CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06701/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo di un profilo disatteso in sentenza con motivazione congrua e completa; rilevato, infatti, che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, per la durata dell'allontanamento dalla struttura ove era sottoposto a detenzione domiciliare (dal 24 ottobre al 7 novembre 2020), indicativa dell'intensità del dolo e della gravità dell'offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente