CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 21682/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la sottrazione di energia elettrica integra il reato di furto aggravato e non quello di truffa, in quanto l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l'erogazione dell'energia elettrica contro la volontà dell'ente erogatore (cfr. Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, Rifici, Rv. 269013); - che gli altri due motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, come risulta da entrambe le sentenze di merito (che fanno riferimento alla documentazione integrativa alla denuncia), il risarcimento del danno non era stato integrale; che, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo ...» (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224); - che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 maggio 2025 Il Consigliere estensore