CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino il 3/12/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore di parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA] ; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 3/12/2021 la Corte d'Appello di Torino, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], riformava la sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli in data 7/6/2019 che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di truffa loro ascritto in concorso ed accertata la penale responsabilità del Privitera a fini civilistici, lo condannava al risarcimento del danno in favore della parte civile ( dichiarava inammissibile l'appello avverso la coimputata [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta morte del reo). 2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale, con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. e) e c) c.p.p., la violazione dell'art. 603 co. 3 bis c.p.p., non avendo la Corte territoriale proceduto alla rinnovazione istruttoria, mediante ri - assunzione della prova dichiarativa, ovvero la deposizione del teste Berri, ritenuta decisiva. Deduce il ricorrente che la decisione di appello, contrariamente a quanto si legge nella motivazione, non è fondata su prove documentali, "totalmente trascurate dal primo giudice ", ma sulle dichiarazioni relative alle caratteristiche del bene, rese dal Privitera e dalla [OSCURATO:PERSONA] poi trasfuse nei documenti ed in particolare nell' inserzione pubblicitaria relativa alla vendita della casa pertanto, il giudice di appello, avrebbe dovuto necessariamente procedere ad assumere nuovamente la prova orale, in particolare il teste Berri, le cui dichiarazioni hanno consentito di riferire la truffa all'imputato. 3.Con il secondo motivo il ricorrente rileva il vizio di motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p). Il giudice d'appello non avrebbe assolto all'onere di motivazione rafforzata, non avendo esplicitato puntualmente le ragioni delle difformi conclusioni assunte rispetto al giudice di primo grado, tenuto conto non solo delle considerazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, ma anche dei contributi e delle deduzioni difensive avanzate in sede di appello. 4. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) cp.p.), in relazione agli artt. 1490 co.1, cod. civ. e 110 , 640 c.p. Osserva che non essendo egli il venditore del bene, il giudice di appello non avrebbe dovuto condannarlo a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1490 cod, civ., per i vizi della cosa venduta, e comunque non è provato che egli abbia concorso, con la [OSCURATO:PERSONA], alla vendita della cosa. Considerato in diritto 1.11 ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. 1.1.Questa Corte ha statuito che non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (Sez. 5, n. 53210/2018, Rv. 275133; Sez. 5, n. 33272/2017, Rv. 270471; Sez. 6, n. 27163/2022, Rv. 283631). 2.Nello specifico, la Corte d'Appello di Torino, pur consapevole dell'orientamento espresso da questa Corte a Sezioni Unite circa l'obbligo di procedere alla rinnovazione istruttoria mediante assunzione di prova dichiarativa, ritenuta decisiva, nell'ipotesi di ribaltamento di assolutorio, sia pure ai soli fini civilistici (S.U. 22065/2021), ha bene evidenziato che l'overtAing decisorio, è stato determinato dal diverso apprezzamento di elementi probatori di natura documentale erroneamente svalutati o trascurati dal primo giudice. In particolare il giudice di appello ha considerato il tenore dell'annuncio pubblicitario in cui si rappresentava che l'immobile offerto in vendita, era stato appena ristrutturato; il contratto di compravendita nel quale si attestava che l'immobile era dotato di impianto fognante funzionante e la fattura prodotta dalla parte civile che attestava lo svolgimento, da parte dell'ignaro acquirente, dei lavori di straordinaria manutenzione indispensabili per l'utilizzo dell'immobile. 3.Quanto poi alla deposizione del teste Berri, è vero, le sue dichiarazioni hanno consentito di ricondurre la vendita del bene viziato ( e quindi la truffa ) anche al Privitera, il teste, infatti, ha riferito che questi partecipò a tutta la trattativa, ma rispetto a tale prova non si poneva alcun obbligo di rinnovazione essendo il contenuto della deposizione, incontestato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, infatti, che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 2, n. 5231/2018, Rv. 276050; Sez. 1, n. 12928/2018, Rv. 276318). 4. Alla luce di tale considerazione, deve ritenersi manifestamente infondato anche il terzo motivi di ricorso. La truffa contrattuale si ravvisa tutte le volte che uno dei contraenti pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto, (Sez. 2, n. 32859/2012, Rv. 253660 ; Sez. 2, n. 28703/2013, Rv.256348), circostanza puntualmente riscontrata nel caso di specie. Infatti, il silenzio maliziosamente serbato da Privitera che partecipò a tutte le fasi della vendita, su alcune circostanze che aveva il dovere giuridico di far conoscere, integra l'elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato. E in applicazione di questo principio è stato ritenuto correttamente configurato il reato di truffa, essendo la fattispecie in esame integrata, proprio nella fase di conclusione del contratto che ha determinato per l'imputato un ingiusto profitto con altrui danno. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonchè la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.070,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.070,00 oltre accessori di legge rado processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.070,00 oltre accessori di legge Roma, 28 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il p ente Lucia A