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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38584/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 21/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 19/05/2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 55, comma 9, D. Igs. n. 231 del 2007.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo l'errata individuazione del ricorrente quale coautore del fatto contestato; il mancato riconoscimento della preclusione del precedente giudicato per il medesimo fatto; l'omessa valutazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile, perché in parte generico e in parte proposto per motivi non consentiti: la censura formulata in relazione all'individuazione del ricorrente non risulta proposta con l'atto di appello; le ulteriori censure sono del tutto generiche e reiterative degli analoghi motivi di impugnazione, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza che ha dato conto in dettaglio delle diversità dei fatti materiali oggetto di giudizio, che escludevano il ricorrere dell'impedimento del "ne bis in idem" (pagg. 2 e 3), ha messo in rilevo le circostanze dei singoli acquisti operati con la carte di credito, per importi consistenti, e la congruità della pena in relazione a tutti i profili fattuali e alla personalità dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 21/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 19/05/2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 55, comma 9, D. Igs. n. 231 del 2007. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo l'errata individuazione del ricorrente quale coautore del fatto contestato; il mancato riconoscimento della preclusione del precedente giudicato per il medesimo fatto; l'omessa valutazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile, perché in parte generico e in parte proposto per motivi non consentiti: la censura formulata in relazione all'individuazione del ricorrente non risulta proposta con l'atto di appello; le ulteriori censure sono del tutto generiche e reiterative degli analoghi motivi di impugnazione, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza che ha dato conto in dettaglio delle diversità dei fatti materiali oggetto di giudizio, che escludevano il ricorrere dell'impedimento del "ne bis in idem" (pagg. 2 e 3), ha messo in rilevo le circostanze dei singoli acquisti operati con la carte di credito, per importi consistenti, e la congruità della pena in relazione a tutti i profili fattuali e alla personalità dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38584/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris