CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 14254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che il 14/1/2020 ha confermato la sentenza del tribunale di Paola che l'aveva condannato per due tentate estorsioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché, in qualità di esercente l'attività di venditore ambulante, con minaccia a quest'ultimo, esercente la medesima attività, che gli avrebbe sparato alle gambe lo costringeva a non svolgere l'attività in [OSCURATO:PERSONA] del cedro 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo b) e perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) con minaccia consistita nel riferire alla persona offesa "sei un infamone la devi smettere di vendere qui ... vattene subito e non farmi scendere dalla macchina altrimenti ti taglio la testa", costringeva il [OSCURATO:PERSONA] a non svolgere l'attività commerciale, così procurandosi un ingiusto profitto rappresentato dalla possibilità di attuare maggiori vendite e maggiori guadagni (capo c) in [OSCURATO:PERSONA] del cedro il 27.07. 2011). Lamenta il ricorrente: • Mancata declaratoria di prescrizione • Erronea qualificazione del fatto come tentata estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Corretta è la qualificazione giuridica dei fatti accertati considerato che in capo al Carrozzino, titolare di una licenza simile a quella della persona offesa, non è configurabile un preteso diritto soggettivo tutelabile avanti all'autorità giudiziaria a che il [OSCURATO:PERSONA] non svolgesse la propria attività nel comune (eventuali violazioni amministrative erano afferenti la amministrazione locale) e che è evidente che le minacce erano finalizzate ad incamerarsi la fetta di guadagno che il concorrente gli toglieva. Premesso che ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, deve ritenersi fondato il motivo in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione solo con riguardo al tentativo di estorsione di cui al capo b) perché il termine massimo di prescrizione (pari ad anni 8 e mesi 4 di reclusione) era già decorso al momento della pronuncia d'appello. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo b) per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione ed eliminata la relativa pena pari a mesi quattro di reclusione ed euro 350,00 di multa. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo b) perché il reato è estinto per prescrizione e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione ed euro 350,00 di multa. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso. Così deciso il 13.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]