CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in data 29 giugno 2021, ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale bresciano in relazione al reato p. e p. dall'art. 116, comma 15, Cod.Strada commesso 1'8 dicembre 2017 e consistito nell'avere guidato senza patente un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento - da parte del Tribunale - della recidiva nel biennio. Nell'unico motivo di lagnanza, dedotto per violazione di legge, il ricorrente si duole del fatto che la condanna emessa nei suoi confronti non ha tenuto conto che la recidiva nel biennio, decisiva per conferire al fatto rilevanza penale, non risulta contestata neppure in fatto, con conseguente lesione del diritto di difesa, a nulla rilevando che il fatto sia stato commesso in epoca successiva alla depenalizzazione dell'ipotesi - base di guida senza patente. 2. Il ricorso é infondato. Premesso che effettivamente la contestazione del reato non fa alcun riferimento alla recidiva nel biennio, emersa a carico del Gottieri durante gli accertamenti di P.G. successivi al reato, l'omessa menzione di tale circostanza, in quanto decisiva ai fini della rilevanza penale del fatto, integra un'ipotesi di genericità nella contestazione. Tuttavia, come correttamente rilevato dalla Corte bresciana, la nullità che consegue a tale omissione é di carattere relativo e, pertanto, doveva essere eccepita in limine, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. (oltre a Sez. 5, Sentenza n. 28512 del 14/05/2014, Novara, Rv. 262508 - citata nella sentenza impugnata -, si veda in terminis Sez. 1, Sentenza n. 2367 del 30/03/2000, Hamidovic, Rv. 216091). Tale eccezione non é stata tuttavia tempestivamente proposta dalla difesa dell'odierno ricorrente, né se ne fa menzione nel ricorso. 3. Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il sett