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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35314/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natft il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Pr'? [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di: - partecipazione, l'Ahmad con ruolo di capo ed organizzatore, ad associazione finalizzata dedita al traffico di migranti e alla commissione di reati di favoreggiamento della immigrazione clandestina, (capo A); - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione a diversi cittadini somali (capo B); - sequestro di persona, in relazione ad alcuni migranti (capo C).

Fatti accertati nel settembre 2016.

Con sentenza pronunciata in data 11 ottobre 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, pronunciata assoluzione dal capo C perché il fatto non sussiste, ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati ascritti ai capi A e B, condannandoli alla pena di anni sei di reclusione ed C 320.000 di multa - [OSCURATO:PERSONA] - e di anni quattro di reclusione ed C 220.000 di multa - [OSCURATO:PERSONA] -, oltre alle pene accessorie e all'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

Con sentenza pronunciata in data 15 settembre 2020 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato l'espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conferma nel resto.

2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, con distinti atti, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza del sodalizio di cui al capo A, punto della decisione che era stato impugnato con l'atto di appello.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine al capo B. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in relazione all'omessa traduzione della citazione per il giudizio di appello in lingua nota all'imputatq, con conseguente nullità del giudizio di appello.L'eccezione era stata proposta, ma respinta dal secondo giudice sul rilievo che l'imputata non era reperibile e quindi non era necessaria la traduzione della citazione.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine alla partecipazione dell'imputata al sodalizio di cui al capo A. La conoscenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la presenza, in unica occasione, all'interno di immobile sito in Padova erano elementi insufficienti a fondare l'accertamento di una condotta partecipativa.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, non vi era alcun elemento significativo della consapevolezza e volontà di contribuire alla realizzazione del programma criminoso.

Con il terzo motivo viene denunciata la assenza di motivazione della condanna in ordine al reato ascritto al capo B. Era stato accertato che gli imputati avevano avuto contatti con i migranti di origine somala solo dopo che gli stessi erano entrati nel territorio nazionale e, precisamente, erano stati ospitati al centro di accoglienza in Bologna.

Tale circostanza era stata ammessa dall'imputata e riferita anche da testimoni ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Con i motivi quarto e quinto viene denunciata la violazione dell'art. 12 comma 3, lettera Ai d.lvo n. 286/1998 - quanto al numero degli immigrati, trattandosi di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina ,,2%e di difetto di motivazione del giudizio sull'aggravante del fine di profitto, circostanza negata dalla teste [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA].

1. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza del sodalizio di cui al capo A, ma la deduzione è formulata in termini del tutto generici, non risultando specificati né "gli errori ... le gravi omissioni" della sentenza di primo grado sui quali il secondo giudice non si sarebbe espresso, né gli "elementi in fatto" che sarebbero stati erroneamente valutati nel giudizio sul reato associativo.2.

Anche con riguardo alla condanna per il capo B, la censura motivazionale di cui al secondo motivo è generica, non risultando indicati gli elementi probatori che sarebbero stati oggetto di una valutazione in violazione delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. né gli errori che il secondo giudice avrebbe ripetuto, nonostante le censure della difesa. [OSCURATO:PERSONA].

3. Quanto alla traduzione della citazione di appello in lingua nota all'imputata, il primo motivo dì ricorso è manifestamente infondato.

La giurisprudenza ha precisato che l'obbligo di traduzione dell'atto introduttivo del giudizio di appello non opera dato che la contestazione dell'accusa è stata già oggetto di contraddittorio mentre la citazione in appello contiene unicamente l'avviso dell'udienza che, nel caso in esame, è stato notificato mediante consegna al difensore di fiducia, presso il cui studio l'imputata aveva eletto domicilio (Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, B, Rv. 261218; Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860; Sez. 6, n. 46967 del 04/11/2021, KHAN, Rv. 282388).

4. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto dì motivazione del giudizio in ordine alla partecipazione dell'imputata al sodalizio di cui al capo A. Il motivo è generico e ha contenuto di merito.

La difesa propone censure attinenti di merito della decisione, assumendola riconosciuta limitata partecipazione dell'imputata era significativa, al più, di concorsi) nei singoli reati fine, ma non anche di un contributo al consolidamento del sodalizio né dell'assunzione di un effettivo vincolo associativo.

Si tratta di valutazioni di merito che sollecitano il collegio ad un nuovo giudizio sulla responsabilità, estraneo ai limiti del sindacato motivazionale consentito in sede di legittimità.

5. Con i motivi terzo, quarto e quinto vengono proposte censure motivazionali che riguardano la condanna per il capo B e l'applicazione delle relative circostanze aggravanti.

Da una parte, viene dedotto che non vi sarebbero prove di una condotta, riferibile all'imputata, di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina in altri Stati europei dei cittadini somali ospitati nel centro di accoglienza temporanea di Bologna, e, dall'altra, che l'aggravante del numero degli immigrati superiore a cinque non riguardava le condotte di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina e che, comunque, non vi era prova che l'imputata avesse ricevuto un compenso per l'attività svolta.

Il terzo motivo di ricorso è generico ed ha contenuto dì merito.

Viene riproposto il testo del secondo motivo di appello senza alcun confronto con le specifiche deduzioni con le quali il secondo giudice vi ha dato risposta.

Il quarto motivo dì ricorso è manifestamente infondato.

Le sentenze di merito hanno accertato che l'imputata aveva favorito l'ingresso, in violazione della normativa, di cittadini stranieri in altro Stato, fatto ritenuto aggravato dall'aver favorito la permanenza illegale in Italia di almeno cinque stranieri.

Il motivo denuncia violazione della norma penale, che non configura la circostanza aggravante del numero dei migranti in relazione alla condotta di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina.

L'aggravante è stata ritenuta in relazione alla condotta di favoreggiamento della permanenza illegale dei migranti, che, in attesa dell'emigrazione in altro Stato europeo, venivano ospitati in un immobile di Padova.

La censura in diritto proposta dalla difesa non è dunque pertinente al giudizio operato dalla sentenza impugnata.

Il quinto motivo è generico.

La difesa propone censura motivazionale riportando il testo del quarto motivo di appello, senza confrontarsi con la specifica risposta data dalla Corte di appello che ha valorizzato le deposizioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natft il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Pr'? [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di: - partecipazione, l'Ahmad con ruolo di capo ed organizzatore, ad associazione finalizzata dedita al traffico di migranti e alla commissione di reati di favoreggiamento della immigrazione clandestina, (capo A); - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione a diversi cittadini somali (capo B); - sequestro di persona, in relazione ad alcuni migranti (capo C). Fatti accertati nel settembre 2016. Con sentenza pronunciata in data 11 ottobre 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, pronunciata assoluzione dal capo C perché il fatto non sussiste, ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati ascritti ai capi A e B, condannandoli alla pena di anni sei di reclusione ed C 320.000 di multa - [OSCURATO:PERSONA] - e di anni quattro di reclusione ed C 220.000 di multa - [OSCURATO:PERSONA] -, oltre alle pene accessorie e all'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Con sentenza pronunciata in data 15 settembre 2020 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato l'espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conferma nel resto. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, con distinti atti, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza del sodalizio di cui al capo A, punto della decisione che era stato impugnato con l'atto di appello. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine al capo B. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in relazione all'omessa traduzione della citazione per il giudizio di appello in lingua nota all'imputatq, con conseguente nullità del giudizio di appello.L'eccezione era stata proposta, ma respinta dal secondo giudice sul rilievo che l'imputata non era reperibile e quindi non era necessaria la traduzione della citazione. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine alla partecipazione dell'imputata al sodalizio di cui al capo A. La conoscenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e la presenza, in unica occasione, all'interno di immobile sito in Padova erano elementi insufficienti a fondare l'accertamento di una condotta partecipativa. Quanto all'elemento soggettivo del reato, non vi era alcun elemento significativo della consapevolezza e volontà di contribuire alla realizzazione del programma criminoso. Con il terzo motivo viene denunciata la assenza di motivazione della condanna in ordine al reato ascritto al capo B. Era stato accertato che gli imputati avevano avuto contatti con i migranti di origine somala solo dopo che gli stessi erano entrati nel territorio nazionale e, precisamente, erano stati ospitati al centro di accoglienza in Bologna. Tale circostanza era stata ammessa dall'imputata e riferita anche da testimoni ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Con i motivi quarto e quinto viene denunciata la violazione dell'art. 12 comma 3, lettera Ai d.lvo n. 286/1998 - quanto al numero degli immigrati, trattandosi di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina ,,2%e di difetto di motivazione del giudizio sull'aggravante del fine di profitto, circostanza negata dalla teste [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza del sodalizio di cui al capo A, ma la deduzione è formulata in termini del tutto generici, non risultando specificati né "gli errori ... le gravi omissioni" della sentenza di primo grado sui quali il secondo giudice non si sarebbe espresso, né gli "elementi in fatto" che sarebbero stati erroneamente valutati nel giudizio sul reato associativo.2. Anche con riguardo alla condanna per il capo B, la censura motivazionale di cui al secondo motivo è generica, non risultando indicati gli elementi probatori che sarebbero stati oggetto di una valutazione in violazione delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. né gli errori che il secondo giudice avrebbe ripetuto, nonostante le censure della difesa. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quanto alla traduzione della citazione di appello in lingua nota all'imputata, il primo motivo dì ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza ha precisato che l'obbligo di traduzione dell'atto introduttivo del giudizio di appello non opera dato che la contestazione dell'accusa è stata già oggetto di contraddittorio mentre la citazione in appello contiene unicamente l'avviso dell'udienza che, nel caso in esame, è stato notificato mediante consegna al difensore di fiducia, presso il cui studio l'imputata aveva eletto domicilio (Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, B, Rv. 261218; Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Ramadan, Rv. 271860; Sez. 6, n. 46967 del 04/11/2021, KHAN, Rv. 282388). 4. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto dì motivazione del giudizio in ordine alla partecipazione dell'imputata al sodalizio di cui al capo A. Il motivo è generico e ha contenuto di merito. La difesa propone censure attinenti di merito della decisione, assumendola riconosciuta limitata partecipazione dell'imputata era significativa, al più, di concorsi) nei singoli reati fine, ma non anche di un contributo al consolidamento del sodalizio né dell'assunzione di un effettivo vincolo associativo. Si tratta di valutazioni di merito che sollecitano il collegio ad un nuovo giudizio sulla responsabilità, estraneo ai limiti del sindacato motivazionale consentito in sede di legittimità. 5. Con i motivi terzo, quarto e quinto vengono proposte censure motivazionali che riguardano la condanna per il capo B e l'applicazione delle relative circostanze aggravanti. Da una parte, viene dedotto che non vi sarebbero prove di una condotta, riferibile all'imputata, di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina in altri Stati europei dei cittadini somali ospitati nel centro di accoglienza temporanea di Bologna, e, dall'altra, che l'aggravante del numero degli immigrati superiore a cinque non riguardava le condotte di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina e che, comunque, non vi era prova che l'imputata avesse ricevuto un compenso per l'attività svolta. Il terzo motivo di ricorso è generico ed ha contenuto dì merito. Viene riproposto il testo del secondo motivo di appello senza alcun confronto con le specifiche deduzioni con le quali il secondo giudice vi ha dato risposta. Il quarto motivo dì ricorso è manifestamente infondato. Le sentenze di merito hanno accertato che l'imputata aveva favorito l'ingresso, in violazione della normativa, di cittadini stranieri in altro Stato, fatto ritenuto aggravato dall'aver favorito la permanenza illegale in Italia di almeno cinque stranieri. Il motivo denuncia violazione della norma penale, che non configura la circostanza aggravante del numero dei migranti in relazione alla condotta di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina. L'aggravante è stata ritenuta in relazione alla condotta di favoreggiamento della permanenza illegale dei migranti, che, in attesa dell'emigrazione in altro Stato europeo, venivano ospitati in un immobile di Padova. La censura in diritto proposta dalla difesa non è dunque pertinente al giudizio operato dalla sentenza impugnata. Il quinto motivo è generico. La difesa propone censura motivazionale riportando il testo del quarto motivo di appello, senza confrontarsi con la specifica risposta data dalla Corte di appello che ha valorizzato le deposizioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d
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