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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24541/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 628, 648 cod. pen. e 2, 4, 7 L. 895/67 e 23 L. 110/75 agli stessi rispettivamente contestati.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, hanno presentato ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, deducono: -Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Balsano: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Monari: vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. vizio di motivazione in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

2. In data 11 aprile è pervenuta a mezzo pec la rinuncia del ricorso sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. L'intervenuta rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. 3.2.

Le doglianze dedotte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, infatti, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

La Corte territoriale, facendo riferimento alla condotta particolarmente allarmante e all'uso delle armi, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine al bilanciamento delle circostanze formulando così un giudizio che non è non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

A conclusioni analoghe, d'altro canto, deve pervenirsi anche quanto all'applicata misura della libertà vigilata, coerentemente motivata con riferimento all'attuale pericolosità e anche considerando che tale giudizio dovrà essere oggetto di successiva valutazione (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una diversa e nuova lettura, fondata su criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, così quantificata anche per Balsano in quanto la rinuncia è intervenuta a pochi giorni dalla celebrazione dell'udienza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 628, 648 cod. pen. e 2, 4, 7 L. 895/67 e 23 L. 110/75 agli stessi rispettivamente contestati. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado, hanno presentato ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, deducono: -Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Balsano: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Monari: vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. vizio di motivazione in relazione all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. 2. In data 11 aprile è pervenuta a mezzo pec la rinuncia del ricorso sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. L'intervenuta rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. 3.2. Le doglianze dedotte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, infatti, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. La Corte territoriale, facendo riferimento alla condotta particolarmente allarmante e all'uso delle armi, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine al bilanciamento delle circostanze formulando così un giudizio che non è non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). A conclusioni analoghe, d'altro canto, deve pervenirsi anche quanto all'applicata misura della libertà vigilata, coerentemente motivata con riferimento all'attuale pericolosità e anche considerando che tale giudizio dovrà essere oggetto di successiva valutazione (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata). Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una diversa e nuova lettura, fondata su criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, così quantificata anche per Balsano in quanto la rinuncia è intervenuta a pochi giorni dalla celebrazione dell'udienza. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore dell
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