CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Premesso che con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata al predetto con sentenza emessa dal medesimo Giudice in data 31 gennaio 2019, disponendo il ripristino della pena sostituita di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 940 di ammenda; Rilevato, al riguardo, che il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca in oggetto evidenziando che il condannato - dopo avere iniziato il lavoro di pubblica utilità presso la 'Fondazione la nuova famiglia di Cesenatico' - dal 7 giugno 2019 non si era più presentato presso l'ente affidatario, rendendosi irreperibile senza prendere contatti con l'UEPE e non avendo documentato alcun impedimento ostativo alla esecuzione della pena sostitutiva; Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già valutati, con motivazione congrua e non contraddittoria, dal giudice dell'esecuzione rispetto alle condizioni per la revoca della pena sostituita; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ennai