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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 19716/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAI dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati g:i atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto depositato il 14 ottobre 2022/ quando per contro il relativo termine di impugnazione scadeva il 25 settembre 2022 (decisione assunta il 28 aprile 2022 con termine per il deposito a tutto il 10 luglio 2022, puntualmente rispettato, e conseguente decorrenza del dies a quo in data 11 luglio 2022) rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/3/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAI dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati g:i atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto depositato il 14 ottobre 2022/ quando per contro il relativo termine di impugnazione scadeva il 25 settembre 2022 (decisione assunta il 28 aprile 2022 con termine per il deposito a tutto il 10 luglio 2022, puntualmente rispettato, e conseguente decorrenza del dies a quo in data 11 luglio 2022) rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20
Sentenza Cassazione n. 19716/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris