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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 26819/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso definito con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto l'inosservanza della citata disposizione, con conseguente vizio relativo alla manifestazione della volontà, ai sensi dell'art. 606 lett. c, cod. proc. pen. poiché all'udienza del 30 gennaio 2025 la Corte territoriale aveva omesso di interpellare l'imputato, presente all'udienza mediante collegamento in videoconferenza, affinché esprimesse la sua volontà in merito alla rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quello concernente la riduzione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito.

Infatti, solo apparentemente il vizio dedotto attiene alla manifestazione di volontà, dato che l'imputato, presente in video conferenza, aveva in anticipo rilasciato procura speciale per il rito al proprio difensore, escludendo pertanto in radice che un qualche dubbio sulla effettiva volontà di accedere al concordato, ed a quello specifico accordo con rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità e concentrazione solo sul quantum della pena, possa in concreto affacciarsi.3.

Deve in proposito essere ricordato come ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen."....la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.

Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis".

In applicazione del suddetto principio la Suprema Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato in appello, con ordinanza emessa d'ufficio ed in assenza di contraddittorio.

Al proposito va sottolineata l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., poiché il ricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599 bis e 602 cod. proc. pen., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento; difatti la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01).

Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentre alcuno spazio per motivi ulteriori.

4. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere est. [OSCURATO:PERSONA] sco F orit [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso definito con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto l'inosservanza della citata disposizione, con conseguente vizio relativo alla manifestazione della volontà, ai sensi dell'art. 606 lett. c, cod. proc. pen. poiché all'udienza del 30 gennaio 2025 la Corte territoriale aveva omesso di interpellare l'imputato, presente all'udienza mediante collegamento in videoconferenza, affinché esprimesse la sua volontà in merito alla rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quello concernente la riduzione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito. Infatti, solo apparentemente il vizio dedotto attiene alla manifestazione di volontà, dato che l'imputato, presente in video conferenza, aveva in anticipo rilasciato procura speciale per il rito al proprio difensore, escludendo pertanto in radice che un qualche dubbio sulla effettiva volontà di accedere al concordato, ed a quello specifico accordo con rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità e concentrazione solo sul quantum della pena, possa in concreto affacciarsi.3. Deve in proposito essere ricordato come ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen."....la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis". In applicazione del suddetto principio la Suprema Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato in appello, con ordinanza emessa d'ufficio ed in assenza di contraddittorio. Al proposito va sottolineata l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., poiché il ricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599 bis e 602 cod. proc. pen., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento; difatti la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentre alcuno spazio per motivi ulteriori. 4. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere est. [OSCURATO:PERSONA] sco F orit [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26819/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris