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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 14227/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14588-2016 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale mandataria, per essa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elegge domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/a. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore il commissario liquidatore, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con i l qual e elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] de’ Blasi n.5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], e per essa la mandataria doValue S.p.A., con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. –intervenuta – avverso il decreto n. 1905/2016 del 10/05/2016 emesso dal TRIBUNALE di BOLOGNA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale mandataria, per essa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), si insinuava nel passivo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di euro 8.010.518,95, in sede chirografaria, pari al saldo del conto corrente affidato stipulato con la allora [OSCURATO:SOCIETA]. nel 1999 dall’associazione temporanea di imprese costituita nel 1997 tra l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il CER ela [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Il commissario liquidatore non ammetteva il credito “in quanto non dovuto e comunque non provato”.

Haproposto opposizione ex art. 98 l. fall. [OSCURATO:SOCIETA]., producendo ulteriore documentazione, ed il Tribunale di B ologna , nella resistenza della l.c.a., ha rigettato l’opposizione, confermando la decisione res a dal commissario liquidatore.

3. Il Tribunale ha rilevato, per quanto, qui ancora di interesse, che la prima eccezione sollevata dalla l.c.a. -in ordine alla circostanza che il conto corrente posto alla base della domanda di insinuazione non fosse cointestato, bensì stipulato dalla sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – era invero fondata, posto che dall’esame della documentazione prodotta era emersa la circostanza secondo cui il contratto di conto corrente, sebbene recante nell’intestazione le denominazioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., del CER e della CE.vi.p., risultava sottoscritto tuttavia unicamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ha altresì osservato che dalla documentazione versata in atti era emerso che, con scrittura notarile autenticata del 31.1.1997, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il CER avevano ampliato l’associazione temporanea di imprese tra di essi esistente, estendendola anche alla CE.vi.p., al fine di assumere in appalto le opere di edificazione di un complesso edilizio sito in Trigoria, e contestualmente avevano conferito mandato collettivo speciale all’[OSCURATO:PERSONA], quale impresa capogruppo, per stipulare tutti gli atti necessari per l’appalto e l’esecuzione dei lavori e per riscuotere le somme dovute all’ATI; ha altresì evidenziato che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimi tà, in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all’impresa mandataria ovvero “capogruppo”, esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici; ha dunque concluso nel senso che, in applicazione dei sopra ricordati principi, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avesse il potere di stipulare il contratto di conto corrente –che esulava dal rapporto di appalto intercorrente con la stazione appaltante –anche in nome e per conto di CER e che pertanto quest’ultima non dovesse neanche rispondere delle obbligazioni sorte in forza di tale contratto, sottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza. 2.Il decreto, pubblicato il 10/05/2016 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] LCAha resistito con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. ha dispiegato atto di intervento e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Occorre, in primo luogo, dichiarare inammissibile l’atto di intervento volontario di [OSCURATO:SOCIETA]in questo giudizio di cassazione, in ragione dei ripetuti principi affermati, nella tematica processuale in questione, dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 20565 del 07/08/2018; Sez.

L , Sentenza n. 7930 del 18/04/2005; Sez. 3, Sentenza n. 10813del 17/05/2011).1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1854 e 1298 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell’A.T.I registrata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avesse il potere di stipulare il contratto di conto corrente perché non compreso nelrapporto di appalto intercorrente con la stazione appaltante, anche in nome e per conto del CER, e che pertanto quest’ultima non dovesse rispondere delle obbligazioni sorte in forza di tale contratto, sottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza. 1.1 Osserva sempre la ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e cioè che il contratto di conto corrente n. 11320/32, acceso in data 4.8.1997, era cointestato, oltre chealla mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anche alla CE.vi.p. e al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DI LAVORO, entrambe imprese mandanti nell’ATI.

Ricorda, inoltre, la società ricorrente che nel predetto contratto era stata inserita - sebbene debitamente sottoscritta dalla sola Federici - la clausola secondo la quale “le operazioni sul conto potranno essere effettuate da ciascun intestatario anche separatamente, compresi gli eventuali prelevamenti allo scoperto, purchè consentito, con piena responsabilità solidale”.

Trattandosi dunque –si precisa – di un conto corrente cointestato, la cointestazione avrebbe comportato la nascita di un rapporto di solidarietà sia dal lato attivo, che dal lato passivo, circostanza che avrebbe fatto presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto sia nei rapporti interni che in quelli esterni, con la determinante conseguenza che l’argomentazione del Tribunale – secondo cui il contratto di conto corrente, come tale sottoscritto dalla sola Federici, non avrebbe avuto valenza giuridica nei confronti degli altri cointestatari e non avrebbe esplicato effetti nei confronti di quest’ultimi -sarebbe errata. 1.2 Aggiunge a ciò la ricorrente che, con lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritta da tutti i contraenti, le società facenti capo all’A.T.I., tra cui anche CER, avevano richiesto un affidamento fino ad una data somma, con assunzione espressa di una obbligazione indivisibile ed in solido da parte delle suddette imprese partecipanti, con diritto della banca di esigere da ciascuna l’intero ammontare. 1.3 Il primo motivo di ricorso risulta all’evidenza inammissibile.

In realtà, la società ricorrente pretende una rilettura della quaestio facti, con deduzioni difensive articolate in fatto e rivolte ad un nuovo scrutinio delle prove documentali già esaminate dai giudici dell’opposizione, secondo un paradigma che esula dal sindacato del giudizio di legittimità, peraltro sollecitato con censure neanche autosufficienti e che non colgono a pieno la ratio decidendidel provvedimento impugnato.

Ed invero, il Tribunale aveva evidenziato, nel suo percorso motivatorio, che il conto corrente, sebbene intestato “documentalmente” ai tutti i tre i soggetti giuridici sopra ricordati e componenti l’A.T.I., era stato sottoscritto solo dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dunque era formalmente e sostanzialmente riferibile alla sola impresa mandataria dell’associazione temporanea di imprese.

Ebbene, questa ratio decidendinon è stata in realtà sconfessata dall’odierna ricorrente che ha ammesso che il contratto di conto corrente era stato sottoscritto solo dalla Federici, contestando solo che la presenza di clausole negoziali,prevedenti la responsabilità solidale, comportasse l’estensione della responsabilità solidale della gestione del conto correnteanche alle altre due imprese, compresa anche la CER, oggi in l.c.a.

Tale contestazione risulta dunque mal formulata, sia perché non si confronta realmente con la ragione decisoria del provvedimento impugnato, sia perché non indica la documentazione, già eventualmente prodotta nella fase di merito, dalla quale evincere la cointestazione sostanziale del conto, tramite la sottoscrizione dello stesso da parte dei legali rappresentanti anche delle società mandanti nell’A.T.I.

A ciò va anche aggiunto che non è neanche dato comprendere la decisività della citata richiesta di affidamento (di 8miliardi di lire), sopra dedotta dalla ricorrente, in relazione al “rapporto principale” per cui è causa, n emmeno indicandosi, peraltro, ove se ne fosse poi discusso in sede di giudizio di merito.

Né può dirsi, come opina invece la ricorrente, che il “fatto”, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sia stato omesso nell’apprezzamento giudiziale, posto che lo stesso risulta, invero, ‘giudicato’ con applicazione di un preciso principio che circoscrive i poteri della capogruppo al solo rapporto con la controparte appaltante, in assenza, com’era il caso, di cointestazione di altri negozi con terzi e a firma plurima, circostanza quest’ultima che è stata probatoriamenteesclusa.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 23, 9 comma, del d.lgs. n. 406/1991, ora art. 48, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art.1708 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale di Bologna avrebbe errato nel suo giudizio per non aver considerato che il contratto di apertura del conto corrente n. 11320/32, acceso presso la [OSCURATO:SOCIETA]., era stato sottoscritto unicamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. perché a quest’ultima era stato conferito dal CER e dalla CE.vi.p., espresso mandato collettivo speciale con rappresentanza, mediante atto pubblico a rogito del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.1 Osserva infatti la società ricorrente che il conto corrente in esame era stato acceso proprio al fine di consentire all’A.T.I. di portare a termine alcuni considerevoli interventi di edilizia residenziale e che nella lettera a) del predetto mandato, sottoscritto anche da CER, si indicava l’estensione dei poteri al mandatario nello “stipulare in nome e per conto proprio e delle mandanti tutti gli atti contrattuali consequenziali necessari per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in oggetto”,restando inteso “ che il mandato, che qui si conferisce, comprende non soltanto gli atti per i quali è stato convertito, ma anche quelli necessari al loro compimento”.

Aggiunge la ricorrente che l’apertura del contratto di conto corrente sarebbe servitaproprio per dare avvio all’esecuzione dei lavori, risultando, pertanto, il contratto di conto corrente sottoscritto con la banca un negozio necessario per realizzare l’oggetto dell’A.T.I. tra le imprese. 2.2 Sostiene inoltre la società ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di fornire rilevanza, seppure solo motivazionale, alle obbligazioni assunte da CER nell’ambito di tale operazione di appalto per la realizzazione delle opere programmate e che avrebbe altresì ignorato l’intera documentazione depositata in atti in sede di giudizio ex art. 98 l. fall., che avrebbe attestato la sussistenza di atti e fatti che avevano, per l’appunto, carattere di obiettività, come tali comprovant i la nascita di un rapporto negoziale con l’istituto di credito, nella cui posizione era subentrata essa ricorrente. 2.3 Anche il secondo motivo è inammissibile.

Purein relazione alle doglianze qui in esame non può non rilevarsi come le stesse tentino, ancora una volta, e sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., di sollecitare questa Corte di legittimità ad un rilettura dellavicenda fattuale di carattere negoziale, tramite un nuovo scrutinio diretto delle prove già esaminate dal Tribunale (contratto di conto corrente) e di altre (mandato collettivo alla mandataria Federici) delle quali la ricorrente denuncia un omesso esame da parte dei giudici del merito, scrutinio che per quanto già sopra detto esula tuttavia dal giudizio di legittimità ( così, Cass., S ez. 1 , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).

A ciò va aggiunto che le doglianze così proposte peccano anche di evidente genericità e non autosufficienza, non essendosi peritata la ricorrente di riportare il contenuto integrale del predetto “mandato collettivo”, dal quale potersi evincere con sicurezza la delega di gestione anche del conto corrente da parte della società mandataria e non riuscendo, ancora una volta, le censure a superare la ratio decidendiprincipale sopra ricordata, e cioè che il contratto di conto corrente era soggettivamente riferibile alla sola società Federici.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 39.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14588-2016 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale mandataria, per essa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elegge domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1/a. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore il commissario liquidatore, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con i l qual e elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] de’ Blasi n.5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], e per essa la mandataria doValue S.p.A., con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. –intervenuta – avverso il decreto n. 1905/2016 del 10/05/2016 emesso dal TRIBUNALE di BOLOGNA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quale mandataria, per essa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), si insinuava nel passivo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di euro 8.010.518,95, in sede chirografaria, pari al saldo del conto corrente affidato stipulato con la allora [OSCURATO:SOCIETA]. nel 1999 dall’associazione temporanea di imprese costituita nel 1997 tra l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il CER ela [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Il commissario liquidatore non ammetteva il credito “in quanto non dovuto e comunque non provato”. Haproposto opposizione ex art. 98 l. fall. [OSCURATO:SOCIETA]., producendo ulteriore documentazione, ed il Tribunale di B ologna , nella resistenza della l.c.a., ha rigettato l’opposizione, confermando la decisione res a dal commissario liquidatore. 3. Il Tribunale ha rilevato, per quanto, qui ancora di interesse, che la prima eccezione sollevata dalla l.c.a. -in ordine alla circostanza che il conto corrente posto alla base della domanda di insinuazione non fosse cointestato, bensì stipulato dalla sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – era invero fondata, posto che dall’esame della documentazione prodotta era emersa la circostanza secondo cui il contratto di conto corrente, sebbene recante nell’intestazione le denominazioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., del CER e della CE.vi.p., risultava sottoscritto tuttavia unicamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ha altresì osservato che dalla documentazione versata in atti era emerso che, con scrittura notarile autenticata del 31.1.1997, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il CER avevano ampliato l’associazione temporanea di imprese tra di essi esistente, estendendola anche alla CE.vi.p., al fine di assumere in appalto le opere di edificazione di un complesso edilizio sito in Trigoria, e contestualmente avevano conferito mandato collettivo speciale all’[OSCURATO:PERSONA], quale impresa capogruppo, per stipulare tutti gli atti necessari per l’appalto e l’esecuzione dei lavori e per riscuotere le somme dovute all’ATI; ha altresì evidenziato che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimi tà, in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all’impresa mandataria ovvero “capogruppo”, esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici; ha dunque concluso nel senso che, in applicazione dei sopra ricordati principi, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avesse il potere di stipulare il contratto di conto corrente –che esulava dal rapporto di appalto intercorrente con la stazione appaltante –anche in nome e per conto di CER e che pertanto quest’ultima non dovesse neanche rispondere delle obbligazioni sorte in forza di tale contratto, sottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza. 2.Il decreto, pubblicato il 10/05/2016 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] LCAha resistito con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. ha dispiegato atto di intervento e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Occorre, in primo luogo, dichiarare inammissibile l’atto di intervento volontario di [OSCURATO:SOCIETA]in questo giudizio di cassazione, in ragione dei ripetuti principi affermati, nella tematica processuale in questione, dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 20565 del 07/08/2018; Sez. L , Sentenza n. 7930 del 18/04/2005; Sez. 3, Sentenza n. 10813del 17/05/2011).1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1854 e 1298 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell’A.T.I registrata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avesse il potere di stipulare il contratto di conto corrente perché non compreso nelrapporto di appalto intercorrente con la stazione appaltante, anche in nome e per conto del CER, e che pertanto quest’ultima non dovesse rispondere delle obbligazioni sorte in forza di tale contratto, sottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza. 1.1 Osserva sempre la ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e cioè che il contratto di conto corrente n. 11320/32, acceso in data 4.8.1997, era cointestato, oltre chealla mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anche alla CE.vi.p. e al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DI LAVORO, entrambe imprese mandanti nell’ATI. Ricorda, inoltre, la società ricorrente che nel predetto contratto era stata inserita - sebbene debitamente sottoscritta dalla sola Federici - la clausola secondo la quale “le operazioni sul conto potranno essere effettuate da ciascun intestatario anche separatamente, compresi gli eventuali prelevamenti allo scoperto, purchè consentito, con piena responsabilità solidale”. Trattandosi dunque –si precisa – di un conto corrente cointestato, la cointestazione avrebbe comportato la nascita di un rapporto di solidarietà sia dal lato attivo, che dal lato passivo, circostanza che avrebbe fatto presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto sia nei rapporti interni che in quelli esterni, con la determinante conseguenza che l’argomentazione del Tribunale – secondo cui il contratto di conto corrente, come tale sottoscritto dalla sola Federici, non avrebbe avuto valenza giuridica nei confronti degli altri cointestatari e non avrebbe esplicato effetti nei confronti di quest’ultimi -sarebbe errata. 1.2 Aggiunge a ciò la ricorrente che, con lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritta da tutti i contraenti, le società facenti capo all’A.T.I., tra cui anche CER, avevano richiesto un affidamento fino ad una data somma, con assunzione espressa di una obbligazione indivisibile ed in solido da parte delle suddette imprese partecipanti, con diritto della banca di esigere da ciascuna l’intero ammontare. 1.3 Il primo motivo di ricorso risulta all’evidenza inammissibile. In realtà, la società ricorrente pretende una rilettura della quaestio facti, con deduzioni difensive articolate in fatto e rivolte ad un nuovo scrutinio delle prove documentali già esaminate dai giudici dell’opposizione, secondo un paradigma che esula dal sindacato del giudizio di legittimità, peraltro sollecitato con censure neanche autosufficienti e che non colgono a pieno la ratio decidendidel provvedimento impugnato. Ed invero, il Tribunale aveva evidenziato, nel suo percorso motivatorio, che il conto corrente, sebbene intestato “documentalmente” ai tutti i tre i soggetti giuridici sopra ricordati e componenti l’A.T.I., era stato sottoscritto solo dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dunque era formalmente e sostanzialmente riferibile alla sola impresa mandataria dell’associazione temporanea di imprese. Ebbene, questa ratio decidendinon è stata in realtà sconfessata dall’odierna ricorrente che ha ammesso che il contratto di conto corrente era stato sottoscritto solo dalla Federici, contestando solo che la presenza di clausole negoziali,prevedenti la responsabilità solidale, comportasse l’estensione della responsabilità solidale della gestione del conto correnteanche alle altre due imprese, compresa anche la CER, oggi in l.c.a. Tale contestazione risulta dunque mal formulata, sia perché non si confronta realmente con la ragione decisoria del provvedimento impugnato, sia perché non indica la documentazione, già eventualmente prodotta nella fase di merito, dalla quale evincere la cointestazione sostanziale del conto, tramite la sottoscrizione dello stesso da parte dei legali rappresentanti anche delle società mandanti nell’A.T.I. A ciò va anche aggiunto che non è neanche dato comprendere la decisività della citata richiesta di affidamento (di 8miliardi di lire), sopra dedotta dalla ricorrente, in relazione al “rapporto principale” per cui è causa, n emmeno indicandosi, peraltro, ove se ne fosse poi discusso in sede di giudizio di merito. Né può dirsi, come opina invece la ricorrente, che il “fatto”, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sia stato omesso nell’apprezzamento giudiziale, posto che lo stesso risulta, invero, ‘giudicato’ con applicazione di un preciso principio che circoscrive i poteri della capogruppo al solo rapporto con la controparte appaltante, in assenza, com’era il caso, di cointestazione di altri negozi con terzi e a firma plurima, circostanza quest’ultima che è stata probatoriamenteesclusa. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 23, 9 comma, del d.lgs. n. 406/1991, ora art. 48, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art.1708 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale di Bologna avrebbe errato nel suo giudizio per non aver considerato che il contratto di apertura del conto corrente n. 11320/32, acceso presso la [OSCURATO:SOCIETA]., era stato sottoscritto unicamente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. perché a quest’ultima era stato conferito dal CER e dalla CE.vi.p., espresso mandato collettivo speciale con rappresentanza, mediante atto pubblico a rogito del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.1 Osserva infatti la società ricorrente che il conto corrente in esame era stato acceso proprio al fine di consentire all’A.T.I. di portare a termine alcuni considerevoli interventi di edilizia residenziale e che nella lettera a) del predetto mandato, sottoscritto anche da CER, si indicava l’estensione dei poteri al mandatario nello “stipulare in nome e per conto proprio e delle mandanti tutti gli atti contrattuali consequenziali necessari per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori in oggetto”,restando inteso “ che il mandato, che qui si conferisce, comprende non soltanto gli atti per i quali è stato convertito, ma anche quelli necessari al loro compimento”. Aggiunge la ricorrente che l’apertura del contratto di conto corrente sarebbe servitaproprio per dare avvio all’esecuzione dei lavori, risultando, pertanto, il contratto di conto corrente sottoscritto con la banca un negozio necessario per realizzare l’oggetto dell’A.T.I. tra le imprese. 2.2 Sostiene inoltre la società ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di fornire rilevanza, seppure solo motivazionale, alle obbligazioni assunte da CER nell’ambito di tale operazione di appalto per la realizzazione delle opere programmate e che avrebbe altresì ignorato l’intera documentazione depositata in atti in sede di giudizio ex art. 98 l. fall., che avrebbe attestato la sussistenza di atti e fatti che avevano, per l’appunto, carattere di obiettività, come tali comprovant i la nascita di un rapporto negoziale con l’istituto di credito, nella cui posizione era subentrata essa ricorrente. 2.3 Anche il secondo motivo è inammissibile. Purein relazione alle doglianze qui in esame non può non rilevarsi come le stesse tentino, ancora una volta, e sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., di sollecitare questa Corte di legittimità ad un rilettura dellavicenda fattuale di carattere negoziale, tramite un nuovo scrutinio diretto delle prove già esaminate dal Tribunale (contratto di conto corrente) e di altre (mandato collettivo alla mandataria Federici) delle quali la ricorrente denuncia un omesso esame da parte dei giudici del merito, scrutinio che per quanto già sopra detto esula tuttavia dal giudizio di legittimità ( così, Cass., S ez. 1 , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). A ciò va aggiunto che le doglianze così proposte peccano anche di evidente genericità e non autosufficienza, non essendosi peritata la ricorrente di riportare il contenuto integrale del predetto “mandato collettivo”, dal quale potersi evincere con sicurezza la delega di gestione anche del conto corrente da parte della società mandataria e non riuscendo, ancora una volta, le censure a superare la ratio decidendiprincipale sopra ricordata, e cioè che il contratto di conto corrente era soggettivamente riferibile alla sola società Federici. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 39.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorre
Decreto Cassazione n. 14227/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris