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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:391
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 2 maggio 2025 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Delitto di omicidio – Indennizzo dei familiari stretti della persona deceduta – Regime di indennizzo “a cascata” secondo l’ordine di devoluzione successoria – Normativa nazionale che subordina il versamento di un indennizzo ai fratelli e alle sorelle della persona deceduta all’assenza di coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di quest’ultima e che esclude qualsiasi versamento di un indennizzo ai nonni, nonché agli zii e alle zie della persona deceduta – Indennizzo “equo ed adeguato” » Nella causa C‑640/24 [Giannaro] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 27 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2024, nel procedimento Presidenza del Consiglio dei Ministri, contro

[OSCURATO:PERSONA],

AQ, BZ, LA CORTE (Decima Sezione), composta da D. Gratsias, presidente di sezione, E. Regan (relatore) e J. Passer, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU 2004, L 261, pag. 15). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), da un lato, e SX e AQ, genitori e nonni di vittime di omicidio, nonché BZ, fratello e zio di queste ultime, dall’altro, in merito alla responsabilità extracontrattuale dello Stato italiano per il danno che SX, AQ e BZ asseriscono di aver subito a causa dell’intempestivo e incompleto recepimento, nel diritto italiano, della direttiva 2004/80.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Direttiva 2004/80 3 Il capo II della direttiva 2004/80, intitolato «Sistemi di indennizzo nazionali», comprende l’articolo 12 di tale direttiva, il cui paragrafo 2 così dispone: «Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».

Direttiva 2012/29/UE 4 L’articolo 2 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU 2012, L 315, pag. 57), al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) “vittima”:

i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

b) “familiare”: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima; (...)».

Diritto italiano 5 L’articolo 11 della legge del 7 luglio 2016, n. 122 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016 (GURI n. 158, dell’8 luglio 2016), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 122/2016»), ai commi 2 e 2- bis prevede quanto segue: «2.

L’indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale (...), è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2- bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3.

Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l’indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali. 2 bis .

In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 6 Dopo l’omicidio, da parte di DH, della sua ex compagna, XE, e della loro figlia, NR, DH è stato condannato, in particolare, a risarcire, in quanto parti civili, SX e AQ, che sono i genitori della prima e i nonni della seconda, da un lato, nonché BZ, che è il fratello della prima e lo zio della seconda, dall’altro, per il danno che era stato loro causato da tali omicidi.

Il patrimonio dell’autore di detti omicidi si è tuttavia rivelato incapiente per coprire i risarcimenti di cui trattasi. 7 SX, AQ e BZ hanno pertanto adito il Tribunale di Venezia (Italia) con un’azione diretta a far accertare la responsabilità dello Stato italiano e, in suo nome, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a causa del mancato recepimento della direttiva 2004/80, e, in particolare, dell’articolo 12, paragrafo 2, di quest’ultima, il quale prevede che gli Stati membri siano tenuti, a partire dal 1° luglio 2005, a garantire un indennizzo equo ed adeguato alle vittime di reati intenzionali violenti qualora sia per loro impossibile essere pienamente indennizzati dagli autori di tali reati. 8 Con sentenza dell’8 aprile 2016, il Tribunale di Venezia ha respinto la suddetta domanda, con la motivazione, in particolare, che essa è stata presentata da familiari delle persone decedute che non sono legittimati ad agire. 9 SX, AQ e BZ hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Venezia (Italia), la quale, con sentenza del 19 luglio 2021, da un lato, ha considerato che la nozione di «vittime di reati intenzionali violenti», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, non comprende, in caso di omicidio, le sole persone decedute e, dall’altro, ha riconosciuto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per non aver dato tempestiva attuazione a tale direttiva.

Pertanto, essa ha condannato quest’ultima a versare un indennizzo di importo pari, rispettivamente, a EUR 120 000 ai genitori e ai nonni di tali persone e a EUR 50 000 al fratello e allo zio di queste ultime. 10 Investita di un ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio, ritiene che il motivo di ricorso dedotto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vertente sull’assenza di legittimazione ad agire di SX, di AQ e di BZ, dovuta al fatto che la direttiva 2004/80 si applicherebbe unicamente alla persona direttamente lesa, ossia al titolare dell’interesse tutelato dalle disposizioni penali di cui trattasi, ad esclusione delle vittime collaterali, debba essere respinto, essendo una siffatta interpretazione incompatibile con la nozione di «vittima», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/29. 11 Per contro, tale giudice ritiene che la censura dedotta in subordine dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vertente sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 11, commi 2 e 2- bis , della legge n. 122/2016, sollevi una questione di interpretazione del diritto dell’Unione la cui risposta è incerta. 12 Infatti, secondo tali disposizioni di diritto nazionale, in caso di decesso della vittima, il risarcimento sarebbe corrisposto solo al coniuge superstite e ai figli della vittima e, unicamente in mancanza di questi ultimi, al padre e alla madre della vittima, nonché, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle, purché, al momento dei fatti, essi convivessero con la persona deceduta e fossero a suo carico.

Ne conseguirebbe, nel caso di specie, che, sebbene i genitori di XE abbiano diritto a un indennizzo per il decesso della loro figlia, essi non vi avrebbero invece diritto per il decesso della loro nipote, mentre il fratello e zio di tali vittime non potrebbe, in alcun caso, essere indennizzato. 13 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se, tenuto conto dell’accezione ampia della nozione di «vittima», accolta all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/29, la quale include anche i familiari di una persona la cui morte deriva direttamente da un reato, a condizione che abbiano subito un danno a causa della morte di tale persona, la scelta del legislatore nazionale di concedere un indennizzo per reati di omicidio alle condizioni previste all’articolo 11, commi 2 e 2- bis , della legge n. 122/2016 sia conforme al diritto dell’Unione. 14 A tale riguardo, il giudice del rinvio ritiene che sia possibile che l’intenzione del legislatore dell’Unione sia stata quella di subordinare il diritto all’indennizzo per reati di omicidio unicamente alla condizione soggettiva di essere un «familiare» della persona deceduta nonché alla condizione oggettiva di aver subito un danno a causa di tale decesso.

Tuttavia, in mancanza di certezza su tale punto, esso ritiene necessario interrogare la Corte in merito all’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, in quanto, secondo il giudice del rinvio, la responsabilità dello Stato italiano per intempestivo e incompleto recepimento del diritto dell’Unione può sorgere solo se il diritto al risarcimento dei nonni, dei fratelli e delle sorelle nonché degli zii e delle zie della persona deceduta è subordinato alla sola condizione di aver subito un danno a causa di tale decesso. 15 Alla luce di tali circostanze, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se – con riguardo alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell’ordinamento interno della direttiva [2004/80], non self executing, quanto alla istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (...), che fa sorgere la responsabilità risarcitoria dello Stato stesso, in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza della [Corte] [cfr., con specifico riferimento alla direttiva suddetta, la sentenza (...) del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑129/19, EU:C:2020:566), in particolare punto 56] – il diritto dell’Unione imponga che tale responsabilità risarcitoria sia affermata nei confronti di ogni familiare di una persona la cui morte sia stata causata da un reato siffatto, purché abbia subito un danno in conseguenza del decesso di tale persona, neppure esclusi gli ascendenti diversi dai genitori, nonché i fratelli e/o sorelle e ogni altro parente in via collaterale, diversamente da quanto previsto dall’articolo 11, comma 2- bis , della legge [n. 122/2016], secondo cui, “in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli”, nonché, ma solo “in mancanza del coniuge e dei figli”, ai genitori e, in assenza anche di costoro, ai fratelli e alle sorelle, per questi ultimi, però, solo alla duplice condizione che fossero conviventi con il defunto, nonché a carico dello stesso al momento della commissione del delitto».

Procedimento dinanzi alla Corte 16 Con lettera del 15 novembre 2024, la cancelleria della Corte ha comunicato la sentenza del 7 novembre 2024, Burdene (C‑126/23, EU:C:2024:937), al giudice del rinvio e lo ha invitato a indicargli se, alla luce di quest’ultimo, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 17 Con lettera del 27 gennaio 2025, tale giudice ha informato la Corte che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sulla questione pregiudiziale 18 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza. 19 Occorre applicare tale disposizione nella presente causa, in quanto l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio può essere chiaramente desunta dalla sentenza del 7 novembre 2024, Burdene (C‑126/23, EU:C:2024:937). 20 Infatti, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo dei reati intenzionali violenti che, nel caso di omicidio, subordina il diritto all’indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge superstite, di figli nonché di genitori di tale persona ed esclude da un siffatto diritto i nonni nonché gli zii e le zie di quest’ultima. 21 Orbene, la Corte ha già dichiarato, per quanto riguarda il sistema di indennizzo previsto dalla stessa normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che, dal momento che l’indennizzo concesso a tali vittime rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale da esse subito, detto contributo può essere considerato «equo ed adeguato», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, solo se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte e tenendo conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2024, Burdene, C‑126/23, EU:C:2024:937, punti 60 e 62). 22 Pertanto, un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può, in applicazione di un approccio «a cascata» secondo l’ordine di devoluzione successoria, escludere automaticamente taluni familiari stretti della persona deceduta dal beneficio di qualsiasi indennizzo senza che si possa tener conto di considerazioni diverse da tale ordine di devoluzione, quali, in particolare, le conseguenze materiali derivanti, per tali familiari, dalla morte per omicidio della persona di cui trattasi o il fatto che detti familiari fossero a carico di quest’ultima o conviventi con essa.

Invero, un tale regime nazionale di indennizzo non tiene conto, in violazione dei requisiti ricordati al punto precedente, della sofferenza e della gravità delle conseguenze del reato per questi ultimi e, pertanto, non contribuisce in modo appropriato al ristoro del loro danno materiale e morale (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2024, Burdene, C‑126/23, EU:C:2024:937, punto 65). 23 Ne consegue che un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’esclusione di alcune vittime senza alcuna considerazione per l’entità dei danni da esse subiti, a causa di un ordine di priorità predefinito tra le diverse vittime che sono le sole a poter essere indennizzate, e fondato unicamente sulla natura dei vincoli familiari, dai quali vengono tratte semplici presunzioni quanto all’esistenza o all’entità dei danni, non può dare luogo a un «indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2024, Burdene, C‑126/23, EU:C:2024:937, punto 67). 24 Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che, in caso di omicidio, subordina il diritto all’indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di tale persona ed esclude da un siffatto diritto i nonni nonché gli zii e le zie di quest’ultima.

Sulle spese 25 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che, in caso di omicidio, subordina il diritto all’indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di tale persona ed esclude da un siffatto diritto i nonni nonché gli zii e le zie di quest’ultima.

Firme * Lingua processuale: l’italiano. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 2 maggio 2025 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Delitto di omicidio – Indennizzo dei familiari stretti della persona deceduta – Regime di indennizzo “a cascata” secondo l’ordine di devoluzione successoria – Normativa nazionale che subordina il versamento di un indennizzo ai fratelli e alle sorelle della persona deceduta all’assenza di coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di quest’ultima e che esclude qualsiasi versamento di un indennizzo ai nonni, nonché agli zii e alle zie della persona deceduta – Indennizzo “equo ed adeguato” » Nella causa C‑640/24 [Giannaro] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 27 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2024, nel procedimento Presidenza del Consiglio dei Ministri, contro [OSCURATO:PERSONA], AQ, BZ, LA CORTE (Decima Sezione), composta da D. Gratsias, presidente di sezione, E. Regan (relatore) e J. Passer, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU 2004, L 261, pag. 15). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), da un lato, e SX e AQ, genitori e nonni di vittime di omicidio, nonché BZ, fratello e zio di queste ultime, dall’altro, in merito alla responsabilità extracontrattuale dello Stato italiano per il danno che SX, AQ e BZ asseriscono di aver subito a causa dell’intempestivo e incompleto recepimento, nel diritto italiano, della direttiva 2004/80. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Direttiva 2004/80 3 Il capo II della direttiva 2004/80, intitolato «Sistemi di indennizzo nazionali», comprende l’articolo 12 di tale direttiva, il cui paragrafo 2 così dispone: «Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime». Direttiva 2012/29/UE 4 L’articolo 2 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU 2012, L 315, pag. 57), al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva si intende per: a)      “vittima”: i)      una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; ii)      un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; b)      “familiare”: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima; (...)». Diritto italiano 5 L’articolo 11 della legge del 7 luglio 2016, n. 122 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016 (GURI n. 158, dell’8 luglio 2016), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 122/2016»), ai commi 2 e 2- bis prevede quanto segue: «2.      L’indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell’articolo 583, secondo comma, del codice penale (...), è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2- bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l’indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali. 2 bis .      In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. (...)». Procedimento principale e questione pregiudiziale 6 Dopo l’omicidio, da parte di DH, della sua ex compagna, XE, e della loro figlia, NR, DH è stato condannato, in particolare, a risarcire, in quanto parti civili, SX e AQ, che sono i genitori della prima e i nonni della seconda, da un lato, nonché BZ, che è il fratello della prima e lo zio della seconda, dall’altro, per il danno che era stato loro causato da tali omicidi. Il patrimonio dell’autore di detti omicidi si è tuttavia rivelato incapiente per coprire i risarcimenti di cui trattasi. 7 SX, AQ e BZ hanno pertanto adito il Tribunale di Venezia (Italia) con un’azione diretta a far accertare la responsabilità dello Stato italiano e, in suo nome, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a causa del mancato recepimento della direttiva 2004/80, e, in particolare, dell’articolo 12, paragrafo 2, di quest’ultima, il quale prevede che gli Stati membri siano tenuti, a partire dal 1° luglio 2005, a garantire un indennizzo equo ed adeguato alle vittime di reati intenzionali violenti qualora sia per loro impossibile essere pienamente indennizzati dagli autori di tali reati. 8 Con sentenza dell’8 aprile 2016, il Tribunale di Venezia ha respinto la suddetta domanda, con la motivazione, in particolare, che essa è stata presentata da familiari delle persone decedute che non sono legittimati ad agire. 9 SX, AQ e BZ hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Venezia (Italia), la quale, con sentenza del 19 luglio 2021, da un lato, ha considerato che la nozione di «vittime di reati intenzionali violenti», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, non comprende, in caso di omicidio, le sole persone decedute e, dall’altro, ha riconosciuto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per non aver dato tempestiva attuazione a tale direttiva. Pertanto, essa ha condannato quest’ultima a versare un indennizzo di importo pari, rispettivamente, a EUR 120 000 ai genitori e ai nonni di tali persone e a EUR 50 000 al fratello e allo zio di queste ultime. 10 Investita di un ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio, ritiene che il motivo di ricorso dedotto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vertente sull’assenza di legittimazione ad agire di SX, di AQ e di BZ, dovuta al fatto che la direttiva 2004/80 si applicherebbe unicamente alla persona direttamente lesa, ossia al titolare dell’interesse tutelato dalle disposizioni penali di cui trattasi, ad esclusione delle vittime collaterali, debba essere respinto, essendo una siffatta interpretazione incompatibile con la nozione di «vittima», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/29. 11 Per contro, tale giudice ritiene che la censura dedotta in subordine dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vertente sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 11, commi 2 e 2- bis , della legge n. 122/2016, sollevi una questione di interpretazione del diritto dell’Unione la cui risposta è incerta. 12 Infatti, secondo tali disposizioni di diritto nazionale, in caso di decesso della vittima, il risarcimento sarebbe corrisposto solo al coniuge superstite e ai figli della vittima e, unicamente in mancanza di questi ultimi, al padre e alla madre della vittima, nonché, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle, purché, al momento dei fatti, essi convivessero con la persona deceduta e fossero a suo carico. Ne conseguirebbe, nel caso di specie, che, sebbene i genitori di XE abbiano diritto a un indennizzo per il decesso della loro figlia, essi non vi avrebbero invece diritto per il decesso della loro nipote, mentre il fratello e zio di tali vittime non potrebbe, in alcun caso, essere indennizzato. 13 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se, tenuto conto dell’accezione ampia della nozione di «vittima», accolta all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/29, la quale include anche i familiari di una persona la cui morte deriva direttamente da un reato, a condizione che abbiano subito un danno a causa della morte di tale persona, la scelta del legislatore nazionale di concedere un indennizzo per reati di omicidio alle condizioni previste all’articolo 11, commi 2 e 2- bis , della legge n. 122/2016 sia conforme al diritto dell’Unione. 14 A tale riguardo, il giudice del rinvio ritiene che sia possibile che l’intenzione del legislatore dell’Unione sia stata quella di subordinare il diritto all’indennizzo per reati di omicidio unicamente alla condizione soggettiva di essere un «familiare» della persona deceduta nonché alla condizione oggettiva di aver subito un danno a causa di tale decesso. Tuttavia, in mancanza di certezza su tale punto, esso ritiene necessario interrogare la Corte in merito all’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, in quanto, secondo il giudice del rinvio, la responsabilità dello Stato italiano per intempestivo e incompleto recepimento del diritto dell’Unione può sorgere solo se il diritto al risarcimento dei nonni, dei fratelli e delle sorelle nonché degli zii e delle zie della persona deceduta è subordinato alla sola condizione di aver subito un danno a causa di tale decesso. 15 Alla luce di tali circostanze, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se – con riguardo alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell’ordinamento interno della direttiva [2004/80], non self executing, quanto alla istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (...), che fa sorgere la responsabilità risarcitoria dello Stato stesso, in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza della [Corte] [cfr., con specifico riferimento alla direttiva suddetta, la sentenza (...) del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑129/19, EU:C:2020:566), in particolare punto 56] – il diritto dell’Unione imponga che tale responsabilità risarcitoria sia affermata nei confronti di ogni familiare di una persona la cui morte sia stata causata da un reato siffatto, purché abbia subito un danno in conseguenza del decesso di tale persona, neppure esclusi gli ascendenti diversi dai genitori, nonché i fratelli e/o sorelle e ogni altro parente in via collaterale, diversamente da quanto previsto dall’articolo 11, comma 2- bis , della legge [n. 122/2016], secondo cui, “in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli”, nonché, ma solo “in mancanza del coniuge e dei figli”, ai genitori e, in assenza anche di costoro, ai fratelli e alle sorelle, per questi ultimi, però, solo alla duplice condizione che fossero conviventi con il defunto, nonché a carico dello stesso al momento della commissione del delitto». Procedimento dinanzi alla Corte 16 Con lettera del 15 novembre 2024, la cancelleria della Corte ha comunicato la sentenza del 7 novembre 2024, Burdene (C‑126/23, EU:C:2024:937), al giudice del rinvio e lo ha invitato a indicargli se, alla luce di quest’ultimo, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 17 Con lettera del 27 gennaio 2025, tale giudice ha informato la Corte che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Sulla questione pregiudiziale 18 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza. 19 Occorre applicare tale disposizione nella presente causa, in quanto l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio può essere chiaramente desunta dalla sentenza del 7 novembre 2024, Burdene (C‑126/23, EU:C:2024:937). 20 Infatti, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo dei reati intenzionali violenti che, nel caso di omicidio, subordina il diritto all’indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge superstite, di figli nonché di genitori di tale persona ed esclude da un siffatto diritto i nonni nonché gli zii e le zie di quest’ultima. 21 Orbene, la Corte ha già dichiarato, per quanto riguarda il sistema di indennizzo previsto dalla stessa normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che, dal momento che l’indennizzo concesso a tali vittime rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale da esse subito, detto contributo può essere considerato «equo ed adeguato», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, solo se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte e tenendo conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2024, Burdene, C‑126/23, EU:C:2024:937, punti 60 e 62). 22 Pertanto, un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può, in applicazione di un approccio «a cascata» secondo l’ordine di devoluzione successoria, escludere automaticamente taluni familiari stretti della persona deceduta dal beneficio di qualsiasi indennizzo senza che si possa tener conto di considerazioni diverse da tale ordine di devoluzione, quali, in particolare, le conseguenze materiali derivanti, per tali familiari, dalla morte per omicidio della persona di cui trattasi o il fatto che detti familiari fossero a carico di quest’ultima o conviventi con essa. Invero, un tale regime nazionale di indennizzo non tiene conto, in violazione dei requisiti ricordati al punto precedente, della sofferenza e della gravità delle conseguenze del reato per questi ultimi e, pertanto, non contribuisce in modo appropriato al ristoro del loro danno materiale e morale (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2024, Burdene, C‑126/23, EU:C:2024:937, punto 65). 23 Ne consegue che un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’esclusione di alcune vittime senza alcuna considerazione per l’entità dei danni da esse subiti, a causa di un ordine di priorità predefinito tra le diverse vittime che sono le sole a poter essere indennizzate, e fondato unicamente sulla natura dei vincoli familiari, dai quali vengono tratte semplici presunzioni quanto all’esistenza o all’entità dei danni, non può dare luogo a un «indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2024, Burdene, C‑126/23, EU:C:2024:937, punto 67). 24 Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che, in caso di omicidio, subordina il diritto all’indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di tale persona ed esclude da un siffatto diritto i nonni nonché gli zii e le zie di quest’ultima. Sulle spese 25 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che, in caso di omicidio, subordina il diritto all’indennizzo dei fratelli e delle sorelle della persona deceduta alla mancanza di un coniuge superstite, di figli nonché dei genitori di tale persona ed esclude da un siffatto diritto i nonni nonché gli zii e le zie di quest’ultima. Firme * Lingua processuale: l’italiano. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris