sufficiente a fondare l'interesse ad agire, dovendosi ulteriormente dimostrare che l'abuso edilizio abbia la capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sulla proprietà confinante di chi lamenti il danno. 4. Le parti civili hanno presentato una memoria in cui hanno rassegnato le rispettive conclusioni e chiesto la liquidazione delle spese, mentre le imputate hanno presentato una memoria in risposta alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 5. I ricorsi sono fondati. 6. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che nel [OSCURATO:PERSONA] - Ovi, sito nel centro storico di Regigno di Carpineti, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in relazione all'area di rispetto del corso d'acqua Rio di Regigno, è stata eseguita una sopraelevazione in corrispondenza dell'intersezione tra il filo esterno della muratura perimetrale e l'intradosso dei travetti di copertura per un'altezza mediamente pari a cm 150, poi rideterminata in cm 130, e dunque di gran lunga superiore ai cm 40-50 dichiarati come necessari per rettificare le quote di gronda e di colmo della copertura. Alla luce delle conclusioni del perito, infatti, ha ritenuto non assentita la sopraelevazione che era stata determinata dall'errato rilievo delle altezze dell'edificio prima dei lavori e ha pronunciato la sentenza di condanna sia nei confronti della proprietaria Manfredini sia della progettista Iori. 7. La Corte di appello di Bologna ha dichiarato la prescrizione dei reati maturata al momento della decisione di secondo grado, e non di primo grado a differenza di quanto genericamente affermato dalle imputate, senza entrare nel merito, nonostante la costituzione delle parti civili. Correttamente le ricorrenti hanno eccepito che tale sentenza sia stata pronunciata in violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Tettamanti secondo cui la prevalenza della causa estintiva sull'assoluzione non esonera il giudice dalla valutazione di merito quando vi sono delle parti civili (sent. n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273-01). La Corte d'appello ha inoltre dimenticato di eliminare le statuizioni accessorie in seguito alla dichiarazione di prescrizione e ha reso una motivazione apodittica sull'esistenza del danno patrimoniale per il supposto aumento delle altezze. 8. Premesso che, a differenza di quanto argomentato dalle ricorrenti, i vicini hanno diritto a costituirsi parte civile quando la realizzazione dell'abuso edilizio violi non solo le norme poste a tutela del regolare assetto del territorio, ma anche le norme civilistiche, quali i limiti al diritto di proprietà in tema di distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, essendo solo in tal caso ipotizzabile un danno patrimoniale che dà luogo all'azione di risarcimento del medesimo (Sez. 3, n. 10106 del 21/01/2016, Torzini, Rv. 266290-01), nel caso in esame, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, che provvederà anche sulle spese di questo grado, poiché la Corte territoriale non ha offerto alcuna risposta alle doglianze di merito. Ai sensi dell'art. 620, lett. I), cd. proc. pen. si provvede in questa sede all'eliminazione delle statuizioni accessorie dell'ordine di demolizione e di rimessione in pristino che non possono sopravvivere in assenza di una sentenza di condanna (Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022, Pappalardo, Rv. 283907-01) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione e rimessione in pristino, che elimina e con rinvio, quanto alle statuizioni civili, al Giudice civile competente per valore in grado di appello Co à dec
Sentenza Cassazione n. 26786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris