Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 28542/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA o sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] fabio, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza n. 1017/2023 del 9/11/2023 del G.I.P. di Udine, e notificata al prevenuto il 12/12/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreim legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] de Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 novembre 2023, depositata il medesimo 9 novembre 2023, alle ore 12,28, il G.I.P. presso il Tribunale di Udine ha convalidato il provvedimento del Questore di Udine, n. 889/2023 del 6 novembre 2023 notificato a [OSCURATO:PERSONA] alle ore 19.00, con cui gli era stato imposto il divieto "per il periodo di anni 7 (sette), decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, di accesso su tutto il territorio nazionale, ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio valevoli per i campionati nazionali di serie A, b, C e D, nonché le altre manifestazioni nazionali ed europee, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Coppa Italia e gli incontri della Nazionale italiana, comprese le selezioni giovanili.

Per lo stesso periodo, da due ore prima dell'inizio fino a due ore dopo il termine degli incontri ai quali non può fare ingresso, [...] di accedere ai luoghi interessati alla sosta o trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, così specificamente indicati: entro il raggio di 500 metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni sportive, e di 500 metri dai relativi luoghi destinati alla sosta degli automezzi delle tifoserie diretta alle manifestazioni stesse".

Con lo stesso provvedimento era stato altresì disposta la prescrizione "per il periodo di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, di comparire personalmente presso il Commissariato di Vicaria-Mercato (Na), [...], mezz'ora dopo l'orario di inizio di ogni incontro ufficiale che la squadra del Napoli disputerà nelle predette manifestazioni per le quali gli e inibito l'accesso.".

2. Avverso detta ordinanza di convalida, con atto del 26 dicembre 2023, ha proposto ricorso per Cassazione ex art. 6 co 4

I. 401/89 [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, affidando il ricorso a tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia omissione di motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla valutazione della memoria difensiva.

La memoria è stata tempestivamente depositata tramite PEC, entro il termine delle 48 ore; l'ufficio del G.I.P. l'ha ricevuta, il giudice avrebbe, però, semplicemente attestato di averla ricevuta, senza spendere una autonoma valutazione in merito alle argomentazioni difensive ivi svolte (in merito alla concreta condotta del prevenuto, alla sua pericolosità attuale, alla necessità dell'obbligo di firma, alle esigenze lavorative e alle conseguenti problematiche).

Col secondo motivo il ricorrente denuncia omissione di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura.

Il provvedimento del Questore e la convalida del G.i.P. rientrano tra i provvedimenti sottoposti alle garanzie di cui all'art. 13 Cost.

Occorre, pertanto, che sussistano ragioni di necessità ed urgenza da cui ritenere la necessità di applicazioni delle prescrizioni del tipo di quelle dettate a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Censura, pertanto, la mancata verifica e conseguente esplicitazione, tra i presupposti legittimanti l'applicazione del provvedimento (dell'autorità amministrativa convalidato da quella giudiziaria), della necessità ed urgenza dello stesso, in ragione del fatto che i fatti posti alla base della adozione dello stesso sono del maggio 2023 e il DASPO è stato disposto a novembre 2023.

Col terzo motivo denuncia assenza totale di motivazione in ordine alle dedotte esigenze lavorative, in relazione all'art. 6, cmma 2, L. 401/89.

Con la memoria, il difensore ha segnalato concrete ed evidenti problematiche lavorative, derivanti dai turni già calendarizzati al momento della emissione del DASPO con sovrapposizione delle date di taluni degli impegni lavorativi rispetto a quelle in cui dovrebbero essere ottemperate le prescrizioni imposte.

Il G.i.P. avrebbe mancato "completamente di respingerle o di ritenerle scarsamente rilevanti o di accoglierle", così misconoscendo un'esigenza costituzionalmente tutelata e anche garantita, dalla legge, nella prospettiva dell'art. 6, comma 2, L. 401/89 e dell'art. 6, comma 8, L. 401/89, e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. 44173/2004, Labia).

Invoca, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la sospensione dell'efficacia della misura di comparizione (SS.UU.

Penali n. 4443/2005 e Sez. 3, nn. 9798 e 9797 del 29, 111/2006).

