CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina del 29/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 29 ottobre 2021 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.630 cod. proc. pen., con riferimento alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa in data 29 ottobre 2015 (divenuta irrevocabile il giorno 7 febbraio 2018), con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 223, comma 1, in relazione all'art.216, comma 1 n.2 e comma 2, del R.d. 16 marzo 1942 n.267 per avere - nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Vittoria via [OSCURATO:PERSONA] n.106 e dichiarata fallita dal Tribunale di Ragusa con sentenza del 12 febbraio 2013 - sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili, nonché per avere omesso di consegnare alla curatela i libri e le scritture contabili in Vittoria in epoca prossima al 28 febbraio 2013. 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto la predetta istanza inammissibile escludendo la esistenza della dedotta inconciliabilità dei fatti accertati con la sopra citata sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa rispetto a quelli accertati con la sentenza del Tribunale di Ragusa del 9 novembre 2018 (irrevocabile il 25 marzo 2019) con la quale il Busacca era stato assolto dal reato di cui agli artt.237 e 216, comma 1 n.2, del R.d. 16 marzo 1942 n.267 per avere - nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa con sede in Vittoria via [OSCURATO:PERSONA] n.106, il cui stato di insolvenza è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Ragusa il 5 novembre 2012 - sottratto o distrutto il libri e le scritture contabili che ometteva di consegnare al commissario liquidatore, ín Vittoria in epoca prossima e successiva al 9 novembre 2012. Il Tribunale di Ragusa era giunto alla assoluzione dell'imputato ritenendo più che probabile che la mancata consegna delle scritture contabili da parte del Busacca fosse riconducibile non alla sua volontà, quanto piuttosto alla circostanza che - precedentemente alla messa in liquidazione, ma successivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa - un devastante incendio, nel marzo del 2013, aveva distrutto completamente i locali della medesima società siti in contrada [OSCURATO:PERSONA], ove venivano custodite anche le scritture contabili atteso che in quella sede insisteva l'ufficio contabilità. 1.2. Nell'ordinanza in epigrafe viene evidenziato che nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa del 29 ottobre 2015 (con la quale il Busacca è stato condannato per i fatti relativi alla [OSCURATO:SOCIETA].) era stato dato rilievo alla circostanza che il curatore fallimentare aveva confermato che l'imputato - benché sollecitato più volte - aveva omesso di consegnare le scritture contabili della società fallita per poi dichiarare che essi erano andati distrutti nell'incendio avvenuto in contrada [OSCURATO:PERSONA] dove erano custoditi. Al riguardo, però, il Giudice notava che il curatore fallimentare non aveva trovato le scritture presso la sede sociale e che il Busacca, al momento della apposizione dei sigilli avvenuta il 28 febbraio 2013, aveva dichiarato che esse si trovavano presso il consulente della società senza alcun riferimento alla loro conservazione in contrada [OSCURATO:PERSONA] che, comunque, non risultava da nessun elemento essere la sede di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e nemmeno il luogo dove venivano custodite. 1.3. Secondo la Corte di appello, quindi, si è di fronte ad una differente valutazione del fatto da parte del Giudice per le indagini preliminari e quindi non sussiste la dedotta inconciliabilità di cui all'art.630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. che riguarda, invece, la sussistenza di una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici sui quali si fondato le diverse sentenze. 1.4. Inoltre, la prova nuova rappresentata dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (moglie del Busacca) secondo la quale la sede operativa della [OSCURATO:SOCIETA]. si trovava in contrada [OSCURATO:PERSONA], ove erano anche conservate le scritture contabili, non è idonea a confutare le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, il quale come visto ha dato rilievo alla circostanza che il Busacca, in data 28 febbraio 2013, era stato sollecitato dal curatore alla consegna della documentazione (che egli aveva indicato trovarsi presso il consulente e non già in contrada [OSCURATO:PERSONA]), ma che non aveva mai adempiuto a tale richiesta. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. atti. cod. proc. pen. 3 i 2.1. Con il primo lamenta la incongruenza ed illogicità della motivazione con riferimento all'art.630, lett. c), cod. proc. pen. ; con il secondo censura l'ordinanza della Corte di appello per errata applicazione del citato art. 630 in relazione ai principio generale di tutela dell'interesse pubblico al raggiungimento di una giustizia sostanziale. Infine il ricorrente evidenzia la violazione dell'art.630 cod. proc. pen. con riferimento alla valenza costituzionale di strumento indispensabile alla riparazione dell'errore giudiziario del procedimento di revisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso (i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione) è palesemente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Secondo l'orientamento maggioritario, condiviso da questo Collegio, il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione. Per tale indirizzo, la norma dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si riferisce ad un'inconciliabilità di natura logica tra due decisioni, bensì all'accertamento dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza, che non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione irrevocabile. E' stato infatti chiarito che l'ipotesi della revisione dovuta al c.d. "conflitto teorico di giudicati", di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., è configurabile esclusivamente laddove vi sia una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto. Di conseguenza, per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti; mentre, ai fini che qui interessano, non si può parlare di contrasto di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni siano stati descritti, dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo, in maniera identica, e di essi sia stata data una differente valutazione giuridica, vale a dire del loro significato sia stata data una distinta interpretazione giuridica da parte dei diversi giudici. Deve, quindi, ribadirsi in questa sede che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano.Pertanto non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto (Sez. 4 - , Sentenza n. 46885 del 7/11/2019, Rv. 277902; Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269232). 3. L'applicazione al caso di specie dei richiamati principi di diritto porta ad evidenziare l'insindacabilità della valutazione effettuata dalla Corte di appello di Messina, circa l'insussistenza della condizione di inconciliabilità rilevante ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., tra le due sentenze sopra indicate. Invero, il contrasto nell'esito dei due richiamati giudizi non involge altrimenti la diversa ricostruzione dei termini dei fatti di reato, realizzato in fattispecie plurisoggettiva, ma la valutazione del fatto . Il ricorso risulta quindi palesemente infondato. La Corte distrettuale, con motivazione congrua e non contraddittoria, ha escluso la sussistenza di un contrasto tra giudicati rappresentati dalla sentenza di cui si chiedeva la revoca e la citata sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Ragusa, posto che le difformi valutazioni giuridiche operate nelle due diverse decisioni si basano sui distinti percorsi motivazionali. Come visto il Giudice per indagini preliminari (nel processo conclusosi con la condanna del Busacca) ha dato rilievo al fatto che l'odierno ricorrente - nonostante i vari solleciti rivoltigli dal curatore fallimentare alla consegna della documentazione - non aveva adempiuto a tale richiesta ed aveva dichiarato che le stesse si trovavano presso il consulente della societàie non già in contrada [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Quanto poi alla prova nuova rappresentata dalle dichiarazioni della moglie del ricorrente si osserva che la decisione impugnata risulta esente da vizi essendosi attenuta al condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di revisione, non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (Sez. 3, Sentenza n. 14547 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282987). &Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per í profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de