CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Rilevato che il primo motivo di ricorso - che deduce un travisamento della prova "per omissione" per non avere la Corte di appello considerato che risultano assegnatari dell'alloggio l'imputato e la moglie - è inammissibile sia perché inedito sia perché inerente a un dato non decisivo (la corresponsabilità della moglie non escluderebbe quella del marito) sia perché generico (non si confronta con il dato probatorio emerso nel giudizio per cui è stata la moglie, nella immediatezza dell'accertamento, ad indicare nel marito il responsabile dell'allaccio abusivo); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alterativa rilettura delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],Pall [OSCURATO:PERSONA]