3. Con requisitoria scritta del 10 giugno 2024 la [OSCURATO:PERSONA] generale ha dedotto l'infondatezza del ricorso.

Quanto alla censurata omessa motivazione in merito alla valutazione della memoria difensiva perché ha ritenuto a tal fine sufficiente il richiamo espresso alla memoria nel corpo motivazionale dell'ordinanza, le cui motivazioni consentono di individuare compiutamente il percorso argomentativo alla base della ricostruzione dei fatti e della individuazione del prevenuto, tutte le ragioni che hanno portato a disporre oltre ai divieti imposti (in termini di necessità e durata), anche l'obbligo di presentazione presso il posto di polizia in occasione degli incontri sportivi e a commisurarne la durata, richiamando la gravità del fatto (del maggio del 2023) e la pericolosità del soggetto (desunta da precedenti di polizia e dal DASPO in passato applicato).

Ha ritenuto infondate anche le generiche cloglianze in merito alle esigenze lavorative di [OSCURATO:PERSONA], peraltro già richiamate e valutate dal Questore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Col primo motivo la difesa ha denunciato omissione di motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla valutazione della memoria difensiva.

Ha lamentato in particolare che il G.I.P., che pure ha dato atto del tempestivo suo deposito a mezzo PEC, pur avendola menzionata, non ha poi puntualmente dedotto in merito alle questioni ivi esplicitate (con la memoria si eccepiva che il prevenuto "non ha commesso alcunché di violento, minaccioso o antigiuridico.

Era a volto scoperto e senza brandire oggetti atti ad offendere. [.,.]"; si richiamava, perciò, la necessità della "certa attribuibilità" all'interessato delle condotte attribuite a più persone al fine di imporre un obbligo così restrittivo da incidere sulla libertà personale del prevenuto; si censurava di abnormità ed illeaittimità il provvedimento questorile in quanto il prevenuto sarebbe stato ivi trattato da recidivo amministrativo senza considerare che l'unico precedente Daspo di cui era stato destinatario risaliva ad oltre un ventennio prima, significando, altresì, che l'obbligo di firma, ove imposto, non deve necessariamente seguire la durata del Daspo; si lamentava la mancata presa in carico della incompatibilità delle prescrizioni imposte con gli impegni lavorativi, documentati, del prevenuto).

Ferma la sufficienza, reiteratamente affermata da questa Corte Suprema, del contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura di cui all'art. 6 L. 401/89 (Sez. 3, Sentenza n. 35840 del 06/11/2020) «in quanto, rientrando nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per il sottoposto di presentare memorie prima dell'adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa», va ribadito che questa Suprema /Corte ha già affermato che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, priva di riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini» (Sez. 3, Sentenza n. 2862 del 13/11/2014, in procedimento in cui era stata affermata la assenza di memorie difensive, invece ritualmente depositate; Sez. 3^, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174).

Il principio del contraddittorio cartolare deve essere inteso, tuttavia, come già chiarito anche dalle pronunce appena ricordate, non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, e, difatti, altre pronunce di questa Corte hanno affermato che «L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.» (Sez. 2, Sentenza n. 14975 del 16/03/2018; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017).

Orbene nel provvedimento convalidato a Carico di [OSCURATO:PERSONA] il GIP ha dato espressamente atto del deposito della memoria difensiva ("... in data 8.11.2023 è pervenuta all'Ufficio GIP del tribunale di Udine memoria difensiva nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]; ..."). 1.1.Ha -pur senza far espressamente riferimento alle arciomentazioni della memoria- indicato la condotta contestata ed attribuita a [OSCURATO:PERSONA]: "in occasione della partita di calcio Udinese-Napoli disputata il 4.5.2023 allo si:adio Friuli di Udine invadeva il campo di gioco e inseguiva minacciosamente un tifoso udinese assieme ad altro soapetto". così implicitamente, ma chiaramente, circoscrivendo la sua condotta "concorsuale" rispetto a quest'ultimo soggetto che "picchiava il tifoso udinese con una cinghia fino all'arrivo di un poliziotto in borghese", quando "il soggetto con la cinghia si allontanava mentre il poliziotto [...] respingeva indietro il [OSCURATO:PERSONA]". 1.2.Ha, quindi, chiarito le modalità della identificazione del prevenuto, grazie al raffronto tra le videoregistrazioni ottenute mediante il quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]", e quelle delle telecamere presso la stadio ove i fatti si sono svolti, così attestandone anche la certa attribuibilità al prevenuto.

Si rammenta che «In tema di provvedimenti volti a prevenire la violenza negli stadi, ai fini della convalida dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia (cd.

DASPO), disposto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), legge 13 dicembre 1989 n. 401 a seguito di denuncia per la partecipazione a manifestazioni di tifo violento, è sufficiente che il giudice, che non può arrestarsi alla mera constatazione dell'avvenuta denuncia, si limiti ad una valutazione indiziaria circa l'attribuibilità della condotta al destinatario del provvedimento, non essendo necessaria la certezza della prova.» (Cassaz.

Sez. 3, Sentenza n. 1771 del ()4/11/2020).

Ciò premesso, reputa il Collegio che il ricorso sia -intanto in parte qua- infondato, mentre la motivazione dell'ordinanza impugnata soddisfa i connotati dell'accertamento indiziario richiesto dalla disposizione in ordine ad entrambi i presupposti di carattere sostanziale dalla stessa richiesti.

Tenendo conto della ricostruzione fattuale esplicitata (il ricorrente invadeva il campo di gioco e inseguiva minacciosamente un tifoso udinese assieme ad altro soggetto il quale ultimo picchiava il tifoso udinese con una cinghia fino all'arrivo di un poliziotto in borghese, allontanandosi all'arrivo della polizia giudiziaria che invece fermava ed identificava il ricorrente), è del tutto logica e corretta la conclusione tratta dal G.Ì.P. sia in termini di corrispondenza della condotta a quella normativamente prevista sia in termini di attribuibilità al ricorrente. 1.3.Non solo.

Il G.I.P. ha motivato la necessità di applicare la misura rafforzativa dell'obbligo di presentazione presso il posto di polizia innanzi tutto sulla scorta delle concrete modalità della condotta, nonché della pericolosità del prevenuto, "desunta dai precedenti Daspo e di polizia richiamati", ossia "resistenza a pubblico ufficiale aggravata e porto di oggetti atti ad offendere, truffa, contravvenzioni art 18 T.U.L.P.S.", non trascurando di indicare -e dunque valutarne la gravità nonostante- la risalenza nel tempo del primo (la difesa aveva, con la memoria depositata al G.I.P. interloquito al proposito, semplicemente evidenziando tale dato). 1.4.Ha convalidato il provvedimento del Questore anche con riferimento alla durata delle prescrizioni inerenti l'obbligo di firma, comunque per una durata - ritenuta congrua "rispetto alla gravità dei fatti riportati al pericolo per la pubblica incolumità e alla pericolosità del prevenuto"- diversa da quella dei divieti primariamente imposti.

Non può allora trovare accoglimento il motivo con il quale si deduce nullità della ordinanza per omessa valutazione di memorie difensive, perché non si verte, nella specie, in un caso in cui la memoria è stata ignorata, ma si deve invece ribadire, come sopra già argomentato, che «l'omessa valutazione di una memoria difensiva [...] può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09,/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561). [...] Ne consegue pertanto che l'omessa valutazione della memoria difensiva regolarmente acquisita agli atti [...] può [...] dare luogo a vizio di motivazione nella misura in cui sia dimostrato che argomenti difensivi rilevanti e decisivi siano stati preterrnessi dal giudice del merito.

Esclusa pertanto l'automatica rilevanza della omessa valutazione di memorie quale causa di nullità, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie, contenevano, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto» (così la già citata Sez. 2, Sentenza n. 14975 del 16/03/2018).

Parte ricorrente non ha assolto a tale onere.

L'ordinanza impugnata, viceversa, ha su tutti i dedotti punti congruamente, logicamente e in maniera non contraddittoria motivato, né la difesa del ricorrente ha indicato per quale ragione doversi ritenere che gli argomenti spiegati in detti atti, la cui valutazione sarebbe stata omessa -ma si è spiegato che così non è stato- avrebbero avuto un qualche effetto decisivo o comunque di qualsiasi rilievo nella ricostruzione dei fatti e nella attribuzione delle condotte al ricorrente.

2. Del pari inammissibile, perchè generico e aspecifico, è il secondo motivo, col quale il ricorrente denuncia omissione di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura.

Al riguardo, invero, la prescrizione imposta dal Questore deve qualificarsi come "misura di prevenzione" (diretta in particolare ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi), che - come tutti i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà che l'autorità di polizia può adottare a norma dell'art. 13, terzo comma, Cost. - deve avere natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto al giudice della convalida.

In tale ricostruzione, solo l'atto motivato dell'autorità giudiziaria viene a costituire il provvedimento idoneo a incidere definitivamente sulla Posizione soaaettiva della persona, mentre auello dell'autorità di polizia, in Quanto servente, non può che avere "effetti anticipatori e preparatori".

La convalida, quindi, non può che rivestire la natura di "pieno controllo di legalità sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede", non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell'autorità amministrativa (quale in particolare quelloavente ad oggetto l'arresto operato dalla polizia).

2.1. Ciò posto (cfr.

Cassaz.

Sezioni unite N. 44273 del 2004, Rv. 229110 e Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2028, Rv. 272778) è altresì vero che la motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell'urgenza, non gli episodi che hanno determinato l'adozione della misura, ma l'attualità o la p-ossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294).

In coerenza, quindi, è stato osservato che, in tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (da ult., Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli, Rv. 267256).

In proposito, è stato appunto chiarito che, se il motivo del ricorso concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell'urgenza, è il ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà subita ossia deve provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, deve cioè provare il proprio interesse al ricorso: infatti se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistrato, l'interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull'urgenza (così Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240244).

2.2. Al riguardo, nulla il ricorrente ha invece inteso specificare o concretamente dedurre.

3. Tanto deve essere affermato anche con riferimento al motivo di doglianza relativo alla prospettata incompatibilità delle prescrizioni imposte (obbligo di firma dinnanzi alla polizia giudiziaria) con le esigenze lavorative allegate dal ricorrente nella misura in cui sono state certificate.

E' principio reiteratamente affermato da questa Corte Suprema, quello secondo cui « quanto provvedimento limitativo della libertà personale, l'obbligo di presentazione in ufficio di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, che - ai sensi dell'art. 6 comma secondo della legge 13 dicembre 1989, n. 401 - il Questore può imporre congiuntamente al divieto di accesso ai luoghi di loro svolgimento, esige una valutazione di compatibilità con le specifiche esigenze di lavoro che siano addotte e dimostrate dal destinatario.» (cfr.

Ex plurimis Cassaz.

Sez. 3, n. 37392 del 11/0672023, ,Rv 256513).

3.1. L'esame della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 impone di affermare il principio di diritto secondo cui il comma secondo di tale disposizione impone di conciliare ove possibile le misure limitative della libertà della persona con le esigenze legate all'attività di lavoro e che compete alla persona destinataria del provvedimento questorile fornire la prova dell'esistenza di esigenze lavorative rilevanti e potenzialmente inconciliabili con dette misure.

3.2. Nel caso in esame il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di impegno lavorativo, ma ha dato conto —peraltro per il solo mese di novembre 2023- di turni nè astrattamente in concreto inconciliabili con le prescrizioni imposte, attesa la non prevedibile concretizzazione delle dispute calcistiche in concomitanza con gli impegni lavorativi.

A prescindere dalla considerazione che proprio i fatti oggetto del provvedimento del Questore dimostrano che l'attività di lavoro non sembra incompatibile con la presenza nello stadio e attorno ad esso negli orari di svolgimento delle partite di campionato, nulla è dato sapere, invece, per eventuali partite infrasettimanali e per quelle che si svolgono in orari ancora diversi.

3.3. Anche tale ultimo motivo appare generico e aspecifico e per tale ragione inammissibile.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato nella sua integralità inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA o sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] fabio, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso l'ordinanza n. 1017/2023 del 9/11/2023 del G.I.P. di Udine, e notificata al prevenuto il 12/12/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreim legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] de Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2023, depositata il medesimo 9 novembre 2023, alle ore 12,28, il G.I.P. presso il Tribunale di Udine ha convalidato il provvedimento del Questore di Udine, n. 889/2023 del 6 novembre 2023 notificato a [OSCURATO:PERSONA] alle ore 19.00, con cui gli era stato imposto il divieto "per il periodo di anni 7 (sette), decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, di accesso su tutto il territorio nazionale, ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio valevoli per i campionati nazionali di serie A, b, C e D, nonché le altre manifestazioni nazionali ed europee, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Coppa Italia e gli incontri della Nazionale italiana, comprese le selezioni giovanili. Per lo stesso periodo, da due ore prima dell'inizio fino a due ore dopo il termine degli incontri ai quali non può fare ingresso, [...] di accedere ai luoghi interessati alla sosta o trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, così specificamente indicati: entro il raggio di 500 metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni sportive, e di 500 metri dai relativi luoghi destinati alla sosta degli automezzi delle tifoserie diretta alle manifestazioni stesse". Con lo stesso provvedimento era stato altresì disposta la prescrizione "per il periodo di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, di comparire personalmente presso il Commissariato di Vicaria-Mercato (Na), [...], mezz'ora dopo l'orario di inizio di ogni incontro ufficiale che la squadra del Napoli disputerà nelle predette manifestazioni per le quali gli e inibito l'accesso.". 2. Avverso detta ordinanza di convalida, con atto del 26 dicembre 2023, ha proposto ricorso per Cassazione ex art. 6 co 4 I. 401/89 [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, affidando il ricorso a tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omissione di motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla valutazione della memoria difensiva. La memoria è stata tempestivamente depositata tramite PEC, entro il termine delle 48 ore; l'ufficio del G.I.P. l'ha ricevuta, il giudice avrebbe, però, semplicemente attestato di averla ricevuta, senza spendere una autonoma valutazione in merito alle argomentazioni difensive ivi svolte (in merito alla concreta condotta del prevenuto, alla sua pericolosità attuale, alla necessità dell'obbligo di firma, alle esigenze lavorative e alle conseguenti problematiche). Col secondo motivo il ricorrente denuncia omissione di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura. Il provvedimento del Questore e la convalida del G.i.P. rientrano tra i provvedimenti sottoposti alle garanzie di cui all'art. 13 Cost. Occorre, pertanto, che sussistano ragioni di necessità ed urgenza da cui ritenere la necessità di applicazioni delle prescrizioni del tipo di quelle dettate a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Censura, pertanto, la mancata verifica e conseguente esplicitazione, tra i presupposti legittimanti l'applicazione del provvedimento (dell'autorità amministrativa convalidato da quella giudiziaria), della necessità ed urgenza dello stesso, in ragione del fatto che i fatti posti alla base della adozione dello stesso sono del maggio 2023 e il DASPO è stato disposto a novembre 2023. Col terzo motivo denuncia assenza totale di motivazione in ordine alle dedotte esigenze lavorative, in relazione all'art. 6, cmma 2, L. 401/89. Con la memoria, il difensore ha segnalato concrete ed evidenti problematiche lavorative, derivanti dai turni già calendarizzati al momento della emissione del DASPO con sovrapposizione delle date di taluni degli impegni lavorativi rispetto a quelle in cui dovrebbero essere ottemperate le prescrizioni imposte. Il G.i.P. avrebbe mancato "completamente di respingerle o di ritenerle scarsamente rilevanti o di accoglierle", così misconoscendo un'esigenza costituzionalmente tutelata e anche garantita, dalla legge, nella prospettiva dell'art. 6, comma 2, L. 401/89 e dell'art. 6, comma 8, L. 401/89, e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. 44173/2004, Labia). Invoca, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la sospensione dell'efficacia della misura di comparizione (SS.UU. Penali n. 4443/2005 e Sez. 3, nn. 9798 e 9797 del 29, 111/2006). 3. Con requisitoria scritta del 10 giugno 2024 la [OSCURATO:PERSONA] generale ha dedotto l'infondatezza del ricorso. Quanto alla censurata omessa motivazione in merito alla valutazione della memoria difensiva perché ha ritenuto a tal fine sufficiente il richiamo espresso alla memoria nel corpo motivazionale dell'ordinanza, le cui motivazioni consentono di individuare compiutamente il percorso argomentativo alla base della ricostruzione dei fatti e della individuazione del prevenuto, tutte le ragioni che hanno portato a disporre oltre ai divieti imposti (in termini di necessità e durata), anche l'obbligo di presentazione presso il posto di polizia in occasione degli incontri sportivi e a commisurarne la durata, richiamando la gravità del fatto (del maggio del 2023) e la pericolosità del soggetto (desunta da precedenti di polizia e dal DASPO in passato applicato). Ha ritenuto infondate anche le generiche cloglianze in merito alle esigenze lavorative di [OSCURATO:PERSONA], peraltro già richiamate e valutate dal Questore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Col primo motivo la difesa ha denunciato omissione di motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla valutazione della memoria difensiva. Ha lamentato in particolare che il G.I.P., che pure ha dato atto del tempestivo suo deposito a mezzo PEC, pur avendola menzionata, non ha poi puntualmente dedotto in merito alle questioni ivi esplicitate (con la memoria si eccepiva che il prevenuto "non ha commesso alcunché di violento, minaccioso o antigiuridico. Era a volto scoperto e senza brandire oggetti atti ad offendere. [.,.]"; si richiamava, perciò, la necessità della "certa attribuibilità" all'interessato delle condotte attribuite a più persone al fine di imporre un obbligo così restrittivo da incidere sulla libertà personale del prevenuto; si censurava di abnormità ed illeaittimità il provvedimento questorile in quanto il prevenuto sarebbe stato ivi trattato da recidivo amministrativo senza considerare che l'unico precedente Daspo di cui era stato destinatario risaliva ad oltre un ventennio prima, significando, altresì, che l'obbligo di firma, ove imposto, non deve necessariamente seguire la durata del Daspo; si lamentava la mancata presa in carico della incompatibilità delle prescrizioni imposte con gli impegni lavorativi, documentati, del prevenuto). Ferma la sufficienza, reiteratamente affermata da questa Corte Suprema, del contraddittorio esclusivamente cartolare a soddisfare il diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura di cui all'art. 6 L. 401/89 (Sez. 3, Sentenza n. 35840 del 06/11/2020) «in quanto, rientrando nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme diverse di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito, anche in forma scritta, la facoltà per il sottoposto di presentare memorie prima dell'adozione del provvedimento di convalida costituisce mezzo idoneo a consentirgli di esercitare il diritto di difesa», va ribadito che questa Suprema /Corte ha già affermato che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, priva di riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini» (Sez. 3, Sentenza n. 2862 del 13/11/2014, in procedimento in cui era stata affermata la assenza di memorie difensive, invece ritualmente depositate; Sez. 3^, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174). Il principio del contraddittorio cartolare deve essere inteso, tuttavia, come già chiarito anche dalle pronunce appena ricordate, non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, e, difatti, altre pronunce di questa Corte hanno affermato che «L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.» (Sez. 2, Sentenza n. 14975 del 16/03/2018; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017). Orbene nel provvedimento convalidato a Carico di [OSCURATO:PERSONA] il GIP ha dato espressamente atto del deposito della memoria difensiva ("... in data 8.11.2023 è pervenuta all'Ufficio GIP del tribunale di Udine memoria difensiva nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]; ..."). 1.1.Ha -pur senza far espressamente riferimento alle arciomentazioni della memoria- indicato la condotta contestata ed attribuita a [OSCURATO:PERSONA]: "in occasione della partita di calcio Udinese-Napoli disputata il 4.5.2023 allo si:adio Friuli di Udine invadeva il campo di gioco e inseguiva minacciosamente un tifoso udinese assieme ad altro soapetto". così implicitamente, ma chiaramente, circoscrivendo la sua condotta "concorsuale" rispetto a quest'ultimo soggetto che "picchiava il tifoso udinese con una cinghia fino all'arrivo di un poliziotto in borghese", quando "il soggetto con la cinghia si allontanava mentre il poliziotto [...] respingeva indietro il [OSCURATO:PERSONA]". 1.2.Ha, quindi, chiarito le modalità della identificazione del prevenuto, grazie al raffronto tra le videoregistrazioni ottenute mediante il quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]", e quelle delle telecamere presso la stadio ove i fatti si sono svolti, così attestandone anche la certa attribuibilità al prevenuto. Si rammenta che «In tema di provvedimenti volti a prevenire la violenza negli stadi, ai fini della convalida dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia (cd. DASPO), disposto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), legge 13 dicembre 1989 n. 401 a seguito di denuncia per la partecipazione a manifestazioni di tifo violento, è sufficiente che il giudice, che non può arrestarsi alla mera constatazione dell'avvenuta denuncia, si limiti ad una valutazione indiziaria circa l'attribuibilità della condotta al destinatario del provvedimento, non essendo necessaria la certezza della prova.» (Cassaz. Sez. 3, Sentenza n. 1771 del ()4/11/2020). Ciò premesso, reputa il Collegio che il ricorso sia -intanto in parte qua- infondato, mentre la motivazione dell'ordinanza impugnata soddisfa i connotati dell'accertamento indiziario richiesto dalla disposizione in ordine ad entrambi i presupposti di carattere sostanziale dalla stessa richiesti. Tenendo conto della ricostruzione fattuale esplicitata (il ricorrente invadeva il campo di gioco e inseguiva minacciosamente un tifoso udinese assieme ad altro soggetto il quale ultimo picchiava il tifoso udinese con una cinghia fino all'arrivo di un poliziotto in borghese, allontanandosi all'arrivo della polizia giudiziaria che invece fermava ed identificava il ricorrente), è del tutto logica e corretta la conclusione tratta dal G.Ì.P. sia in termini di corrispondenza della condotta a quella normativamente prevista sia in termini di attribuibilità al ricorrente. 1.3.Non solo. Il G.I.P. ha motivato la necessità di applicare la misura rafforzativa dell'obbligo di presentazione presso il posto di polizia innanzi tutto sulla scorta delle concrete modalità della condotta, nonché della pericolosità del prevenuto, "desunta dai precedenti Daspo e di polizia richiamati", ossia "resistenza a pubblico ufficiale aggravata e porto di oggetti atti ad offendere, truffa, contravvenzioni art 18 T.U.L.P.S.", non trascurando di indicare -e dunque valutarne la gravità nonostante- la risalenza nel tempo del primo (la difesa aveva, con la memoria depositata al G.I.P. interloquito al proposito, semplicemente evidenziando tale dato). 1.4.Ha convalidato il provvedimento del Questore anche con riferimento alla durata delle prescrizioni inerenti l'obbligo di firma, comunque per una durata - ritenuta congrua "rispetto alla gravità dei fatti riportati al pericolo per la pubblica incolumità e alla pericolosità del prevenuto"- diversa da quella dei divieti primariamente imposti. Non può allora trovare accoglimento il motivo con il quale si deduce nullità della ordinanza per omessa valutazione di memorie difensive, perché non si verte, nella specie, in un caso in cui la memoria è stata ignorata, ma si deve invece ribadire, come sopra già argomentato, che «l'omessa valutazione di una memoria difensiva [...] può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09,/2017, Rv. 271600; ed anche Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Rv. 267561). [...] Ne consegue pertanto che l'omessa valutazione della memoria difensiva regolarmente acquisita agli atti [...] può [...] dare luogo a vizio di motivazione nella misura in cui sia dimostrato che argomenti difensivi rilevanti e decisivi siano stati preterrnessi dal giudice del merito. Esclusa pertanto l'automatica rilevanza della omessa valutazione di memorie quale causa di nullità, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie, contenevano, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sul punto» (così la già citata Sez. 2, Sentenza n. 14975 del 16/03/2018). Parte ricorrente non ha assolto a tale onere. L'ordinanza impugnata, viceversa, ha su tutti i dedotti punti congruamente, logicamente e in maniera non contraddittoria motivato, né la difesa del ricorrente ha indicato per quale ragione doversi ritenere che gli argomenti spiegati in detti atti, la cui valutazione sarebbe stata omessa -ma si è spiegato che così non è stato- avrebbero avuto un qualche effetto decisivo o comunque di qualsiasi rilievo nella ricostruzione dei fatti e nella attribuzione delle condotte al ricorrente. 2. Del pari inammissibile, perchè generico e aspecifico, è il secondo motivo, col quale il ricorrente denuncia omissione di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura. Al riguardo, invero, la prescrizione imposta dal Questore deve qualificarsi come "misura di prevenzione" (diretta in particolare ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi), che - come tutti i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà che l'autorità di polizia può adottare a norma dell'art. 13, terzo comma, Cost. - deve avere natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto al giudice della convalida. In tale ricostruzione, solo l'atto motivato dell'autorità giudiziaria viene a costituire il provvedimento idoneo a incidere definitivamente sulla Posizione soaaettiva della persona, mentre auello dell'autorità di polizia, in Quanto servente, non può che avere "effetti anticipatori e preparatori". La convalida, quindi, non può che rivestire la natura di "pieno controllo di legalità sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede", non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell'autorità amministrativa (quale in particolare quelloavente ad oggetto l'arresto operato dalla polizia). 2.1. Ciò posto (cfr. Cassaz. Sezioni unite N. 44273 del 2004, Rv. 229110 e Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2028, Rv. 272778) è altresì vero che la motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell'urgenza, non gli episodi che hanno determinato l'adozione della misura, ma l'attualità o la p-ossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294). In coerenza, quindi, è stato osservato che, in tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (da ult., Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Ragnoli, Rv. 267256). In proposito, è stato appunto chiarito che, se il motivo del ricorso concerne la mancanza della motivazione in ordine al requisito dell'urgenza, è il ricorrente che deve dare la prova della limitazione della libertà subita ossia deve provare che il provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, deve cioè provare il proprio interesse al ricorso: infatti se il provvedimento ha esecuzione dopo la convalida del magistrato, l'interessato non ha motivo di dolersi per la mancata motivazione sull'urgenza (così Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240244). 2.2. Al riguardo, nulla il ricorrente ha invece inteso specificare o concretamente dedurre. 3. Tanto deve essere affermato anche con riferimento al motivo di doglianza relativo alla prospettata incompatibilità delle prescrizioni imposte (obbligo di firma dinnanzi alla polizia giudiziaria) con le esigenze lavorative allegate dal ricorrente nella misura in cui sono state certificate. E' principio reiteratamente affermato da questa Corte Suprema, quello secondo cui « quanto provvedimento limitativo della libertà personale, l'obbligo di presentazione in ufficio di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, che - ai sensi dell'art. 6 comma secondo della legge 13 dicembre 1989, n. 401 - il Questore può imporre congiuntamente al divieto di accesso ai luoghi di loro svolgimento, esige una valutazione di compatibilità con le specifiche esigenze di lavoro che siano addotte e dimostrate dal destinatario.» (cfr. Ex plurimis Cassaz. Sez. 3, n. 37392 del 11/0672023, ,Rv 256513). 3.1. L'esame della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 impone di affermare il principio di diritto secondo cui il comma secondo di tale disposizione impone di conciliare ove possibile le misure limitative della libertà della persona con le esigenze legate all'attività di lavoro e che compete alla persona destinataria del provvedimento questorile fornire la prova dell'esistenza di esigenze lavorative rilevanti e potenzialmente inconciliabili con dette misure. 3.2. Nel caso in esame il ricorrente ha fornito prova dell'esistenza di impegno lavorativo, ma ha dato conto —peraltro per il solo mese di novembre 2023- di turni nè astrattamente in concreto inconciliabili con le prescrizioni imposte, attesa la non prevedibile concretizzazione delle dispute calcistiche in concomitanza con gli impegni lavorativi. A prescindere dalla considerazione che proprio i fatti oggetto del provvedimento del Questore dimostrano che l'attività di lavoro non sembra incompatibile con la presenza nello stadio e attorno ad esso negli orari di svolgimento delle partite di campionato, nulla è dato sapere, invece, per eventuali partite infrasettimanali e per quelle che si svolgono in orari ancora diversi. 3.3. Anche tale ultimo motivo appare generico e aspecifico e per tale ragione inammissibile. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato nella sua integralità inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione del
Sentenza Cassazione n. 28542/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris