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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 05584/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15810/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 59/2017 (trib.

Roma) [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2983/2024 depositata il 30/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15810/2024 Numero sezionale 119/2026 Numero di raccolta generale 5584/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.350,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 15810/2024 Numero sezionale 119/2026 Numero di raccolta generale 5584/2026 Data pubblicazione 12/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15810/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 59/2017 (trib. Roma) [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2983/2024 depositata il 30/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15810/2024 Numero sezionale 119/2026 Numero di raccolta generale 5584/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.350,00 per compensi, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 15810/2024 Numero sezionale 119/2026 Numero di raccolta generale 5584/2026 Data pubblicazione 12/03/2026
Decreto Cassazione n. 05584/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris