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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 32891/2022

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nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 273 59 /2020 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso di lei in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 15 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - A [OSCURATO:PERSONA] , in persona del presidente pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 310/03/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: in data 28 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA]- Agenzia delle Entrate Riscossioni notificò a C.G.R. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. l’intimazione di pagamento n. 09720169050002418000, relativa alle cartelle di pagamento n. 09720100345851104000 e 09720150130100412000; la società impugnò innanzi alla C.T.P. di Roma, per mezzo dell’intimazione di pagamento, le due cartelle di pagamento notificatele dall’amministrazione finanziaria a mezzo del concessionario per la riscossione, deducendo l’inesistenza della relativa notifica e l’intervenuta prescrizione dei crediti erariali; nel contraddittorio con il concessionario, la C.T.P. accolse il ricorso, sul presupposto del difetto di notificazione delle cartelle, e compensò integralmente le spese; la sentenza fu appellata dalla società contribuente, per la parte relativa alle spese, e dal concessionario per la riscossione, che dedusse la validità della notificazione della seconda cartella sopra indicata, avvenuta il 17 giugno 2015, prestando acquiescenza per il difetto rilevato in relazione all’altra; la CTR del Lazio, riuniti i gravami, accolse quello proposto dall’Ufficio; i giudici d’appello rilevarono, in particolare, che la cartella in questione era stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata, come da attestazione di avvenuta ricezione prodotta dall’amministrazione finanziaria, richiamando, al riguardo, tanto l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (desumibile, in particolare, dall’ordinanza n. 11136/2009) quanto il disposto dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente espressamente la notifica a mezzo p.e.c. ai soggetti indicati nell’indice nazionale INI-Pec, contenente tutti gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio nazionale; la società contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’amministrazione ha resistito con controricorso; all’udienza del 26 gennaio 2022, celebratasi innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata sul rilievo del difetto di evidenza decisoria, e successivamente fissata all’adunanza camerale del 28 ottobre 2022.

Considerato che: mediante l’unico mezzo di impugnazione, la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 finanche dell’art. 60, VI e VII comma, del d.P.R. 600/73, da leggersi coerentemente con gli artt. 14, I e II comma, 16, II comma, del d.P.R. 68/2005, secondo le modalità scandite dagli artt. 2, II comma, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 48, n. 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD- testo vigente), al pari degli artt. 16 - ter del d.l. 179/2012 e 3-bis della l. 53/94»; con siffatta, articolata censura, la società contribuente assume che i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere valida la notificazione eseguita a mezzo p.e.c., in quanto effettuata da un mittente «del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia»; la ricorrente evidenzia, infatti, che la cartella risulta notificata dall’indirizzo “[OSCURATO:EMAIL]”, quando l’unico indirizzo presente all’epoca nel pubblico elenco riconducibile al concessionario era “[OSCURATO:EMAIL]”; la provenienza dell’atto notificato da un indirizzo non presente nel registro INI-Pec, secondo la ricorrente, non consentirebbe di verificare l’autenticità dell’atto medesimo; tale circostanza, inoltre, appare significativa del fatto che l’amministrazione notificatrice si era totalmente discostata dallo schema tipico previsto al riguardo dall’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; detta ultima disposizione, in effetti, prescrive che la notificazione a mezzo p.e.c. sia eseguita «all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI-PEC)»; ma siffatta previsione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe intendersi prescrittiva della stessa necessità anche nei confronti del mittente, avendo riguardo, in particolare: (a) all’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 68/2005, che prescrive che il mittente e il destinatario che intendano fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi di uno dei gestori di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, e all’art. 14, commi e 2, che specifica come tali gestori siano «inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo»; (b) all’art. 16, comma 2, dello stesso d.P.R., a mente del quale l’utilizzo di caselle p.e.c. rilasciate a privati da parte di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 14, comma 2, costituisce invio valido limitatamente ai rapporti intrattenuti fra amministrazioni o fra queste e privati cui la casella p.e.c. è stata rilasciata; (c) agli artt. 6-bis e 6 - ter del d.lgs. n. 82/2005, che prevedono l’istituzione del registro INI-Pec e del «pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni»; (d) all’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, che fa riferimento a tali pubblici elenchi per la validità della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale a decorrere dal 15 dicembre 2013; avuto riguardo all’evoluzione della disciplina della notificazione degli atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata, con particolare riferimento ai profili di validità concernenti l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la spedizione, la questione dedotta nel presente giudizio riveste una particolare rilevanza, testimoniata dai contrasti che emergono dall’esame delle numerose pronunzie rese sul punto dai giudici di prossimità; in particolare, la presente controversia concerne una notificazione eseguita in data 17 giugno 2015, anteriormente all’entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del d.l gs. 13 dicembre 2017, n. 217, cui fanno riferimento i precedenti più recenti di questa Corte sul punto; è opportuna, pertanto, la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 273 59 /2020 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso di lei in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 15 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - A [OSCURATO:PERSONA] , in persona del presidente pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 310/03/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: in data 28 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA]- Agenzia delle Entrate Riscossioni notificò a C.G.R. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. l’intimazione di pagamento n. 09720169050002418000, relativa alle cartelle di pagamento n. 09720100345851104000 e 09720150130100412000; la società impugnò innanzi alla C.T.P. di Roma, per mezzo dell’intimazione di pagamento, le due cartelle di pagamento notificatele dall’amministrazione finanziaria a mezzo del concessionario per la riscossione, deducendo l’inesistenza della relativa notifica e l’intervenuta prescrizione dei crediti erariali; nel contraddittorio con il concessionario, la C.T.P. accolse il ricorso, sul presupposto del difetto di notificazione delle cartelle, e compensò integralmente le spese; la sentenza fu appellata dalla società contribuente, per la parte relativa alle spese, e dal concessionario per la riscossione, che dedusse la validità della notificazione della seconda cartella sopra indicata, avvenuta il 17 giugno 2015, prestando acquiescenza per il difetto rilevato in relazione all’altra; la CTR del Lazio, riuniti i gravami, accolse quello proposto dall’Ufficio; i giudici d’appello rilevarono, in particolare, che la cartella in questione era stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata, come da attestazione di avvenuta ricezione prodotta dall’amministrazione finanziaria, richiamando, al riguardo, tanto l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (desumibile, in particolare, dall’ordinanza n. 11136/2009) quanto il disposto dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente espressamente la notifica a mezzo p.e.c. ai soggetti indicati nell’indice nazionale INI-Pec, contenente tutti gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio nazionale; la società contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’amministrazione ha resistito con controricorso; all’udienza del 26 gennaio 2022, celebratasi innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata sul rilievo del difetto di evidenza decisoria, e successivamente fissata all’adunanza camerale del 28 ottobre 2022. Considerato che: mediante l’unico mezzo di impugnazione, la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 finanche dell’art. 60, VI e VII comma, del d.P.R. 600/73, da leggersi coerentemente con gli artt. 14, I e II comma, 16, II comma, del d.P.R. 68/2005, secondo le modalità scandite dagli artt. 2, II comma, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 48, n. 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD- testo vigente), al pari degli artt. 16 - ter del d.l. 179/2012 e 3-bis della l. 53/94»; con siffatta, articolata censura, la società contribuente assume che i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere valida la notificazione eseguita a mezzo p.e.c., in quanto effettuata da un mittente «del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia»; la ricorrente evidenzia, infatti, che la cartella risulta notificata dall’indirizzo “[OSCURATO:EMAIL]”, quando l’unico indirizzo presente all’epoca nel pubblico elenco riconducibile al concessionario era “[OSCURATO:EMAIL]”; la provenienza dell’atto notificato da un indirizzo non presente nel registro INI-Pec, secondo la ricorrente, non consentirebbe di verificare l’autenticità dell’atto medesimo; tale circostanza, inoltre, appare significativa del fatto che l’amministrazione notificatrice si era totalmente discostata dallo schema tipico previsto al riguardo dall’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; detta ultima disposizione, in effetti, prescrive che la notificazione a mezzo p.e.c. sia eseguita «all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI-PEC)»; ma siffatta previsione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe intendersi prescrittiva della stessa necessità anche nei confronti del mittente, avendo riguardo, in particolare: (a) all’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 68/2005, che prescrive che il mittente e il destinatario che intendano fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi di uno dei gestori di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, e all’art. 14, commi e 2, che specifica come tali gestori siano «inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo»; (b) all’art. 16, comma 2, dello stesso d.P.R., a mente del quale l’utilizzo di caselle p.e.c. rilasciate a privati da parte di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 14, comma 2, costituisce invio valido limitatamente ai rapporti intrattenuti fra amministrazioni o fra queste e privati cui la casella p.e.c. è stata rilasciata; (c) agli artt. 6-bis e 6 - ter del d.lgs. n. 82/2005, che prevedono l’istituzione del registro INI-Pec e del «pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni»; (d) all’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, che fa riferimento a tali pubblici elenchi per la validità della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale a decorrere dal 15 dicembre 2013; avuto riguardo all’evoluzione della disciplina della notificazione degli atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata, con particolare riferimento ai profili di validità concernenti l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la spedizione, la questione dedotta nel presente giudizio riveste una particolare rilevanza, testimoniata dai contrasti che emergono dall’esame delle numerose pronunzie rese sul punto dai giudici di prossimità; in particolare, la presente controversia concerne una notificazione eseguita in data 17 giugno 2015, anteriormente all’entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del d.l gs. 13 dicembre 2017, n. 217, cui fanno riferimento i precedenti più recenti di questa Corte sul punto; è opportuna, pertanto, la trattazione della causa in pubblica udienza. P.Q.M.
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