CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02012/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 20/6/2023 ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto le richieste di concordato avanzate dalle parti, a seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che li aveva riconosciuti colpevoli di due estorsioni aggravate, una delle quali continuata. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati. [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge per essere stati qualificati i fatti come estorsione anziché come truffa. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che si assume ingiustificatamente più severo di quello riservato agli altri imputati. [OSCURATO:PERSONA] ed il Morra hanno dedotto la violazione di legge per essersi operato, in relazione all'estorsione di cui al capo A), un indebito aumento di pena per la continuazione interna, pur a fronte di una vicenda estorsiva unitaria, realizzata senza soluzioni di continuità. Con un secondo motivo di impugnazione il Morra ha altresì dedotto la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo B), e la mancanza di motivazione in ordine all'omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. I ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i ricorsi sono stati presentati determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 202