CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 15406/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte ch assise di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, per carenza d'interesse concreto e attuale, l'istanza presentata da Francesco PORCELLI al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 108, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, la declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui il Pubblico Ministero aveva respinto l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso in data 13 giugno 2022, nei suoi confronti, in relazione alla pena di ventidue anni e sei mesi di reclusione inflittagli, per i reati di omicidio volontario aggravato e violazione della legge sulle armi, con sentenza della medesima Corte di Assise in data 5 maggio 2014, irrevocabile il 15 dicembre 2016. A sostegno della decisione, osservava il giudice adìto che la suddetta istanza, formulata in udienza, costituiva domanda nuova rispetto a quella originariamente proposta (e poi rinunciata dalla difesa) volta ad ottenere la revoca dell'ordine di esecuzione. In ogni caso, anche volendo prescindere dal carattere di novità della domanda, tenuto conto dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva ripristinato il regime di detenzione domiciliare nei confronti del PORCELLI, era evidente il difetto di interesse di quest'ultimo ad una pronuncia nel merito; la difesa, infatti, stava agendo solo in relazione ad una futura ipotetica istanza di sospensione della pena e ad un possibile rigetto della stessa da parte del Pubblico Ministero, ipotesi per la quale avrebbe potuto attivarsi a tempo debito nei termini di legge. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 108, d.P.R. n. 230 del 2000. La difesa evidenzia che il 13 giugno 2022 la Procura di Roma aveva emesso l'ordine di esecuzione della pena nonostante il ricorrente, in data 10 giugno 2022, ne avesse chiesto la sospensione in attesa della decisione sulla contestuale istanza presentata al Magistrato di sorveglianza di Roma per ottenere, ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., 684 cod. proc. pen. e 47-ter Ord. pen., il differimento dell'esecuzione della pena o, in subordine, la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute. Tanto premesso, si duole il ricorrente che la Corte di assise di Roma non abbia rilevato l'obbligo della Procura di sospendere l'ordine di esecuzione in attesa della decisione del Magistrato di sorveglianza, vieppiù se si considera che l'art. 108, d.P.R. n. 230 del 2000 non prevede alcuna discrezionalità sul punto. Inoltre, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato la carenza di interesse, poiché, in realtà, l'ordinanza adottata dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 21 giugno 2022, lungi dall'aver ripristinato in via definitiva il regime di detenzione domiciliare, avrebbe semplicemente sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 dallo stesso Tribunale (che aveva rigettato la richiesta di proroga del differimento della pena), in attesa della decisione sul ricorso per cassazione presentato dal PORCELLI. Sussisterebbe, quindi, un interesse attuale e concreto del ricorrente ad una pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, che avrebbe dovuto chiarire se l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Roma il 13 giugno 2022 fosse legittimo ai sensi dell'art. 108, d.P.R. n. 230 del 2000, e se il magistrato, a fronte dell'ulteriore istanza di differimento della pena, dovesse o meno sospendere l'esecuzione in attesa della decisione del Magistrato di sorveglianza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Per una più agevole comprensione della vicenda, si reputa opportuno premettere la seguente, sintetica, cronologia. Con una prima ordinanza in data 22 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva disposto, in favore del condannato, il differimento dell'esecuzione della pena, per la durata di otto mesi, nelle forme della detenzione domiciliare (per motivi di salute). Con successiva ordinanza in data 18 maggio 2022, il suddetto Tribunale aveva respinto l'ulteriore istanza di rinvio dell'esecuzione della pena, mandando al Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] di individuare una struttura adeguata alle condizioni di salute del condannato, ritenute, comunque, compatibili con il regime carcerario. In data 13 giugno 2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma emetteva ordine di esecuzione della pena indicata nell'esposizione in fatto. Il 20 giugno 2022 il condannato avanzava istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione ora citato, presentando, contestualmente, al Magistrato di sorveglianza di Roma istanza di differimento della pena o, in subordine, di concessione della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute. Il giorno dopo, 21 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza capitolino ripristinava la detenzione domiciliare, con conseguente scarcerazione del condannato: con tale ordinanza (allegata al ricorso), si accoglieva l'istanza del PORCELLI volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del 18 maggio 2022 (che aveva respinto l'istanza di proroga del differimento della pena), nell'attesa della 'definizione del ricorso per Cassazione. Sulla base dell'indicato provvedimento del 21 giugno 2022, la Procura della Repubblica di Roma, in data 23 giugno 2022, emetteva un nuovo ordine di esecuzione in regime di detenzione domiciliare, con fine pena al 29 giugno 2036, ordinando esplicitamente la liberazione del condannato se non detenuto per altro. 2. Tanto premesso, va rilevato che, proprio alla luce della richiamata ordinanza del 21 giugno 2022, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva ripristinato la detenzione domiciliare nei confronti del PORCELLI, la Corte di Assise di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda "nuova" - avanzata dalla difesa all'udienza di discussione - di "sospensione" dell'ordine di esecuzione del 13 giugno 2022 (rinunciando alla originaria istanza di revoca), osservando che il condannato avrebbe eventualmente potuto attivarsi a seguito di una futura eventuale emissione di ulteriore ordine di esecuzione non sospeso. 3. Orbene, alla luce della riepilogata cronologia dei provvedimenti susseguitisi, del tutto correttamente il giudice a quo ha ravvisato, nella specie, la carenza d'interesse del condannato ad ottenere una decisione concernente la legittimità (o meno) dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 13 giugno 2022, in quanto tale provvedimento è stato, ormai, superato e sostituito da quello omologo emesso, appena dieci giorni dopo, in data 23 giugno 2022, con il quale è stata applicata la misura della detenzione domiciliare, ossia proprio quella misura che costituiva e costituisce l'oggetto dell'interesse del detenuto. Né appare condivisibile, in ogni caso, l'interpretazione - proposta dalla difesa - della disposizione prevista dall'art. 108 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Tale articolo ("Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive") recita: "1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza". Dal chiaro tenore letterale della norma, invero, sembra evincersi che essa ponga a carico del Pubblico ministero esclusivamente un onere di informazione a beneficio degli organi di sorveglianza, gli unici competenti ad adottare i provvedimenti previsti nei casi contemplati dagli artt. 146 e 147 cod. pen.; non, quindi, un dovere, sostanzialmente "automatico", di sospensione dell'ordine di esecuzione d'iniziativa: anche perché, così opinando, sarebbe sufficiente, per qualunque condannato, proporre domanda ai sensi dei richiamati articoli codicistici per paralizzare tutti gli ordini di esecuzione emessi dalle Procure nazionali. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza ch ipotesi di esonero, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen