CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 35516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13375-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controrkorrenti - Z/9r avverso la sentenza n. 1012/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava degli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2013 per IRPEF e IRAP e IVA ritenendo l'Ufficio incongrua la redditività dell'impresa ed esorbitanti i costi dell'impresa; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che, nel settore cui appartiene la società, la percentuale di ricarico deve essere ricompresa tra il valore minimo di 1,13 e quello di 2,04; ebbene è agevole constatare che il ricarico rilevato dall'Ufficio medesimo è nella specie pari a 1,22; esso rientra quindi perfettamente nella forbice suddetta. La rilevante percentuale dei costi è dovuta al particolare settore in cui opera la società, che è quello del commercio di prodotti freschi, come tali altamente deperibili, quanto alla dedotta antieconomicità dell'attività d'impresa si osserva che la società ha avuto una breve vita, dal 2012, anno in cui fu costituita, fino al 2015, a causa di eventi che ne hanno cagionato la liquidazione e tali fatti condizionarono negativamente la gestione e portarono alla liquidazione della società. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva Ric. 2021 n. 13375 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022. Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2727, 2729 e 2697 cod. civ. per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione dei principi in tema di onere della prova in quanto, in presenza di un comportamento antieconomico, spetta al contribuente spiegare perché tale comportamento non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie. Considerato che la parte contribuente, con istanza depositata in data 29 settembre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio a sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla quinta sezione civile tributaria. Così deciso nella camera di con