CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le SENTENZA sui ricorso (iscritto al N.R.G. 22552/'19) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70P13 H501R), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 22; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] ROMA-VELLETRI-CIVITAVECCHIA e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma ai sensi degli artt. 702-bis c.p.c. e 26 d. igs. n. 150/2011 (rep. n. 475/2019, depositata il 18 gennaio 2019); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'Il novembre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (per delega) nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il notaio [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo, con rituale ricorso, avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina del Lazio depositata il 30 settembre 2015 con la quale era stata applicata nei suoi confronti la sanzione disciplinare dell'avvertimento, con riferimento al ravvisato addebito consistito nell'aver ricevuto cinque atti costitutivi di società cooperativa, in cui l'oggetto sociale era riportato nello statuto allegato, che lo stesso notaio era stato dispensato dal leggere ad opera delle parti e per aver, dunque, omesso di leggere un elemento essenziale ai fini della costituzione di dette società, in violazione dell'art. 58, n. 6, della c.d. legge notarile (n. 89 del 1913), che sancisce la nullità dell'atto notarile che non è stato, per l'appunto, letto dal notaio alle parti. La suddetta sanzione veniva applicata dovendosi escludere la sussistenza della violazione della previsione di cui all'art. 28 L.N., poiché il richiamato illecito disciplinare riguardava una nullità formale, con la conseguente applicabilità dell'art. 136 della stessa LN., da considerarsi quale "norma di chiusura" che rende punibili tutte le infrazioni non altrimenti e specificamente sanzionate dalla stessa legge notarile. L'adita Corte di appello di Roma, nella sola costituzione dell'Archivio notarile distrettuale di Latina, con ordinanza depositata il 18 gennaio 2019, respingeva il formulato reclamo e compensava per intero le spese giudiziali. A fondamento dell'adottata pronuncia, la Corte laziale rilevava la legittimità della reclamata decisione sul presupposto della vigenza, nell'ordinamento notarile, della c.d. atipicità dei relativi illeciti disciplinari (come affermato con la sentenza delle Sezioni unite civili di questa Corte n. 25457/2017), ritenendo che, di conseguenza, il citato art. 136 L.N. individua l'avvertimento come sanzione residuale per ogni condotta (più lieve di quelle sanzionabili con la censura) disciplinarmente rilevante per la quale la medesima legge notarile non preveda un'espressa sanzione e, nel contempo, non sia grave da essere riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall'art. 147 della stessa legge. 2. Avverso la suddetta ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, il citato notaio, resistito con controricorso dall'Archivio notarile di Latina, mentre nessuna delle altre parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. Il P.G. ed il difensore del ricorrente hanno depositato memorie illustrative finali.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il formulato motivo il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136 e 147 della legge n. 89 del 1913 (c.d. legge notarile), confutando l'impugnata ordinanza con cui era stata confermata la decisione oggetto di reclamo nel ritenere legittima l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento nei suoi confronti malgrado allo stesso non fosse stata contestata alcuna fattispecie riconducibile ad una delle ipotesi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 147, comma 1, L.N., in cui poter sussumere la condotta riprovevole sanzionabile a livello disciplinare. 2. Rileva il collegio che il motivo è destituito di fondamento e deve, perciò, essere respinto. Con l'impugnata ordinanza il giudice del reclamo si è, infatti, conformato all'indirizzo espresso da questa Corte che, con la sentenza delle Sezioni unite n. 25457/2017, a risoluzione di un precedente contrasto sulla relativa questione, ha stabilito che, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, la sanzione dell'avvertimento, prevista dall'art. 136 della legge notarile (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.lgs. n. 249 del 2006), è posta a tutela degli stessi beni garantiti dal successivo art. 147 della medesima legge, sebbene per fattispecie meno gravi, quali i comportamenti occasionali o isolati di cui alla lett. b) del cit. art. 147 ovvero per condotte che, riconducibili alle lett. a) e c) di tale ultima disposizione, siano caratterizzate dalla lievità. Si è, pertanto, precisato che il relativo ambito di applicazione non può intendersi limitato alla sfera di operatività dell'art. 144 della legge notarile, giacché il concetto di maggiore lievità del fatto è ontologicamente diverso dall'ipotesi attenuata dell'illecito. In tale prospettiva con la citata sentenza delle Sezioni unite è stato, innanzitutto, osservato che il d. Igs. n. 249 del 2006 ha attuato una complessiva ed organica riforma dell'ordinamento disciplinare notarile, con una serie di disposizioni che hanno innovato profondamente il sistema previgente; in particolare, il novellato art. 147 della legge notarile non solo prevede la sanzionabilità del notaio per tre ipotesi specifiche - riguardanti, l'una, la compromissione della dignità e reputazione personale e del decoro e prestigio della classe notarile, l'altra, la violazione non occasionale delle norme deontologiche e, la terza, l'illecita concorrenza - ma indica altresì specificamente le conseguenti sanzioni applicabili (che vanno dalla censura sino alla destituzione).Rispetto al sistema previgente, dunque, la differenza sostanziale va ravvisata nella circostanza che la nuova formulazione della norma appena richiamata delinea condotte la cui definizione, per quanto dagli ampi confini, è comunque agevolmente identificabile nel disvalore del comportamento e/o nella violazione di legge commessa, individuando con chiarezza l'interesse che si ritiene meritevole di tutela - ossia la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonché del decoro e del prestigio della classe notarile - e determinando le condotte punibili in quelle idonee a compromettere tale interesse, prevedendo per gli stessi l'applicabilità delle sanzioni più gravi. Nel caso, invece, di violazione di quei medesimi precetti, comunque implicante un'inesatta esplicazione della funzione notarile, ma in forma più lieve (come, ad esempio, in ipotesi di condotte isolate o occasionali), esclusa l'irrilevanza in sé della condotta, le Sezioni unite hanno osservato che trova spazio applicativo l'art. 136 della legge notarile, mediante la previsione, per l'appunto, della sanzione dell'avvertimento. Depongono in tal senso, in particolare, alcune considerazioni: 1) l'impossibilità di pervenire ad una lettura abrogatrice del citato art. 136, considerata la previsione dell'avvertimento, quale sanzione autonoma, nella disposizione di carattere generale contenuta all'art. 135 della legge notarile; 2) la necessità di garantire, dunque, una lettura sistematica delle disposizioni novellate, che riconosca all'avvertimento - dotato, come specificato, di una propria autonomia concettuale e giuridica rispetto alle altre sanzioni - un proprio ambito applicativo, né potendosi integralmente sovrapporre questo a quello risultante dall'applicazione del successivo art. 144 della legge notarile che, disciplinando l'ipotesi del riconoscimento di circostanze attenuanti, consente di comminare la sanzione dell'avvertimento quale trattamento sanzionatorio più mite solo in via successiva, per fatti - cioè - esterni e successivi all'originaria condotta illecita; 3) la rilevanza di quanto emergente dal parere reso dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato laddove, a fronte dell'originaria stesura dell'art. 136, è stato osservato che la definizione dell'avvertimento contenuta nella seconda parte del comma 1 avrebbe potuto indurre in confusione, ove se ne fosse stabilita la residualità rispetto a tutte le sanzioni disciplinari applicabili, ravvisandosi, perciò, l'opportunità di modificare il disposto normativo nel senso che l'avvertimento si sarebbe potuto infliggere per trasgressioni più lievi rispetto a quelle sanzionabili con la censura.La soluzione adottata con la richiamata sentenza delle Sezioni unite, peraltro, risulta conforme al principio di legalità, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza interna (cfr. Cass. n. 25408/2013) e sovranazionale (v., in particolare, la sentenza della C.E.D.U, Varvara c Italia - ricorso n. 17475/09 - decisione del 29 ottobre 2013) nel settore degli illeciti disciplinari, essendo così escluso che l'interprete possa spingersi fino alla creazione di illeciti non previsti dal legislatore. Consegue, dunque, da quanto precede la piena autonomia tra le sanzioni dell'avvertimento e della censura, applicabili - in rapporto di gradualità tra loro - alle (medesime) violazioni sanzionate dalla legge notarile, sulla base di un criterio discretivo fondato sulla lievità dell'infrazione commessa. Dalla complessiva portata della citata sentenza delle Sezioni unite consegue, quindi, che l'art. 136 della legge notarile, oltre alle ipotesi di illeciti sanzionati con la misura della censura degradabile ad avvertimento per la presenza di attenuanti, è legittimamente applicabile anche con riferimento agli illeciti sanzionati dall'art. 147 della stessa legge, ma costituenti "trasgressioni più lievi", nel senso che le relative condotte risultino comunque contrarie a specifici obblighi comunque incombenti al notaio, ancorché unisussistenti od occasionali e riferiti a violazioni meramente formali. Quindi, con riferimento al caso di specie (in cui il notaio era stato incolpato per non aver letto ai soci, in cinque occasioni, lo statuto di società cooperative, e quindi proprio l'oggetto sociale delle società che essi andavano a costituire con gli stipulandi atti), rappresentando la lettura integrale degli atti che riceve uno degli obblighi primari che deve assolvere il notaio, tanto è vero che - in difetto - l'art. 58 n. 6 della legge notarile sancisce la nullità dell'atto stesso, è da ritenersi legittima l'irrogazione al dr. Becchetti della sanzione dell'avvertimento, quale conseguenza disciplinare riferibile alle trasgressioni caratterizzate - come rimarcato - da una maggiore lievità ai sensi dell'art. 136 della stessa legge notarile, costituente un disposizione di chiusura, con funzione perciò sussidiaria, del sistema disciplinare applicabile nelle ipotesi di condotte non punibili diversamente con sanzione espressamente determinata, ma comportanti violazioni che si ripercuotono sulla validità dei rogiti e, di conseguenza, sulla stabilità dei correlati rapporti giuridici. 3. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, con la derivante condanna del soccombente ricorrente, in favore del solo costituito Archivio notarile di Latina (rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato), al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso