CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28806/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato, quanto al primo motivo, che il ricorrente ha reiterato le doglianze in tema di responsabilità già proposte con l'appello e disattese dalla Corte territoriale con puntuale argomentazioni, tutt'altro che illogiche; ribadito che, affinché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione, la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a dati sostenibili, cioè desunti dai risultati probatori, e non a elementi meramente ipotetici seppur plausibili (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409); osservato, quanto al secondo motivo, che la circostanza aggravante della minorata difesa, nella ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800; Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450), circostanza non elisa nel caso di specie dal fatto che l'imputato fornì i propri dati identificativi, venendo così individuato solo successivamente alla commissione della truffa, resa più agevole dal ricorso alla vendita online; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co