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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 novembre 2024

Cassazione n. 32220/2024

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appresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciato su separato foglio materialmente congiunto al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 14; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - USUCAPIONE R.G.N. 6817/2022 C.C. 6/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Roma, al piazzale [OSCURATO:PERSONA] n. 10; -controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2; -altro controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5708/2021, pubblicata il 18 agosto 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dai ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA], in via pregiudiziale, che le intimate- controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi dell’intervenuto terzo creditore pignoratizio di porzione del bene oggetto della domanda di usucapione proposta dagli attuali ricorrenti) hanno – a mezzo del loro difensore nominato con apposita procura speciale – rinunciato, con il depositato controricorso, all’intervento spiegato dal loro dante causa in giudizio (e, quindi, implicitamente anche alle difese successive) con compensazione delle spese di lite, per avvenuto soddisfacimento dei loro diritti di credito, aggiungendo, altresì, di rinunciare agli effetti dell’eventuale sentenza della Corte di cassazione di non accoglimento del ricorso promosso dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento che ci occupa e, dunque, all’eventuale giudicato della sentenza impugnata della Corte di appello di Roma (appunto ove fosse rigettato il citato ricorso); CONSIDERATO che, pur in presenza della suddetta evenienza processuale, i ricorrenti, sia con l’istanza di decisione formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. (avanzata in conseguenza di formulazione di una sintetica proposta di definizione del giudizio), sia mediante la memoria depositata in applicazione dell’art. 380-bis.1 c.p.c., hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, sul presupposto che “non esiste alcun soggetto parte – o già parte del presente giudizio – che abbia interesse contrario all’accoglimento della domanda (di usucapione)” proposta dagli stessi (v. pag. 2 della memoria); RILEVATO d’ufficio che, in dipendenza del descritto sviluppo processuale, viene a porsi la questione della configurabilità o meno di una possibile sopravvenuta cessazione della materia del contendere, tenuto conto della menzionata rinuncia degli eredi del terzo creditore intervenuto nei gradi di merito e della non opposizione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di usucapione dei ricorrenti, dovendosi, di contro, valutare se, invece, persista un interesse dei ricorrenti stessi alla decisione sulla fondatezza o meno del ricorso (come dagli stessi sostenuto, avendo insistito per il suo accoglimento e sollecitando, peraltro, il collegio a rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza); P.Q.M.

Visto l’art. 384, comma 3, c.p.c., riserva la decisione, assegnando alle parti il termine di giorni sessanta, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio di cui sopra.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del 6 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciato su separato foglio materialmente congiunto al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 14; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - USUCAPIONE R.G.N. 6817/2022 C.C. 6/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Roma, al piazzale [OSCURATO:PERSONA] n. 10; -controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 2; -altro controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5708/2021, pubblicata il 18 agosto 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dai ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA], in via pregiudiziale, che le intimate- controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi dell’intervenuto terzo creditore pignoratizio di porzione del bene oggetto della domanda di usucapione proposta dagli attuali ricorrenti) hanno – a mezzo del loro difensore nominato con apposita procura speciale – rinunciato, con il depositato controricorso, all’intervento spiegato dal loro dante causa in giudizio (e, quindi, implicitamente anche alle difese successive) con compensazione delle spese di lite, per avvenuto soddisfacimento dei loro diritti di credito, aggiungendo, altresì, di rinunciare agli effetti dell’eventuale sentenza della Corte di cassazione di non accoglimento del ricorso promosso dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento che ci occupa e, dunque, all’eventuale giudicato della sentenza impugnata della Corte di appello di Roma (appunto ove fosse rigettato il citato ricorso); CONSIDERATO che, pur in presenza della suddetta evenienza processuale, i ricorrenti, sia con l’istanza di decisione formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. (avanzata in conseguenza di formulazione di una sintetica proposta di definizione del giudizio), sia mediante la memoria depositata in applicazione dell’art. 380-bis.1 c.p.c., hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, sul presupposto che “non esiste alcun soggetto parte – o già parte del presente giudizio – che abbia interesse contrario all’accoglimento della domanda (di usucapione)” proposta dagli stessi (v. pag. 2 della memoria); RILEVATO d’ufficio che, in dipendenza del descritto sviluppo processuale, viene a porsi la questione della configurabilità o meno di una possibile sopravvenuta cessazione della materia del contendere, tenuto conto della menzionata rinuncia degli eredi del terzo creditore intervenuto nei gradi di merito e della non opposizione del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di usucapione dei ricorrenti, dovendosi, di contro, valutare se, invece, persista un interesse dei ricorrenti stessi alla decisione sulla fondatezza o meno del ricorso (come dagli stessi sostenuto, avendo insistito per il suo accoglimento e sollecitando, peraltro, il collegio a rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza); P.Q.M. Visto l’art. 384, comma 3, c.p.c., riserva la decisione, assegnando alle parti il termine di giorni sessanta, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio di cui sopra. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del 6 novembre 2024. [OSCURATO:PERSONA]
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