CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. f [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28 novembre 2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 novembre 2011, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, pena interamente condonata ex L. n. 241/2006, per i reati di cui ai capi 26, 27 e 99, fatti commessi dal 18.5.99 al 28.7.99 1.1. [OSCURATO:PERSONA] -che aveva dichiarato durante il giudizio di primo grado di rinunciare alla prescrizione dei reati — sono stati contestati tre addebiti : 1) capo 26 , concorso in falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico (artt. 110, 81, comma 2, 479, 61, n. 2, c.p.),per avere, in qualità di funzionario dell'ufficio IVA di Caserta, attestato mendacemente l'esistenza in vita della società "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s."; 2) capo 27, concorso in truffa aggravata in danno dello Stato, in parte consumata, in parte tentata,contribuendo attraverso la documentazione mendace in favore della predetta società inesistente, all'induzione in errore dell'amministrazione delle Finanze sulla esistenza delle condizioni per erogare tali rimborsi IVA, nonché della società di assicurazione sulla natura del rischio assicurato, cagionando un danno patrimoniale di rilevante entità; 3) capo 99, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), per avere il Rizzo ricevuto la somma di 10 milioni di lire dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] al fine di compiere il mendacio di cui al capo 26. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso il Rizzo, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 157 c.p. e 99 c.p.p., in ordine alla mancata declaratoria di non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di primo grado, dovendosi la rinuncia alla prescrizione ritenersi in realtà inefficace e nulla; la Corte di appello ed il Tribunale hanno ritenuto che fosse stata validamente proposta rinuncia alla prescrizione per conto dell'imputato all'udienza del 10 gennaio 2008, non rilevando che tale rinuncia non fu formulata dal Rizzo personalmente e neppure dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], bensì dal sostituto processuale, sprovvisto di procura speciale a tal fine, la quale era invece necessaria, essendo la rinuncia alla prescrizione atto personalissimo dell'imputato; invero, per costante giurisprudenza di legittimità, la rinuncia alla prescrizione non può essere operata per facta concludentia dovendo essere esplicita e formale e, dunque, non può neppure essere formulata dal difensore alla presenza dell'imputato che rimanga silente, ove il difensore non abbia ricevuto procura speciale; 2.2.con il secondo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 157 c.p. e 134 e 139 c.p.p., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta validità della rinuncia alla prescrizione, perché la Corte di appello, nel dare atto che all'udienza del 10 gennaio 2008 interveniva rinuncia alla prescrizione per conto del Rizzo, espressamente richiamava il verbale riassuntivo d'udienza, il quale erroneamente riportava che era stato il difensore a presentare tale rinuncia; ma ciò viola il dettato dell'art. 139, comma 3, c.p.p., che assicura la prevalenza al verbale in forma integrale, ove compiutamente intellegibile, e proprio da tale verbale si ricava che ad operare la rinuncia per conto del Rizzo fu in realtà il sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva ricevuto all'uopo procura speciale; 2.3. con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 157 c.p. e 99 c.p.p., per avere la Corte di appello ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della rinuncia alla prescrizione, perché dedotta con memoria all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] soltanto all'udienza del 30 novembre 2018 e non formulata come motivo di appello, laddove l'inefficacia della rinuncia alla prescrizione non è soggetta a decadenza e può essere eccepita e rilevata in ogni stato e grado; inoltre, la Corte territoriale ha illogicamente ritenuto che la questione fosse stata posta durante il giudizio di primo grado, così da dare luogo alla formazione del giudicato sul relativo punto della sentenza non appellato, ma tale assunto è frutto di un travisamento degli atti processuali, perché la questione non venne mai sollevata prima del giudizio di appello, così non potendo essere ritenuta tardiva, potendo essere eccepita in ogni stato e grado del procedimento; 2.4. con il quarto motivo, la violazione di legge, in relazione agli artt. 512, 512 bis, 526 c.p.p., 111 Cost. e 6 Cedu, nonché il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale fondato la prova della responsabilità penale del ricorrente per il reato di corruzione esclusivamente sulla base della dichiarazioni accusatorie predibattimentali dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], mai sottoposti al contraddittorio, senza considerare che, in virtù della costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, le dichiarazioni accusatorie di chi non si sia mai sottoposto al contraddittorio, pur regolarmente acquisite, non possono fondare in modo esclusivo l'affermazione di responsabilità dell'imputato; così facendo, la Corte territoriale è incorsa anche nel vizio di omessa motivazione, non confrontandosi con lo specifico motivo di appello sul punto; 2.5. con il quinto motivo, il vizio di motivazione, in relazione alle specifiche doglianze evidenziate con memoria difensiva del 30 novembre 2011 su decisivi travisamenti della prova operati dalla sentenza di primo grado; invero, in tale memoria era stato puntualizzato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il verbale mendace attribuito al ricorrente fosse stato formato in assenza della legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s." (D'[OSCURATO:PERSONA]), mentre questa era presente e sottoscrisse l'atto, sicché quest'ultimo non poteva ritenersi falso; inoltre, erroneo è l'assunto per il quale il Rizzo aveva attestato la riferibilità del cantiere su cui era stato portato per il sopralluogo alla "[OSCURATO:PERSONA] sas" in assenza di qualsiasi documentazione esibita, laddove nella scheda 39 della GdF era presente in copia tutta la documentazione che risultava allegata al verbale stesso ed acquisita agli atti del procedimento; la prova del dolo del ricorrente si basava, poi, su un ordine cronologico errato tra i verbali di accertamento dell'esistenza di varie società ai fini dei rimborsi IVA, atteso che il verbale negativo fu formato in data successiva a quello relativo alla "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.", così non potendosi dimostrare che da quel momento in poi il Rizzo fu coinvolto nel meccanismo criminoso; infine, nella sentenza di primo grado era operata una irragionevole e immotivata disparità di trattamento tra la posizione del Rizzo e quella del suo superiore Giangrande, per il quale si ritenne assente l'elemento doloso, considerando che lo stesso fosse stato tratto in inganno, pur avendo egli maggior esperienza rispetto all'odierno ricorrente; su tali specifiche censure, idonee a disarticolare la motivazione della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi, limitandosi ad un richiamo per relationem al provvedimento del Tribunale, così inficiando insanabilmente la congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. I primi tre motivi di ricorso, che ruotano intorno al tema della rinuncia alla prescrizione sotto diversi aspetti, riconducibili alla forma in cui deve avvenire la rinuncia e ai modi tempi della deducibilità dell'invalidità di essa, vanno trattati congiuntamente. Le censure relative alla irritualità dell'operata rinuncia alla prescrizione sono fondate, ma la deduzione circa la rilevabilità di essa di ufficio, in ogni stato del giudizio, è infondata e conseguentemente il vizio di forma denunciato non può essere rilevato stante l'intempestività dell'eccezione. 1.1. Invero, risulta priva di contestazioni la circostanza che all'udienza del 10 gennaio 2008 il Rizzo, presente in udienza, ed assistito dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia avv.to Barletta, dichiarava attraverso il suddetto sostituto processuale di rinunciare alla prescrizione. Tale dichiarazione di rinuncia - non sottoscritta dall'imputato ed effettuata dal sostituto processuale, privo di procura speciale, per il rilascio della rinuncia- deve ritenersi irritualmente proposta. Va all'uopo, innanzitutto, richiamato il principio espresso dalle S.U. di questa Corte (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Rv. 248379) secondo cui la rinuncia alla prescrizione, in virtù del testuale dettato dell'art. 157, comma 7, cod. pen., così come novellato dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005 n. 251, richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti ( Sez. 1, n. 18391, 13/03/2007, dep. 15/05/2007, Cariglia, Rv. 236576; Sez. 5, n. 3548, 26/11/2009, dep. 27/01/2010, Collura, Rv. 245841; Sez. 3, n. 14331, 04/03/2010, dep. 15/04/2010, Cardinali, Rv. 246608). Tale atto deve, poi, rispettare taluni indispensabili requisiti di forma, atteso che non può essere considerata valida la rinuncia alla prescrizione manifestata dal solo difensore, poiché, la rinuncia alla prescrizione, non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 c.p.p., in quanto costituisce, dopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 157 c.p. nella parte in cui non prevedeva tale possibilità a favore dell'imputato, un diritto personalissimo dello stesso, che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato e non rientra, pertanto, nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 3 cod. proc. pen." (Sez. 1, n. 21666 del 14/12/2012, Gattuso, Rv 256076; Sez. 2, n. 23412 del 9.6.2005, Rv. 231879). 1.2. Nella fattispecie in esame, pertanto, la rinuncia alla prescrizione effettuata dal sostituto processuale privo di procura speciale e, comunque, effettuata da quest'ultimo nell'interesse dell'imputato, che, pur presente in udienza, non ha sottoscritto il verbale, si presenta invalida. 1.3. Tale invalidità non risulta, tuttavia, eccepita dal ricorrente nell'atto di appello dep. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma solo con la memoria del 30.11.2018 depositata dalla difesa per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Orbene,V1«codice penale, neantomeno, quello di rito, regolamentano le modalità della rinuncia alla prescrizione ed, in mancanza di norme specifiche, deve rilevarsi come la nullità della rinuncia stessa afferisca alla tutela degli interessi della parte rinunciante, sicchè deve essere tempestivamente eccepita nell'interesse della stessa. La mancata deduzione della nullità della rinuncia alla prescrizione, con apposito motivo di appello (essendosi tale nullità determinata in primo grado), rende tale vizio non più denunciabile, non potendo tale invalidità essere rilevata, per le ragioni dette, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in ogni stato e grado del giudizio. L'infondatezza della doglianza relativa al terzo motivo di ricorso rende, dunque, non più rilevabile la nullità dedotta. 2. Generico si presenta il quarto motivo di ricorso, con il quale l'imputato contesta la prova della sua responsabilità per il reato di corruzione fondata esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie predibattimentali dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], mai sottoposti al contraddittorio. In proposito, già la sentenza impugnata ha evidenziato la genericità delle deduzioni degli imputati circa l'inattendibilità delle dichiarazioni dei [OSCURATO:PERSONA] proposte senza alcun confronto con la sentenza di primo grado. Neppure in questa sede i ricorrenti si confrontano con la sentenza impugnata limitandosi a denunciare la mancanza di contraddittorio in relazione alle dichiarazioni rese dai predetti, laddove l'imputato ha prestato, invece, espresso consenso alla piena utilizzazione di tutti gli atti delle indagini preliminari prodotti dal P.M. Tali dichiarazioni, peraltro, non costituiscono unico elemento di prova a sostegno affermazione responsabilità dell'imputato essendovi in atti prove documentali acquisite da GdF con documentazioni INPS verbali di sopralluoghi presso la sede "Gestione immobiliare" senza riscontrarvi segni di attività imprenditoriale alcuna, documenti contraffatti a sostegno richieste rimborso IVA, e dichiarazioni dello stesso Rizzo che contraddicono quanto scritto nel verbale. 2.1. Le sentenze di merito hanno con compiutezza evidenziato le ragioni dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla dazione della somma di denaro di dieci milioni di lire versata al Rizzo, al fine per attestare falsamente l'esistenza in vita della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la sentenza di primo grado, da leggersi congiuntamente a quella di appello, convergendo nell'analisi e valutazione degli elementi acquisiti e, dunque, sulla responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], interrogato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarasse che su incarico del padre Giulio, in occasione della verifica alla società [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto i funzionari Iva in una località di [OSCURATO:PERSONA], accompagnandoli presso lo studio del padre in Carinaro; appena il Rizzo, aveva chiesto ove si trovasse D'[OSCURATO:PERSONA], legale rappr. della società, il dichiarante chiamato telefonicamente il padre Giulio per sapere cosa fare, su mandato del padre consegnava al Rizzo una busta di colore gallo contenente 10 milioni di lire. [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo di non coinvolgere il figlio, inizialmente dichiarava di aver consegnato lui stesso la busta al Rizzo davanti a una chiesa per poi ammettere che suo figlio su suo incarico aveva consegnato 10 milioni di lire al Rizzo. Le sentenze di merito hanno convergentemente e senza illogicità evidenziato come le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] si presentino sovrapponibili sul nucleo essenziale della vicenda corruttiva e risultino ulteriormente corroborate da quanto riferito sul punto da [OSCURATO:PERSONA], il quale pur essendo un teste solo de relato ha confermato di aver appreso dal padre della corruzione di alcuni funzionari dell'Ufficio IVA tra cui [OSCURATO:PERSONA]. Riscontro oggettivo alle dichiarazioni rese dai [OSCURATO:PERSONA] è stato poi ritenuto, senza incorrere all'uopo in vizi argomentativi il carattere e macroscopico delle falsità e delle omissioni contenute nel verbale di accertamento in vita della società "Gestione immobiliare" la cui entità è stata ritenuta tale da essere difficilmente spiegabile in altro modo, se non con il riferimento ad un'ipotesi di corruzione del funzionario. 3. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta, altresì, il quinto motivo di ricorso, circa la mancata considerazione nella sentenza impugnata delle circostanze dedotte nella memoria presentata in appello datata 30.11.2018 ed in primis quella secondo cui, in relazione al reato di falso contestato all'imputato, D'[OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, risulta aver sottoscritto il verbale di ispezione. Tale deduzione non si presenta decisiva per escludere il reato di cui al capo 26, atteso che la circostanza, secondo cui la D'Amore avrebbe effettivamente firmato il verbale ("l'ho incontrata in tarda mattinata che mi ha firmato il verbale, mi aveva descritto la sede della società...") non incide sulla condotta ascritta al Rizzo che è quella di aver attestato mendacemente l'esistenza in vita della società, di aver redatto il verbale alla presenza della D'Amore - in realtà assente -(come in sostanza confermato dallo stesso Rizzo nella memoria in questione, laddove evidenzia di "averla "incontrata" (la D'Amore) dopo l'accertamento") e l'esistenza di un cantiere della società, in realtà inesistente. Peraltro, il ricorrente non si confronta con quanto messo in risalto dalla sentenza impugnata, secondo cui è stato lui stesso a fornire in dibattimento una ricostruzione dell'accaduto del tutto difforme ed incompatibile, con quanto emergente dai verbali di accesso del 17 e 18 maggio 1999, con i quali aveva attestato l'esistenza in vita della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Le ulteriori censure sviluppate nel motivo di ricorso in esame, circa l'assenza di documentazione la riferibilità del cantiere su cui era stato portato per il sopralluogo alla "[OSCURATO:PERSONA] sas", ovvero l'inversione cronologica delle uniche due verifiche, ovvero alla difformità di trattamento con la posizione di [OSCURATO:PERSONA], non solo non si presentano in sé in grado di disarticolare la motivazione della sentenza di primo grado, ma sono inammissibili, perché, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alla categoria del vizio di motivazione ex art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, tendendo a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). 4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricor