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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 04516/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO€113-te-a3A44.0-63- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha proposto ricorso per cassazione contro la ordinanza di rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione ex art. 314, cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto oltre il termine di cui all'art. 585 co. 1 lett. a) e co. 2 lett. a), cod. proc. pen., atteso che lo stesso è stato depositato in data 21.10.2024, a fronte di una notifica dell'ordinanza impugnata avvenuta in data 12.9.2024, come da attestazione di avvenuta consegna sulla casella di posta certificata.

3. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", siccome previsto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 4.000,00, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte costituzionale sentenza 13 giugno 2000, n. 186).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO€113-te-a3A44.0-63- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha proposto ricorso per cassazione contro la ordinanza di rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione ex art. 314, cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto oltre il termine di cui all'art. 585 co. 1 lett. a) e co. 2 lett. a), cod. proc. pen., atteso che lo stesso è stato depositato in data 21.10.2024, a fronte di una notifica dell'ordinanza impugnata avvenuta in data 12.9.2024, come da attestazione di avvenuta consegna sulla casella di posta certificata. 3. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", siccome previsto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 4.000,00, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte costituzionale sentenza 13 giugno 2000, n. 186). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 04516/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris