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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03207/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avezzano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto agli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in Avezzano, non facendo rientro nella propria abitazione entro le ore 21,00, fatto cOmmesso in Avezzano il 30 novembre 2013.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità.

Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato contestato.

3. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato ammissibile e quindi assegnato alla Prima sezione per la trattazione.

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte di appello ha preso in esame le deduzioni difensive, in particolare quella relativa al fatto di dover essersi recato in ospedale ove era ricoverato il padre e ha sul punto rilevato l'assenza di alcuna prova del fatto dedotto, aggiungendo che in ogni caso, anche se ciò fosse provato, non avrebbe incidenza sull'affermazione della sussistenza del fatto e della responsabilità, atteso che non v'era alcuna impellente necessità di accorrere dal padre, che era ricoverato da tempo e non versava in quel momento in situazione particolarmente critica.

Ha pure preso in considerazione l'altro argomento difensivo, circa un semplice ritardo nel rincasare con immediata chiamata telefonica ai Carabinieri per la segnalazione del ritardo stesso, e ha osservato, con argomentazione logica, che una tale circostanza avrebbe potuto essere segnalata nell'immediatezza e che ciò avrebbe evitato l'impossibilità di un positivo riscontro che non v'è stato.

Si può ora osservare che tale ulteriore argomento difensivo, una volta che la Corte territoriale ha dimostrato con adeguata motivazione l'insussistenza della ragione del ritardo nel fare rientro a casa (l'asserita visita al padre ricoverato in ospedale), perde di ogni consistenza perché strettamente connesso alla circostanza giustificativa del ritardo, dimostratasi appunto inesistente.Né può dirsi che la Corte non abbia preso in esame la doglianza in punto di elemento soggettivo del reato, perché gli argomenti spesi in motivazione attestano, oltre che la sussistenza del fatto, anche il profilo soggettivo di responsabilità.

5. Il ricorso deve essere allora dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Ilori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avezzano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto agli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in Avezzano, non facendo rientro nella propria abitazione entro le ore 21,00, fatto cOmmesso in Avezzano il 30 novembre 2013. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato contestato. 3. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato ammissibile e quindi assegnato alla Prima sezione per la trattazione. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha preso in esame le deduzioni difensive, in particolare quella relativa al fatto di dover essersi recato in ospedale ove era ricoverato il padre e ha sul punto rilevato l'assenza di alcuna prova del fatto dedotto, aggiungendo che in ogni caso, anche se ciò fosse provato, non avrebbe incidenza sull'affermazione della sussistenza del fatto e della responsabilità, atteso che non v'era alcuna impellente necessità di accorrere dal padre, che era ricoverato da tempo e non versava in quel momento in situazione particolarmente critica. Ha pure preso in considerazione l'altro argomento difensivo, circa un semplice ritardo nel rincasare con immediata chiamata telefonica ai Carabinieri per la segnalazione del ritardo stesso, e ha osservato, con argomentazione logica, che una tale circostanza avrebbe potuto essere segnalata nell'immediatezza e che ciò avrebbe evitato l'impossibilità di un positivo riscontro che non v'è stato. Si può ora osservare che tale ulteriore argomento difensivo, una volta che la Corte territoriale ha dimostrato con adeguata motivazione l'insussistenza della ragione del ritardo nel fare rientro a casa (l'asserita visita al padre ricoverato in ospedale), perde di ogni consistenza perché strettamente connesso alla circostanza giustificativa del ritardo, dimostratasi appunto inesistente.Né può dirsi che la Corte non abbia preso in esame la doglianza in punto di elemento soggettivo del reato, perché gli argomenti spesi in motivazione attestano, oltre che la sussistenza del fatto, anche il profilo soggettivo di responsabilità. 5. Il ricorso deve essere allora dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Ilori
Sentenza Cassazione n. 03207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris