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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:61
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TO0201_INF

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 26 gennaio 2026 – Polonia / Commissione (causa T‑201/25) «Ricorso di annullamento – Aiuti di stato – Trasporti – Aiuto relativo a infrastrutture di trasporto – Aiuto esistente – Atto non impugnabile – Atto meramente confermativo – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri oggettivi – Lettera della Commissione che informa la ricorrente della sua intenzione di archiviare un procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato – Inclusione (Articolo 263 TFUE) (v punti 34‑50)

2. Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa – Decisione della Commissione che conferma la sua decisione anteriore di archiviare un procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato – Decisione adottata in assenza di elementi nuovi rispetto alla decisione anteriore e senza riesame della situazione del destinatario della decisione – Inclusione (Articolo 263 TFUE) (v punti 52‑89) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La repubblica di Polonia è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

62025TO0201_INF Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 26 gennaio 2026 – Polonia / Commissione (causa T‑201/25) «Ricorso di annullamento – Aiuti di stato – Trasporti – Aiuto relativo a infrastrutture di trasporto – Aiuto esistente – Atto non impugnabile – Atto meramente confermativo – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri oggettivi – Lettera della Commissione che informa la ricorrente della sua intenzione di archiviare un procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato – Inclusione (Articolo 263 TFUE) (v punti 34‑50) 2. Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa – Decisione della Commissione che conferma la sua decisione anteriore di archiviare un procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato – Decisione adottata in assenza di elementi nuovi rispetto alla decisione anteriore e senza riesame della situazione del destinatario della decisione – Inclusione (Articolo 263 TFUE) (v punti 52‑89) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La repubblica di Polonia è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.