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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 25152/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3956 /201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e BARBARAGRAZIANO, entramb i rappresentat i e difes i in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore entrambirappresentati e difesi come per legge dall’ avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l’[OSCURATO:PERSONA]. 1881 / 07 / 1 6 depositata in data 08 / 0 7 /201 6 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:operazioni oggett.teinesistenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] , quest'ultim o nella veste diautore della violazione contestata , ricorrevano avverso gli avvisi diaccertamento loro notificati per gli anni di imposta 2006 , 2007 con i quali erano recuperate ma ggiori IRES, IRAP e IVA nei confronti della società a seguito della contestazione da parte dell'ufficio dell'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; - la CTP di Bologna rigettava i ricorsi ; appellav ano i contribuenti ; - con la pronuncia impugnata la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol'appello ritenendo in primo luogo debitamente motivati gliatti impugnati e d in secondo luogo ri ten endo sussistenti indizi gravi precisi e concordanti in ordine alla inesistenza delle operazioni a fronte dei quali i contribuenti non hanno fornito alcunaprova della effettiva esistenza delle operazioni contestate ; - ricorre a questa Corte la società unitamente al [OSCURATO:PERSONA] conatto affidato a quattro motivi , con il quale insta anche per la sospensionedell’atto impugnato ex art. 47 del d.

Lgs. n. 546 del 1992; - resiste l' A mministrazione finanziaria con proprio controricorso ; Consideratoche: - va preliminarmente dichiarata inammissibile l’istanza di sospensionedell’atto impugnato, poiché essa è proponibile, ex art. 47del d.

Lgs. n. 546 del 1992, unicamente di fronte alla CTP; in questa sede, poi, lo scrutinio della Corte non riguarda l’atto impositivo,ma la sentenza gravata ; - sul punto, inoltre, anche qualificando l’istanza come diretta a ottenerela sospensione della pronuncia della CTR, l’art. 373, c. 1, c.p.c. prevede che il ricorso per Cassazione non sospenda l’esecuzionedella sentenza ben ché, su stanza di parte, il Giudice che ha pronunciato la sentenza censurata può disporne, con ordinanza non impugnabile, la sospensione.

È chiaro che tale istanza deve essere formulata al giudice che ha emesso la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 sentenza censurata con il ricorso per Cass azione.

Orbene, non avendodisposto nulla l’art. 111 Cost. in riferimento al ricorso per Cassazioneavverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte deiConti, la predetta norma ex art. 373 c.p.c. è applicabile anche incaso di impugnazione davant i alle Sezioni unite della Suprema Cortedelle predette sentenze dei giudici speciali ex art. 362 c.p.c.

Neconsegue l’inammissibilità di un’istanza cautelare di tal genere nelricorso per Cassazione (così Cass. civ. Sez.

Unite, Sent., 05 - 07-2013,n. 16884 ); - venendo ai motivi di ricorso, il primo motivo di impugnazione deduce la violazione e falsa applicazione di legge e nullità della sentenzaper omessa motivazione ex art. 360 c .1 n. 3 e n. 4 c.p.c. inrelazione all’art. 7 della L. n. 212 del 200 0 in rel azione all’art.2709c.c. per avere la CTR reso pronuncia viziata da insufficiente motivazionein quanto la stessa si riduce a un riassunto della res controversa dell'argomentazione dedott a dalle parti rendendo impossibilela ricostruzione dell'iter logico giuridico che ha portato adecisione; - il motivo è infondato; - in realtà la motivazione della pronuncia di appello ancorché sinteticasi pone al di sopra del c.d.

“ minimo costituzionale ” poiché consentedi e vincere come il giudice dell'appello abbia valutato gli elementidedotti dall'ufficio - ritenendoli correttamente costituenti indizi gravi precisi e concordanti - consistenti nell a “ descrizione genericadelle fatture ”, nell’essere “ contratti d'appalto privi di data certai pagamenti talvolta in con tanti avvenuti a distanza di molti mesi rispetto all'emissione , alcune fatture mai pagat e, soggetti emittentiprivi di qualsiasi struttura imprenditoriale che non hanno presentatole dichiarazioni dei redditi ”; non solo; - la CTR ha anche valorizzato in motivazione la circostanza secondo cui la partecipante alla [OSCURATO:SOCIETA]. era un socio unico, “ con possibilità appunto per l'unico socio di conoscere tutta l'attività sociale e quindi le circostanze della gestione ”; infine il giudice Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dell'appello ha dato conto di come , all’esito del processo “ il contribuentenon ha fornito alcuna prova della effettiva esistenza delleoperazioni contestate ”; - e per vero neppure in sede di ricorso parte ricorrente indica o trascrivele parti degli atti dei gradi d el merito nei quali tali prove sono state dedotte ; ne deriva che risulta confermata l'affermazione resa dalla sentenza impugnata secondo la quale agli elementi indiziari presentati dall'amministrazione sono stati oppostielementi dotati di adeguata concret ezza al punto da poter vincerela prova presuntiva dedotta dall' U fficio ; - il secondo motivo di impugnazione si incentra sulla nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazionealla dedotta illegittimità degli avvisi di accertamento che fannoriferimento ad altri atti non riguardanti gli odierni ricorrenti econtenuti in avvisi di accertamento relativi a terzi soggetti , per nonavere il giudice dell'appello valutato la circostanza relativa alla mancata allegazio ne da parte dell' U fficio di molti degli atti richiamati negli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei fornitoriIntech s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; - il motivo , con il quale sostanzialmente si deduce la illegittimità della motivazione per relationem degli atti impugnati , che non sarebbe stata riconosciuta viziata dalla sentenza di appello , è inammissibile; - poiché la censura in oggetto non risulta dalla sentenza impugnata esserstata posta nei gradi di merito , era onere di parte ricorrente (difronte alla completa pretermissione della stessa operata dalla motivazione) trascrive re in ricorso per cassazione o produ rre a questa Corte sia gli avvisi di accertamento impugnati dai quali doversievincere il rimando , in punto di mot ivazione ad altri atti non conosciuti dal contribuent e , sia tutti gli atti processuali dei gradidi merito ( vale a dire non solo il ricorso di fronte alla CTP, cheè prodotto, ma anche il ricorso di fronte alla CTR ) ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - il tutto onde consentire a questa Corte di valutare la effettiva tempestiva proposizione dell'eccezione nei precedenti gradi di giudizio;in difetto l'eccezione posta col motivo risulta in concreto nuovae deve pertanto essere dichiarat a inammissibi le; - il terzo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazionefalsa applicazione della legge , nullità della sentenza ex art.360 c.1 n. 3 e n. 4 c.p.c. in relazione alla deducibilità dei costi ex art. 109 TUIR e art. 53 Cost. con riferimento alla capacità contributivaper avere erroneamente il principio di inerenza nella presentefattispecie, non riconoscendo costi corrispondenti a ricavi effettivamenteprodotti; - il motivo è inammissibile ; - invero lo stesso risulta privo di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale rimane quindi indenne dalla censura; - dalla lettura della pronuncia gravata risulta evidente che i costi oggetto di rilievo sono stati disconosciuti in quanto riferiti a operazionioggettivamente inesistenti , non in quanto sprovvisti del requisitodell'inerenza; - come noto il requisito dell'inerenza qualifica i costi legittimando la deduzionequali elementi negativi del reddito di impresa connessi all'attivitàsvolta dalla medesima ; resta fermo che precondizione logicamente e giuridicamente preliminare all'esame dell'inerenza è quella relativa alla esistenza in natura delle operazioni che generanoi costi ; conseguentemente non possono essere ritenut i inerenti costi che non esistono poiché riferiti a operazioni non effettive rappresentato solo da documentazione ma non rispondentiha la realtà economica nella quale l'impresa si trova; - in ogni caso, poi, questa Corte ha puntualizzato come (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 8919 del 14/05/2020 ) anche a voler ritenere meritevoledi esame il profilo dell’i nerenza nel caso di inesistenza dei costi il diritto alla detrazione dell'imposta (con principio enunciato quanto all’iva ma estendibile anche all’imposizione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 reddituale) non sorge per il solo fatto dell'avvenuto pagamento dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza dell'operazione all'impresa, requisito questo mancante in relazione all'IVA corrisposta per operazioni (anche parzialmente)oggettivamente inesistenti, stante la sua inidoneità a configura re un pagamento a titolo di rivalsa in quanto costituente un costo non inerente all'attività dell'impresa e potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse,tali da spezzare il detto nesso di inerenza ; - i nfine , con il quarto motivo di ricorso si duole dell'omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la sentenza impugnata mancato di prend ere in considerazionela possibilità /opportunità di sospendere il processo tributarioin attesa che i l [OSCURATO:PERSONA] venisse giudicato nel procedimento penale (poi definito con sentenza di assoluzione emessadal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 settembre 2016); - anche questo motivo è infondato ; - questa Corte ritiene, con giurisprudenza costante (in argomento tra molte Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 4924 del 27/02/2013 ) , che nel contenzioso tributario - in cui non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 c.p.p. vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, quarto comma, del d.

L gs. 31 dicembre 1992, n. 546 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronunciapenale di condanna - la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminare necessario.Pertanto, non può disporsi, ai sensi dell'art. 295 cod. proc.civ. ed ancorché coincidano i fatti esaminati in sede penale e quelli che fondano l'accertamento, lasospensione del processo tributario in attesa della definitività Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 della predetta sentenz a, come peraltro sancito dall'art. 20 del d.

Lgs.10 marzo 2000, n. 74 ; - per tali ragioni, il ricorso è integra lmente rigettato; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro 5 . 8 00 oltrea spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3956 /201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e BARBARAGRAZIANO, entramb i rappresentat i e difes i in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore entrambirappresentati e difesi come per legge dall’ avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l l’[OSCURATO:PERSONA]. 1881 / 07 / 1 6 depositata in data 08 / 0 7 /201 6 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:operazioni oggett.teinesistenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] , quest'ultim o nella veste diautore della violazione contestata , ricorrevano avverso gli avvisi diaccertamento loro notificati per gli anni di imposta 2006 , 2007 con i quali erano recuperate ma ggiori IRES, IRAP e IVA nei confronti della società a seguito della contestazione da parte dell'ufficio dell'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; - la CTP di Bologna rigettava i ricorsi ; appellav ano i contribuenti ; - con la pronuncia impugnata la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] ha rigettatol'appello ritenendo in primo luogo debitamente motivati gliatti impugnati e d in secondo luogo ri ten endo sussistenti indizi gravi precisi e concordanti in ordine alla inesistenza delle operazioni a fronte dei quali i contribuenti non hanno fornito alcunaprova della effettiva esistenza delle operazioni contestate ; - ricorre a questa Corte la società unitamente al [OSCURATO:PERSONA] conatto affidato a quattro motivi , con il quale insta anche per la sospensionedell’atto impugnato ex art. 47 del d. Lgs. n. 546 del 1992; - resiste l' A mministrazione finanziaria con proprio controricorso ; Consideratoche: - va preliminarmente dichiarata inammissibile l’istanza di sospensionedell’atto impugnato, poiché essa è proponibile, ex art. 47del d. Lgs. n. 546 del 1992, unicamente di fronte alla CTP; in questa sede, poi, lo scrutinio della Corte non riguarda l’atto impositivo,ma la sentenza gravata ; - sul punto, inoltre, anche qualificando l’istanza come diretta a ottenerela sospensione della pronuncia della CTR, l’art. 373, c. 1, c.p.c. prevede che il ricorso per Cassazione non sospenda l’esecuzionedella sentenza ben ché, su stanza di parte, il Giudice che ha pronunciato la sentenza censurata può disporne, con ordinanza non impugnabile, la sospensione. È chiaro che tale istanza deve essere formulata al giudice che ha emesso la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 sentenza censurata con il ricorso per Cass azione. Orbene, non avendodisposto nulla l’art. 111 Cost. in riferimento al ricorso per Cassazioneavverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte deiConti, la predetta norma ex art. 373 c.p.c. è applicabile anche incaso di impugnazione davant i alle Sezioni unite della Suprema Cortedelle predette sentenze dei giudici speciali ex art. 362 c.p.c. Neconsegue l’inammissibilità di un’istanza cautelare di tal genere nelricorso per Cassazione (così Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 05 - 07-2013,n. 16884 ); - venendo ai motivi di ricorso, il primo motivo di impugnazione deduce la violazione e falsa applicazione di legge e nullità della sentenzaper omessa motivazione ex art. 360 c .1 n. 3 e n. 4 c.p.c. inrelazione all’art. 7 della L. n. 212 del 200 0 in rel azione all’art.2709c.c. per avere la CTR reso pronuncia viziata da insufficiente motivazionein quanto la stessa si riduce a un riassunto della res controversa dell'argomentazione dedott a dalle parti rendendo impossibilela ricostruzione dell'iter logico giuridico che ha portato adecisione; - il motivo è infondato; - in realtà la motivazione della pronuncia di appello ancorché sinteticasi pone al di sopra del c.d. “ minimo costituzionale ” poiché consentedi e vincere come il giudice dell'appello abbia valutato gli elementidedotti dall'ufficio - ritenendoli correttamente costituenti indizi gravi precisi e concordanti - consistenti nell a “ descrizione genericadelle fatture ”, nell’essere “ contratti d'appalto privi di data certai pagamenti talvolta in con tanti avvenuti a distanza di molti mesi rispetto all'emissione , alcune fatture mai pagat e, soggetti emittentiprivi di qualsiasi struttura imprenditoriale che non hanno presentatole dichiarazioni dei redditi ”; non solo; - la CTR ha anche valorizzato in motivazione la circostanza secondo cui la partecipante alla [OSCURATO:SOCIETA]. era un socio unico, “ con possibilità appunto per l'unico socio di conoscere tutta l'attività sociale e quindi le circostanze della gestione ”; infine il giudice Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dell'appello ha dato conto di come , all’esito del processo “ il contribuentenon ha fornito alcuna prova della effettiva esistenza delleoperazioni contestate ”; - e per vero neppure in sede di ricorso parte ricorrente indica o trascrivele parti degli atti dei gradi d el merito nei quali tali prove sono state dedotte ; ne deriva che risulta confermata l'affermazione resa dalla sentenza impugnata secondo la quale agli elementi indiziari presentati dall'amministrazione sono stati oppostielementi dotati di adeguata concret ezza al punto da poter vincerela prova presuntiva dedotta dall' U fficio ; - il secondo motivo di impugnazione si incentra sulla nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazionealla dedotta illegittimità degli avvisi di accertamento che fannoriferimento ad altri atti non riguardanti gli odierni ricorrenti econtenuti in avvisi di accertamento relativi a terzi soggetti , per nonavere il giudice dell'appello valutato la circostanza relativa alla mancata allegazio ne da parte dell' U fficio di molti degli atti richiamati negli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei fornitoriIntech s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; - il motivo , con il quale sostanzialmente si deduce la illegittimità della motivazione per relationem degli atti impugnati , che non sarebbe stata riconosciuta viziata dalla sentenza di appello , è inammissibile; - poiché la censura in oggetto non risulta dalla sentenza impugnata esserstata posta nei gradi di merito , era onere di parte ricorrente (difronte alla completa pretermissione della stessa operata dalla motivazione) trascrive re in ricorso per cassazione o produ rre a questa Corte sia gli avvisi di accertamento impugnati dai quali doversievincere il rimando , in punto di mot ivazione ad altri atti non conosciuti dal contribuent e , sia tutti gli atti processuali dei gradidi merito ( vale a dire non solo il ricorso di fronte alla CTP, cheè prodotto, ma anche il ricorso di fronte alla CTR ) ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - il tutto onde consentire a questa Corte di valutare la effettiva tempestiva proposizione dell'eccezione nei precedenti gradi di giudizio;in difetto l'eccezione posta col motivo risulta in concreto nuovae deve pertanto essere dichiarat a inammissibi le; - il terzo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazionefalsa applicazione della legge , nullità della sentenza ex art.360 c.1 n. 3 e n. 4 c.p.c. in relazione alla deducibilità dei costi ex art. 109 TUIR e art. 53 Cost. con riferimento alla capacità contributivaper avere erroneamente il principio di inerenza nella presentefattispecie, non riconoscendo costi corrispondenti a ricavi effettivamenteprodotti; - il motivo è inammissibile ; - invero lo stesso risulta privo di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale rimane quindi indenne dalla censura; - dalla lettura della pronuncia gravata risulta evidente che i costi oggetto di rilievo sono stati disconosciuti in quanto riferiti a operazionioggettivamente inesistenti , non in quanto sprovvisti del requisitodell'inerenza; - come noto il requisito dell'inerenza qualifica i costi legittimando la deduzionequali elementi negativi del reddito di impresa connessi all'attivitàsvolta dalla medesima ; resta fermo che precondizione logicamente e giuridicamente preliminare all'esame dell'inerenza è quella relativa alla esistenza in natura delle operazioni che generanoi costi ; conseguentemente non possono essere ritenut i inerenti costi che non esistono poiché riferiti a operazioni non effettive rappresentato solo da documentazione ma non rispondentiha la realtà economica nella quale l'impresa si trova; - in ogni caso, poi, questa Corte ha puntualizzato come (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 8919 del 14/05/2020 ) anche a voler ritenere meritevoledi esame il profilo dell’i nerenza nel caso di inesistenza dei costi il diritto alla detrazione dell'imposta (con principio enunciato quanto all’iva ma estendibile anche all’imposizione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 reddituale) non sorge per il solo fatto dell'avvenuto pagamento dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza dell'operazione all'impresa, requisito questo mancante in relazione all'IVA corrisposta per operazioni (anche parzialmente)oggettivamente inesistenti, stante la sua inidoneità a configura re un pagamento a titolo di rivalsa in quanto costituente un costo non inerente all'attività dell'impresa e potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse,tali da spezzare il detto nesso di inerenza ; - i nfine , con il quarto motivo di ricorso si duole dell'omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la sentenza impugnata mancato di prend ere in considerazionela possibilità /opportunità di sospendere il processo tributarioin attesa che i l [OSCURATO:PERSONA] venisse giudicato nel procedimento penale (poi definito con sentenza di assoluzione emessadal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 settembre 2016); - anche questo motivo è infondato ; - questa Corte ritiene, con giurisprudenza costante (in argomento tra molte Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 4924 del 27/02/2013 ) , che nel contenzioso tributario - in cui non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 c.p.p. vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, quarto comma, del d. L gs. 31 dicembre 1992, n. 546 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronunciapenale di condanna - la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminare necessario.Pertanto, non può disporsi, ai sensi dell'art. 295 cod. proc.civ. ed ancorché coincidano i fatti esaminati in sede penale e quelli che fondano l'accertamento, lasospensione del processo tributario in attesa della definitività Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 della predetta sentenz a, come peraltro sancito dall'art. 20 del d. Lgs.10 marzo 2000, n. 74 ; - per tali ragioni, il ricorso è integra lmente rigettato; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro 5 . 8 00 oltrea spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
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