CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 22390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 783/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E INDENNITA’BUONUSCITA, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 372/2017 depositata il 26/06/2017. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – indennità buonuscita - base di calcolo – prescrizione –art. 20 d.P.R. 1032/1973 R.G.N. 783/2018 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. con sentenza n. 372/2017 la Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione del locale Tribunale, respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, dell’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere il pagamento di euro 122.801,23 a titolo di “residuo indennità buonuscita” oltre ad euro 38.631,22 a titolo di interessi al 30/9/2015 ed ulteriori interessi da tale data al saldo; 2. il Pecoraro, dirigente superiore della Regione Sicilia, in quiescenza dal 1° ottobre 2001 ma in precedenza posto in aspettativa senza assegni a seguito dell’assunzione dell’incarico di Direttore Generale dapprima dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo e quindi dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Palermo, avendo acquisito il diritto a percepire l’indennità di buonuscita prevista dall’art. 7, comma 2, n. 5 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, aveva lamentato che nell’ultimo provvedimento di liquidazione del 18 ottobre 2007, nella base di calcolo, non era stato tenuto conto del maggior trattamento retributivo goduto in forza delle svolte funzioni di Direttore generale e ciò in violazione dell’art. 3 bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992; 3. il Tribunale aveva accolto la domanda condannando parte convenuta al pagamento in favore del Pecoraro della somma di euro 122.801,23 a titolo di residuo ancora dovuto della indennità di buonuscita ed escludendo che fosse maturata la prescrizione per avere il ricorrente legittimamente formulato la domanda nei termini prescrizionali di cinque anni decorrenti dal decreto di liquidazione del dirigente del servizio del 18/10/2007 cui andava attribuita natura di riconoscimento del debito; 4. decidendo sull’impugnazione delle Amministrazioni, la Corte d’appello riteneva, invece, che il diritto alla corretta liquidazione della buonuscita fosse azionabile già dal momento della cessazione del rapporto (1/10/2001), che irrilevante fosse la successiva elaborazione dei conteggi da parte della Regione Siciliana, che anche a voler far decorrere tale dies a quo da detta elaborazione, nella specie, il cri terio determinativo era già stato esplicitato nel mese di luglio 2002, quando era stato comunicato al Pecoraro il primo decreto di liquidazione; riteneva, pertanto, che il diritto fosse prescritto non risultando atti interruttivi prima della richiesta del 19/5/2011; escludeva che il DDG del 18/10/2007 potesse avere natura di riconoscimento del debito rilevando che con tale decreto era stata esitata l’istanza dell’interessato del R.G.N. 783/2018 Pag.24/9/2004 con la quale il Pecoraro aveva contestato la sola base di calcolo del trattamento pensionistico (senza alcuna menzione dell’indennità di buonuscita e senza alcuna richiesta di adeguamento di quest’ultima); riteneva che non potesse riconoscersi effetto interruttivo al giudizio pensionistico conclusosi con la sentenza della Corte dei Conti n. 145/A/2005 che aveva riguardato solo il computo della pensione; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; 6. le Amministrazioni regionali hanno resistito con controricorso; 7. il Pecoraro ha depositato memoria. Consideratoche: 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; censura la sentenza impugnata per l’errata individuazione del dies a quo per l prescrizione; sostiene che tale dies a quo andava individuato nella data del provvedimento “definitivo e a saldo” della Regione del 18 ottobre 2007; 2. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 nonché degli artt. 2944 e 1362 cod. civ.; censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto che la richiesta di determinazione del corretto trattamento pensionistico valesse anche quale atto interruttivo per l’indennità di buonuscita e per non aver considerato l ’ avvenuto riconoscimento del debito da parte della Regione oggetto della D.D.S. n. 8602 del 18 ottobre 2007; 3. il primo motivo è infondato; si osserva che nella specie si discute dell’indennità di buonuscita prevista dalla legge regionale Sicilia 23 febbraio 1962, n. 2; tale legge, all’art. 36, prevede espressamente che: «Per tutto quanto non è previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale civile dell’Amministrazione dello Stato»; anche, dunque, con riguardo all’indennità di buonuscita del personale regionale, gravante (al pari del trattamento pensionistico) sul Fondo pensioni Sicilia, istituito con al l.r. 14 maggio 2009, n. 6, si applica la previsione del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 20, comma 2, a termine della quale: «Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla R.G.N. 783/2018 Pag.data in cui è sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all’indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione»; quanto al dies a quo del termine di prescrizione del diritto all ’ indennità di buonuscita il Giudice amministrativo, dopo un primo orientamento che loindividuava nella data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5870; Cons. Stato, VI, 19 marzo 2012, n. 1526; Cons. Stato, VI, 14 novembre 2014, n. 5598, citale dal ricorrente nella memoria), hasuccessivamente affermato che, invece, rileva la data di cessazione del servizio (cfr. Cons. Stato, VI, 10 agosto 2018, n. 4898; Cons. Stato, VI, 24 aprile 2017, n. 1887; v. già Cons. Stato, VI, 9 dicembre 2008, n. 6099; Cons. Stato, VI, 22 settembre 2008, n. 4548, Cons. Stato, VI, 25 maggio 2005, n. 2653; Cons. Stato, VI, 22/09/2008, n. 4548); la decorrenza del termine dalla cessazione del rapporto è certamente più aderente al dato normativo atteso che, dal combinato disposto degli artt. 1 comma 1, e 20, comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973, emerge che il dies a quodel termine di prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita coincide con il dato fattuale della cessazione del servizio, a partire dal quale il dipendente è posto in condizione di assumere ogni iniziativa per poter beneficiare del trattamento indennitario di fine rapporto; l’inerzia del dipendente ad esercitare il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita può trovare giustificazione nel solo limite del decorso dei termini stabiliti dall’art. 26, d.P.R. n. 1032 del 1973 e successive modifiche introdotte dall’art. 7, l. n. 75 del 1980 per l’effettiva corresponsione dell’indennità di buonuscita che, nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento dei limiti d’età, sono di 15 giorni per l’amministrazione, quanto alla trasmissione del progetto di liquidazione corredato dalla copia dello stato di servizio e di 90 per l’ente previdenziale ai fini dell’erogazione del trattamento di fine rapporto; in presenza del chiaro contenuto prescrittivo delle disposizioni richiamate non emerge una situazione impeditiva all’esercizio del diritto con riflesso, secondo quanto stabilito dall’art. 2935 cod. civ., sull’inizio del decorso della prescrizione; quest’ultima, quindi, non può che decorrere dal momento in cui il diritto è sorto in base alla disciplina che regola il rapporto che, per la sua natura pubblicistica, resta sottratta ad ogni potere di disponibilità delle parti; nello specifico è, dunque, la cessazione del rapporto (avvenuta il 1° ottobre 2001, data di cancellazione del Pecoraro dai ruoli regionali) a segnare il momento di maturazione del diritto cui corrisponde una obbligazione unica e non frazionabile; è da tale momento che il diritto è entrato a far parte della sfera patrimoniale del dipendente, che è stato pertanto in condizione di esercitare ogni azione per la sua soddisfazione nella misura prevista dalla disciplina di settore, a nulla rilevando la R.G.N. 783/2018 Pag.successiva attività dell’Amministrazione di elaborazione dei conteggi (si veda anche Cass. 28 giugno 2004, n. 11995 che, pur con riguardo alla diversa situazione del personaleautoferrotranviario, ha affermato il medesimo principio evidenziando che l a prescrizione quinquennale del credito relativo all’indennità di buonuscita inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, che segna il momento di maturazione del diritto senza che rilevi il fatto che solo successivamente, con la elaborazione dei conteggi di liquidazione, il dipendente venga a conoscenza dell’esatto ammontare della buonuscita; in senso conforme anche Cass. 19 agosto 2004, n. 16248); peraltro, nello specifico, per quanto si evince dalla sentenza impugnata, la prescrizione era maturata anche tenendo conto del primo decreto di liquidazione di cui al DDG del 17/7/2002 (che esplicitava chiaramente i criteri di calcolo) essendo stata la richiesta del Pecoraro di rideterminazione della base di calcolo formulata solo in data 19/4/2011; 4. il secondo motivo è inammissibile; si contrappone all’interpretazione del DDG n. 8602 del 13/10/2007 (ritenuto dalla Corte d’appello relativoad altra istanza del Pecoraro, estranea all ’oggetto del presente giudizio, ed afferente al mero trattamento pensionistico e non anche all’indennità di buonuscita) unapropria diversa lettura dello stesso, ma tale operazione è inammissibile in sede di legittimità; né sono denunciati i criteri interpretativi eventualmente violati dalla Corte territoriale; 5. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 6. il diverso esito dei giudizi di merito e l’esistenza di alcune pronunce del Giudice amministrativo favorevoli alla tesi del ricorrente consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; 7. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterior